Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1484.
(Evizione parziale).
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
(Evizione parziale).
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
Commentari • 37
- 1. Dizionario Giuridicohttps://www.brocardi.it/ · 235.6182
Che cosa significa "Evizione parziale"? Si verifica laddove il compratore si veda privato di una parte del bene che ha acquistato in seguito ad un provvedimento del giudice che dichiari l'esistenza di un preesistente diritto reale parziario sul bene. Il giudice rileva, quindi, un difetto nel diritto del venditore. Il tipico esempio è quello del compratore che acquista un immobile libero da oneri e pesi, scoprendo successivamente che un terzo vantava un diritto di servitù che il venditore non gli aveva rappresentato prima della conclusione della vendita. Al compratore compete l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo (art. 1484 del c.c.).
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 244Provvedimento: […] Controparte_1l'evizione ai sensi dell'art. 1484 c.c.; 2) condannare a […] Controparte_1favore della ricorrente. 4) Condannare, inoltre, il sig. secondo quanto stabilito dall'art. 1480 C.C., così come richiamato dall'art.1484 C.C. al risarcimento del danno da quantificarsi in viaLeggi di più...
- art. 1484 c.c.·
- art. 92 c.p.c.·
- garanzia per evizione·
- riconoscimento spontaneo diritto terzo·
- spese processuali·
- compensazione spese·
- evizione·
- principio di causalità·
- onere della prova·
- appello incidentale