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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1033/2023
All'udienza collegiale del giorno 02/04/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DE FAZI MARCO Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GARGANI BENEDETTO Avv. Scipione Terribile in sostituzione
CP_2
Avv.
LAGANA LINO
Avv.
LAGANA CARLO
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere all'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1033 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marco De Fazi (C.F.: – PEC: ) C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio Roma, alla Via Fulcieri Paulucci De Calboli 60, giusta procura in atti;
- ATTORE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE -
e con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchea 14, codice Controparte_1 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Società iscritta P.IVA_1 all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, appartenente al in persona del Controparte_3 procuratore dott. a tanto abilitato in forza di procura generale conferita con atto Controparte_4 autenticato dal notaio di Milano in data 29 marzo 2022, rep. 53.806, racc. 24.951, Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli 15, presso lo studio dell'Avv. Benedetto
Gargani (C.F.: – PEC: , giusta C.F._3 Email_2 procura in atti;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLATA - e
, , nella qualità di eredi di CP_2 Controparte_5 Persona_2
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE - APPELLATI CONTUMACI –
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Terza Sezione Civile della
Corte di cassazione, con ordinanza n. 34297/2022, della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
1742/2019, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale di Roma.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione regolarmente notificato, a seguito Parte_1 dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 34297/2022, ha riassunto il giudizio dinanzi la
Corte di Appello di Roma nei confronti di , e Controparte_1 CP_2 CP_6 CP_7
, eredi di
[...] Persona_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza della Corte di cassazione come qui di seguito viene riportato.
“La Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale della stessa città e lo ha condannato a rifondere le spese del grado di appello in favore della parte appellata. Con un primo atto di citazione, Parte_2 aveva convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma, , Lino LAGANA' e LO CP_2
LAGANA', quali eredi di per sentirli condannare al pagamento dell'onorario Persona_3 professionale nella misura di Euro 10.813.111,91 per aver svolto l'incarico di consulente di parte del loro dante causa, nel corso di un incidente probatorio disposto dal Giudice per le Persona_3 indagini preliminari di Roma in relazione ad un procedimento penale in cui il predetto era indagato di reati societari e fallimentari. Resistevano i convenuti opponendo che al non fosse stato Parte_1 mai conferito alcun incarico e di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario. Con un successivo atto di citazione, conveniva in giudizio gli eredi e le Parte_1 Per_2
Compagnie di assicurazioni e (poi divenute ) richiedendo CP_8 CP_1 Controparte_1
l'accertamento delle coperture assicurative e dell'inerzia degli eredi all'attivazione delle Per_2 garanzia per i debiti contratti dal loro dante causa, con conseguente condanna delle imprese assicuratrici alla corresponsione in suo favore ex art. 2900 c.c. degli indennizzi nei limiti dei massimali assicurati. Si costituivano gli eredi di contestando la domanda ex adverso Per_2 proposta. Le Assicurazioni restavano contumaci. I giudizi venivano riuniti e il Tribunale condannava gli eredi al pagamento in favore di della somma di euro 3.873.870,00, rigettava la Per_2 Parte_1 domanda ex art. 2900 c.c. nei confronti delle compagnie, con condanna alle spese dei soccombenti. Per quanto ancora di interesse, la Corte di appello ha fondato la decisione di rigetto del gravame proposto dall'odierno ricorrente sulla base di tre argomentazioni. Con la prima ha ritenuto che la richiesta di surroga di un creditore nei confronti dei debitori -che dovrebbero essere manlevati in base alla polizza-si configura semplicemente come mancato avvalimento di una garanzia. Con la seconda ha evidenziato che l'azione surrogatoria è uno strumento apprestato dall'ordinamento per il creditore al fine di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dalla inerzia del debitore il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette a tutelare o incrementare il proprio patrimonio;
viceversa, che la manleva assicurativa non rappresenta un diritto patrimoniale su cui si può soddisfare il creditore dato che il mancato esercizio della manleva non intacca la consistenza del patrimonio del debitore e tantomeno il requisito indispensabile del rischio di insolvenza del medesimo debitore. Con la terza ha concluso che gli eredi si erano Per_2 comunque attivati «(bene o male non importa) per cui non può essere consentito al creditore di interferire rispetto a quelle attività del debitore che si risolvono in atti di disposizione del diritto stesso». Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione illustrato da un Parte_1 unico motivo. Ha resistito con controricorso Sebbene intimati, non hanno Controparte_1 ritenuto di svolgere difese gli eredi di nel giudizio di legittimità. La trattazione del Persona_2 ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha deposito memoria”.
§ 3. — La Corte di cassazione ha così deciso: “La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra ricordati e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Vista l'ordinanza della Corte di Cassazione del
28/06/2022 depositata il 22/11/2022, Sezione Terza Civile, che ha cassato con rinvio su ricorso proposto dall'odierno istante la sentenza 1742 depositata e pubblicata il 13 Marzo 2019, nella causa
RGN. , dalla Corte di Appello Civile, Sezione Terza di Roma: a) dichiarare ed accertare P.IVA_2
la sussistenza del diritto di surroga del Dr. nei diritti degli assicurati, ex Parte_1 art. 2900 c.c. e, per l'effetto, condannare b) le predette imprese assicuratrici Controparte_9 ed entrambe confluite nella
[...] Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere Controparte_1 direttamente l'importo siccome determinato dal Giudice di prime cure, nei limiti del massimale delle rispettive coperture assicurative (€ 2.582.580,00 + € 1.291.290,00), oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito e maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, cpv., c.c.; nonché c) delle controparti, in solido fra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado e di quelli precedenti, da distrarsi sempre in favore dell'Avvocato, dichiaratosi antistatario”.
§ 5. — L' appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 17.05.2023, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - dichiarare inammissibili le nuove conclusioni rassegnate dal in sede di giudizio di rinvio;
- accogliere Parte_1 le conclusioni rassegnate nel precedente giudizio di appello R.G. 2920/2014 della Corte di Appello di Roma che qui di seguito si trascrivono: “Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ 6. — Non si sono invece costituiti in giudizio , e , CP_2 CP_6 CP_7
eredi di Persona_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla difesa della convenuta, di novità delle domande proposte dall'appellante.
L' eccezione è infondata.
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass. Sez. 2,
10/08/2023, n. 24357, Rv. 668914 - 01).
Tuttavia, nel caso di specie, seppure attraverso una diversa formulazione lessicale, le istanze sono rimaste sostanzialmente identiche con il richiamo all'articolo 2900 c.c. e, soprattutto, con richiesta di condanna “a corrispondere direttamente al Dott. l'importo Parte_3
siccome determinato dal Giudice di prime cure, nei limiti del massimale delle rispettive coperture assicurative (Euro 2.582,580,00 + 1.291.290,00)”.
§ 9. — Nel merito deve osservarsi che, nell'ordinanza n. 34297/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che: “5.4. Alla luce dei principii sopra richiamati, e venendo al caso in esame, è emerso nei giudizi del merito che da parte dei debitori (gli eredi furono poste in essere iniziative Per_2
(verso assicuratori terzi, chiamati in causa tardivamente, diversi da quelli che si assumevano tenuti all'indennizzo) non idonee a mantenere integra la garanzia del diritto all'indennizzo del danneggiato e, pertanto, il giudice del rinvio dovrà valutare nuovamente tale condotta e chiedersi se essa sia stata satisfattiva rispetto alla conservazione della garanzia predetta e se la condotta degli eredi Per_2
si possa o meno ravvisare la trascuratezza richiesta dalla norma.
Dato pacifico - perché accertato sia in prime che in seconde cure (cfr. motivazione sentenza impugnata pag. 3 e, come risulta anche dallo svolgimento del giudizio di primo grado, illustrato nel ricorso) - è quello per cui gli «eredi chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa le Per_2
compagnie assicuratrici Zurigo e UAO, indicate come compagnie assicuratrici del de cuius per le spese peritali;
richiesta dichiarata, poi, tardiva (pag. 5 e 6 del ricorso), sebbene fossero altri gli istituti di assicurazione da chiamare in causa e cioè: (responsabilità civile di Controparte_10
tutti i soggetti che ricoprivano cariche sociali) e le (spese per assistenza giudiziale); sul CP_1
punto, lo stesso ricorrente dà anche conto di averli convenuti nel secondo giudizio di prime cure e che la domanda di surroga venne rigettata dal Tribunale (pag. 7 e 8 del ricorso).
Siffatte pacifiche connotazioni della condotta tenuta dagli eredi non è scalfita Per_2
dall'avere i predetti rinunziato all'eredità del loro dante causa, giacché così facendo essi hanno esercitato un loro diritto che, peraltro, non privava ma solo cambiava di titolare - facendolo individuare nell'eredità giacente e nel suo curatore - ed è quindi l'accettazione con beneficio di inventario è circostanza neutra, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di appello, rispetto ai presupposti previsti per l'azione surrogatoria che, come veduto, consente al danneggiato di essere comunque posto nella condizione di porre in essere iniziative atte a mantenere integro il proprio diritto all'indennizzo assicurativo.
Pertanto, del tutto erroneo è l'assunto della incompatibilità fra surrogatoria e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, istituto, quest'ultimo, che ha la funzione di mantenere separato il patrimonio degli eredi da quello del de cuius e di consentire la liquidazione (individuale o, se richiesta, concorsuale) del patrimonio del deceduto, ma non impedisce -naturalmente- che detto patrimonio possa essere incrementato dagli eredi beneficiati mediante la riscossione di crediti del de cuius (in questo caso, per indennizzo assicurativo) o, in caso di inerzia degli eredi, ad iniziativa di creditori che agiscano in via surrogatoria.
Pertanto, la Corte di appello nel richiamare il solo principio secondo cui gli effetti dell'azione surrogatoria posta in essere dal creditore, ove ne sussistano le condizioni, si producono esclusivamente sul patrimonio del debitore, non traendo il creditore surrogante in via immediata e diretta alcun risultato utile se non la conservazione o l'incremento della garanzia patrimoniale, ha trascurato di considerare la peculiarità degli effetti dell'azione surrogatoria riguardo al comportamento posto in essere dagli eredi del debitore nella fattispecie in esame al fine di verificare se esso abbia o meno costituito "iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto allo indennizzo verso l'assicuratore".
Osserva la Corte che, nel caso di specie, gli assicurati hanno avuto un comportamento omissivo non chiamando in causa le compagnie astrattamente tenute a garantire il proprio dante causa e, segnatamente, le (responsabilità civile di tutti i soggetti che Persona_2 Controparte_10
ricoprivano cariche sociali) e le (spese per assistenza giudiziale). CP_1
Le loro iniziative verso altre compagnie assicuratrici sono pertanto irrilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di surroga evidenziando, quantomeno, una “trascuratezza” nell'esercizio dei loro diritti.
Sussistono pertanto i presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. costituiti dal credito del danneggiato nei confronti dell'assicurato responsabile e comportamento omissivo di quest'ultimo tale da pregiudicare la propria garanzia patrimoniale.
§ 10. — Una volta ritenuta proponibile l'azione surrogatoria occorre accertare l'operatività delle polizze contestata dalla difesa di CP_1
Irrilevante è la circostanza che quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado in quanto “l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello” (Cass. Sez. 3, 12/07/2019, n. 18742, Rv. 654453 - 01).
Quindi “qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” (Cass. Sez. 1, 14/06/2018, n. 15630, Rv. 649135 - 01).
Era quindi onere dell'attore fornire la prova dell'operatività delle due polizze assicurative.
§ 11. — In particolare, si tratta delle seguenti polizze: quella stipulata tra la Parte_4
CP_ e le e l'altra tra la Finanziaria del gruppo (Finanziaria
[...] Controparte_9
E. Breda s.p.a.) e l' Controparte_10
§ 12. — Occorre esaminare separatamente le due polizze.
§ 12.1. — La prima polizza veniva stipulata in data 30.01.1990 con le Controparte_9
ed assicurava i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della
[...]
Parte_4
Essa aveva una durata annuale e valeva “per le richieste pervenute per la prima volta agli assicurati durante il periodo di validità della polizza o successivamente non oltre i dieci anni” (sezione II, art. 2).
Deduce la difesa delle che “le vicende delittuose ascritte al (quale CP_1 Per_2
componente del collegio sindacale), che la controparte pretende siano coperte da tale polizza, sono collocabili temporalmente a partire dal 1989, come riconosciuto dal Primo Giudice in sentenza (pag.
4 della decisione) e come attestato nelle sentenze penali depositate da controparte in primo grado
(cfr., ad esempio, il doc. 26 avversario di primo grado – doc. 8 allegato alla precedente comparsa in appello della esponente)”.
La deduzione è infondata.
Infatti, nella stessa sentenza n. 1407/2006 emessa dal GIP del Tribunale di Roma si fa riferimento ai bilanci relativi agli esercizi 1898, 1990 e 1991 ma i reati risultano commessi “In Roma
e negli altri luoghi negli anni 1990, 1991,1992” e ciò evidentemente perché, come rilevato dalla compagnia, i bilanci vengano redatti l'anno successivo a quello di esercizio.
Tuttavia, la polizza in questione era una polizza che copriva “le conseguenze della
Responsabilità Civile ai sensi di legge, derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi involontariamente cagionati a terzi in relazione ai rischi di cui all'allegata appendice 001/Condizioni particolari”.
Nel caso di specie invece non si tratta di coprire alcun danno “involontariamente” cagionato a terzi in quanto viene richiesto il pagamento di somme dovute per compensi ad un consulente di parte in un procedimento penale a carico di Persona_2
Inoltre, espressamente detta polizza non era operante nel caso di “responsabilità penali derivante da fatto doloso degli assicurati, limitatamente all'assicurato che abbia commesso il fatto”
(cfr. Sezione I, punto 5 del doc. 7).
Sul punto occorre precisare che risultava imputato nel procedimento n. Persona_2
18203/2005 (RG GIP) del Tribunale di Roma che si concludeva con la sentenza del 18.05.2006 di
“non luogo a procedere … perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione”.
È noto che deve essere adottata la formula di proscioglimento nel merito in luogo della dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza.
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale non ha ravvisato tali elementi.
Analoghe considerazioni per la sentenza emessa, in data 22.09.2000, dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 27877/2000 (RG GIP), in cui veniva dichiarato di non doversi procedere nei confronti, tra gli altri di in quanto il reato contestato “riconosciute a tutti gli indagati Persona_2 le circostanze attenuanti generiche, è estinto per prescrizione”. È evidente che riconoscere le attenuanti generiche presuppone la colpevolezza degli imputati.
Per quanto concerne il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di La Spezia in data
18.05.2006 esso riguarda i soli imputati e CP_12 CP_13 CP_14
Inoltre, questa polizza riguarda la copertura assicurativa solo nel caso di “… richieste di risarcimento danni da parte della Contraente, dei singoli Soci e/o di terzi ...” (sezione I, articolo 1).
Dunque, la polizza non avrebbe potuto coprire i costi sostenuti, non a causa di una richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, bensì per le spese sostenute per difendersi nell'ambito di un procedimento penale.
Il riferimento all'ambito penale contenuta nel medesimo articolo fa dunque riferimento ad eventuali richieste di risarcimento dei danni spiegate in tale sede con costituzione di parte civile e non copre ogni spesa relativa a procedimenti penali in cui sia coinvolto l'assicurato.
§ 12.2. — Analoghe considerazioni possono farsi per la polizza stipulata con in data CP_8
31.03.1988.
Anche tale polizza riguardava “la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro”.
Non sono pertanto ricomprese le spese sostenute per perizie di parte nel procedimento penale.
Anche in questo caso viene precisato che la copertura assicurativa riguarda le “… richieste di risarcimento danni da parte della Contraente, dei singoli Soci e/o di terzi …” (sezione I, articolo 1).
Esulano pertanto dalla copertura assicurativa le spese sostenute per la difesa nell'ambito di un procedimento penale in cui non sono state avanzate richieste di risarcimento danni.
Anche tale polizza poi esclude espressamente la copertura assicurativa in caso di “b) da responsabilità penali derivanti da fatto doloso degli Assicurati, limitatamente all'Assicurato che abbia commesso il fatto”.
Dalle sentenze sopra citate, per le ragioni sopra indicate, non è emersa l'innocenza di Per_2
alle contestazioni mossegli ed anche per tale ragione non vi è copertura assicurativa.
[...]
Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento dell'azione surrogatoria.
Sotto altro profilo deve osservarsi che “Per giustificare, mediante l'esercizio dell'azione surrogatoria prevista dall'art 2900 cod. civ., la sostituzione del creditore nell'esercizio delle azioni di cui e titolare il debitore, non è sufficiente che questi trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre altresì che la sua inerzia possa avere riflessi negativi sulla garanzia che, a norma dell'art. 2740 cod. civ., il patrimonio del debitore costituisce per i creditori occorre, cioè, un interesse specifico, determinato dal pregiudizio che possa derivare alle ragioni del creditore, essendo in definitiva l'azione surrogatoria diretta a tutelare il diritto di quest'ultimo contro il pericolo dell'insolvenza del suo debitore. L'indagine sulla possibilità del detto pregiudizio investe quindi un presupposto essenziale dell'azione, e, quindi, un elemento che il giudice deve accertare d'ufficio, in relazione allo specifico credito posto a base della legittimazione surrogatoria ( Conf., sulla prima parte, 2493-70, mass n 348774' 1021-67, mass n ( 327335' 2253-60)” (Cass. Sez. 1, 26/06/1971, n.
2017, Rv. 352653 - 01).
Tale interesse, per il principio generale dell'onere probatorio, deve essere provato da chi lo allega, non potendo la prova di essa ritenersi implicita nel solo fatto dell'esercizio dell'azione (cfr.
Cass. Sez. 1, 16/05/1967, n. 1021, Rv. 327335 - 01).
Nessuna prova è stata fornita sul punto dall'appellante.
Infatti, non risulta che egli abbia esperito azioni infruttuose per il recupero del suo credito nei confronti degli eredi di seppure nei limiti derivanti dall'accettazione dell'eredità con Persona_3 beneficio d'inventario.
Anche sotto profilo la domanda di surrogatoria deve essere respinta.
§ 13. — Le ulteriori contestazioni delle in ordine all'operatività della polizza debbono CP_1
ritenersi assorbite.
§ 14. — In conclusione, così corretta la motivazione della sentenza di primo grado, l'appello deve essere respinto.
§ 15. — In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. (Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n. 29056, Rv. 672654 - 01).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 1.100.001 ad € 2.000.000, tabella 12, 9° scaglione, compensi medi, esclusa la fase istruttoria/trattazione per la quale viene liquidato il compenso minimo non essedo stata espletata alcuna attività), compensati per la metà attesi i diversi esiti dei singoli gradi di giudizio e precisamente:
Giudizio di appello
Fase di studio della controversia: € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio: € 4.313,00 Fase istruttoria/trattazione : € 4.969,00
Fase decisionale: € 12.333,00
Compenso tabellare € 29.033,00
Diminuiti per la metà € 14.516,00
Giudizio di Cassazione
Fase di studio della controversia: € 8.384,00
Fase introduttiva del giudizio: € 5.509,00
Fase decisionale: € 4.313,00
Compenso tabellare € 18.206,00
Diminuiti per la metà € 9.103,00
Giudizio di rinvio
Fase di studio della controversia: € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio: € 4.313,00
Fase istruttoria/trattazione : € 4.969,00
Fase decisionale: € 12.333,00
Compenso tabellare € 29.033,00
Diminuiti per la metà € 14.516,00
Nulla sulle spese per quanto riguarda le posizioni di , e CP_2 CP_6 CP_7
rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento con ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 34297/2022, della sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 1742/2019, sull' appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n.
7458/2014 così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna a rifondere a le spese del giudizio di appello Parte_1 Controparte_1 pari ad € 14.516,00, del giudizio di Cassazione pari ad € 9.103,00 e del presente grado liquidate in complessivi € 14.516,00, oltre a spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli