Articolo 1484 del Codice civile
Articolo 1483Articolo 1485
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19 aprile 1942
Art. 1484.

(Evizione parziale).

In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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