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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7069 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6633/2020
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. NI ER Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ARONA GIOVANNI avv. Caputo in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. SEGATORI MARCO avv. Fadda in sost
Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr NI ER
MA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI ER - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6633 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
ON (C.F.: - P.E.C. ), ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giulia Di Gallese n.10, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(P. IVA: e C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Marco Segatori (C.F.:
– P.E.C.: ) ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, Via NI Mordini n. 14, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
23.04.1982 e residente a [...],
- APPELLATO CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 11.12.2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 5072/2020, pubblicata in data 11.03.2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 77531/2015, dallo stesso promosso da nei confronti di e della Controparte_2 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi a codesto Tribunale Parte_1 [...]
e la in qualità rispettivamente di Controparte_2 Controparte_1 conducente e di compagnia assicuratrice dell'autoveicolo targato FIL52098. Deduceva di essere rimasto coinvolto, mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo targato DD42721, nel sinistro stradale causato in data 01.12.2011 (ore 01:30 ca.) dall'improvvida manovra effettuata dal
Quest'ultimo, invero, secondo la ricostruzione attorea, in corrispondenza del civico 140 CP_2 di Via Tiburtina, aveva bruscamente ed improvvisamente svoltato a sinistra, al fine di effettuare un'inversione a “U”, omettendo di osservare la dovuta cautela e provocando così l'urto con il che procedeva nella medesima direzione del ma occupando il lato sinistro. In Pt_1 CP_2 conseguenza del descritto sinistro, addebitabile alla responsabilità esclusiva dell'altro conducente,
l'attore riferiva di aver subito ingenti danni fisici (trauma facciale), i quali richiedevano e continuano tuttora a richiedere la sottoposizione ad interventi chirurgici, con compromissione finanche del normale svolgimento della vita di relazione e della propria attività lavorativa (cameriere). Chiedeva dunque la condanna in solido di e del al pagamento: a) della somma di € CP_1 CP_2
230.203,81 a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, ovvero nella diversa somma che fosse risultata all'esito del giudizio;
b) dell'importo spettante a titolo di danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Si costituiva resistendo e CP_1 contestando in toto la ricostruzione attorea. Ad avviso della convenuta – che eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per l'intervenuta violazione del disposto dell'art. 142 d.lgs. 209/2005 – la responsabilità del sinistro non poteva essere ascritta unicamente al Il invero, al momento dell'urto aveva tentato un azzardato sorpasso a sinistra CP_2 Pt_1 della vettura del in procinto di effettuare la predetta manovra di svolta, in contrasto con CP_2 le disposizioni dell'art. 143 C.d.S., che impongono ai conducenti di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata. Peraltro, alla data di verificazione dell'evento, l'attore si trovava alla guida del proprio motoveicolo nonostante fosse stato sospeso dalla circolazione, come attestato dagli agenti di P.M. intervenuti in loco. contestava infine anche la quantificazione del CP_1 danno operata dalla controparte, in quanto sproporzionata rispetto alle lesioni riportate, e ribadiva la congruità e l'adeguatezza ai fini risarcitori dell'importo già erogato in fase stragiudiziale al pari ad € 75.300,00. Chiedeva dunque: in via pregiudiziale, la dichiarazione Pt_1 dell'improponibilità della domanda attorea;
nel merito, l'accertamento della corresponsabilità del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, dell'intervenuto risarcimento di tutti i danni Pt_1 subiti dal medesimo, in conseguenza dell'intervenuta corresponsione della somma di € 75.300,00, da giudicarsi pienamente satisfattiva. Con vittoria di spese e compensi di lite, nonché rimborso delle spese generali. Non si costituiva in giudizio il di cui veniva dichiarata la contumacia alla CP_2 prima udienza di comparizione del 24.03.2016. Ultimato l'espletamento dell'istruttoria ed acquisite le risultanze della CTU medica disposta all'udienza del 06.07.2017, il Tribunale, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 18-19.10.2018, formulava alle parti proposta conciliativa, che prevedeva la compensazione integrale delle spese. Tale proposta veniva rifiutata dall'attore all'udienza del
13.02.2019, in quanto ritenuta “lesiva dei propri diritti oltre che in contrasto con gli elementi probatori acquisiti”.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda avanzata da;
- condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 8.500,00 per onorari, oltre accessori come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni domanda, eccezione e deduzione disattesa, sulla base degli esposti motivi di appello in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma –sezione tredicesima Giudice Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli - n.5072/2020 pubblicata in data 11.03.2020, non notificata, resa inter-partes nella causa R.G. 77531/2015 1. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella verificazione Controparte_2 dell'evento dannoso del 01.12.2011 in Roma, via Tiburtina altezza civico 123-140 occorso al sig.
e per l'effetto, 2. condannare il sig. e la Parte_1 Controparte_2 [...] in solido tra loro al risarcimento della somma di € 189.759,81(€265.059,81 quale CP_1 complessiva somma determinata - € 75.300,00, quale somma corrisposta dalla compagnia assicurativa a titolo di mero acconto) per danno non patrimoniale, spese mediche, lucro cessante e spese mediche future come sopra specificato.
3. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dell'avvenuto sinistro fino all'integrale soddisfo;
4. condannare la
[...] alla restituzione, in favore del sig. delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado, pari a € 8.500,00, oltre oneri accessori, qualora già corrisposte e/o nei limiti di quanto eventualmente corrisposto prima della decisione in appello.
5. condannare il sig. e la al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_2 Controparte_1 professionali del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Nella denegata ipotesi in cui venga confermata la responsabilità concorrente al 50% del sig. e del sig. Parte_1 CP_2 nella causazione del sinistro avvenuto in data 01.12.2011, in riforma della impugnata
[...] sentenza del Tribunale di Roma –sezione tredicesima Giudice Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli -
n.5072/2020 pubblicata in data 11.03.2020, non notificata, resa inter-partes nella causa R.G.
77531/2015 nei limiti del quantum debeatur per le causali sopra esposte, 6. condannare comunque il sig. e la in solido tra loro al risarcimento della Controparte_2 Controparte_1 somma € 57.229,91 (€265.059,81 diviso al 50% pari ad € 132.529,91, decurtata della somma a titolo di acconto corrisposto dalla compagnia assicurativa di € 75.300,00).
7. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dell'avvenuto sinistro fino all'integrale soddisfo;
8. condannare la alla restituzione, in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado, pari a € 8.500,00, qualora già corrisposte e/o nei limiti di quanto eventualmente corrisposto prima della decisione in appello.
9. condannare il sig.
e la al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_2 Controparte_1 professionali del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 5. — La costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 26.03.2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare per i motivi esposti l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, rigettare l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria e compensi delle spese di lite”.
§ 6. — All'udienza del 03.05.2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa di poiché alla stregua della giurisprudenza della S.C. Controparte_1
(Cass. Sez. U, n. 36481/2022 e Cass. n. 1932/2024) gli artt. 342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 9. — L'appello si articola in due motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato: “Erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
travisamento dei presupposti;
erronea ed omessa valutazione dei documenti;
violazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Coerentemente a quanto esposto da la causazione del sinistro appare quindi con estrema chiarezza riconducibile alla CP_1 corresponsabilità sia del che effettuava una manovra di svolta a sinistra malgrado la CP_2 presenza sul manto stradale di una doppia striscia continua, sia del che – probabilmente al Pt_1 fine di sorpassare il veicolo che lo precedeva, marciava sul lato sinistro della carreggiata, a velocità sostenuta malgrado la prossimità di un incrocio, e per di più, in regime di sospensione dalla circolazione. Sulla scorta delle risultanze documentali del verbale di sinistro, pertanto, risulta evidente come nelle vicende in esame non solo l'attore non abbia fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo o quantomeno per attenuarne le conseguenze dannose (cfr., ex plurimis, Cass. Civ.,
13 febbraio 2013, n. 3543; Cass. Civ., 10 dicembre 2012, n. 22381; Cass. Civ., 9 gennaio 2007, n.
195), ma, al contrario, con la propria condotta abbia concorso alla causazione del sinistro, in una misura pari al 50%”.
Deduce l'appellante: “Si contestano fermamente i presupposti dei quali si è avvalso il
Giudicante di prime cure e che hanno determinato una erronea valutazione del sinistro occorso e conseguente errata valutazione su profili della responsabilità in sede decisoria. Inizialmente, contrastante è la risultante relativa la valutazione del Giudicante sul rilievo sollevato a presunte diverse versioni formulate dalla parte attrice, a suo dire fondamentali e contraddittorie, sulla descrizione in citazione del lato della carreggiata occupata dal al momento dell'impatto. A Pt_1 ben vedere nella domanda introduttiva si specifica, nei paragrafi citati dal Magistrato, che le parti avevano il medesimo senso di marcia e la medesima corsia in via Tiburtina. Quanto riferito in citazione, fa riferimento alla dinamica dell'impatto (par.2 pag. 2 atto di citazione e par. 4 pag. 2 sempre dell'atto di citazione) dando per presunto e non contestato dalle controparti, unicamente che i veicoli ..” procedevano nello stesso senso di marcia..”. L'evidente mero errore che in sentenza è stato, peraltro, rideterminato, non incide su quanto sopra descritto. Le parti percorrevano il medesimo senso di marcia nella medesima corsia di marcia quando si è verificato l'impatto. Una valutazione, quindi, che di certo non penalizza l'odierno appellante ai fini del decidere ma che tuttavia ha inficiato e viziato l'intera architettura decisoria messa a fondamento della sentenza di primo grado in quanto posta dal Giudicante erratamente ai fini decisori. Ed infatti il Giudice pone come elemento fondante “..di rilievo fondamentale per l'accertamento delle responsabilità di entrambi i conducenti “proprio tale circostanza, tuttavia, prettamente errata e secondaria. In verità parte attrice fa riferimento alla dinamica dell'avvenuto sinistro limitandosi a considerare la circolazione sulla medesima corsia. Dato questo non contestato dalle convenute. Infatti, anche lo stesso nel verbale di costatazione dell'incidente stradale, si è limitato a dichiarare che CP_2 al momento dell'impatto..” un motoveicolo...procedeva nella stessa direzione...”. Si deduce la chiara ed erronea valutazione del Giudicante di prime cure che ha determinato una prospettazione assolutamente non circostanziata da elementi probatori / documentali ma da mere ed inconsistenti congetture in violazione dei principi posti a fondamento della disponibilità e valutazione delle prove ai sensi dell'art.115 c.p.c. art. 116 c.p.c. per una decisione errata. I presupposti documentali, non contestati dalle convenute, avvalorano, poi e diversamente da come prospettato in parte motiva nella sentenza, una responsabilità esclusiva del sig. per l'evento lesivo e l'integrale Controparte_2 risarcimento oggi negato in sentenza di primo grado da parte del sig. in solido Controparte_2 con in favore del sig. nonché l'insussistenza Controparte_1 Parte_1 probatoria delle circostanze valutate dal Giudicante per la determinazione della responsabilità concorrente. E difatti, il dato fondamentale su cui il Giudicante assolutamente è rimasto evasivo sorvolando totalmente senza alcuna motivazione e viziando quindi la sentenza di prima grado nella sua interezza, riguarda la mancata valutazione di un dato fondamentale e che rappresenta al contempo l'elemento decisivo della intera questione in contesa. Esso è la violazione ex art. 40/8 del codice della strada da parte del sig. . Nel verbale redatto nell'immediatezza Controparte_2 dal Corpo di Polizia Roma Capitale, si precisa e si specifica la avvenuta violazione ai sensi dell'art. 40 comma 8 DLgs 30.04.1992 n. 285 (codice della strada) levata nei confronti del sig. CP_2
il quale..”.. – oltrepassava la striscia continua longitudinale delimitante il senso di
[...] marcia - Alla parte veniva attestata la relativa infrazione”.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime ha correttamente ritenuto sussistente la presunzione di pari responsabilità
a carico di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., in presenza di una condotta imprudente tenuta da entrambi, anche alla luce delle infrazioni rilevate.
Premesso che non è controversa la corresponsabilità del per aver questi effettuato CP_2 una manovra di inversione, laddove vi era doppia striscia longitudinale continua, in violazione dell'art. 40, comma 8, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come anche rilevato in sede di accertamenti della
Polizia Municipale, si espongono di seguito le ragioni per cui questa Corte ritiene sussistente il concorso nella causazione del sinistro da parte del Pt_1
In primo luogo, va rilevato che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma
2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)” (Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024, Rv. 672992 - 01).
Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha adottato, di fatto, una condotta prudente e diligente, violando, tra l'altro, la disposizione di cui all'art. 141, comma 1, d. lgs. 30 aprile 1992, n.
285, che impone a ciascun conducente di regolare la velocità del veicolo in modo tale da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
Inoltre, come dedotto anche dal Giudice a quo, il procedeva sul lato sinistro della Pt_1 carreggiata, quando invece avrebbe dovuto marciare sul lato destro, come prescritto dall'art. 143, comma 1, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Difatti, se l'appellante avesse condotto il motociclo con velocità moderata, mantenendo una distanza di sicurezza dal veicolo antistante e percorrendo il lato destro della carreggiata, il sinistro per cui è causa non si sarebbe verificato.
Alla luce di tali elementi, emerge pertanto che l'odierno appellante non ha attivato quei necessari poteri di controllo, tali da impedire la causazione dell'evento, avendo lo stesso al contrario responsabilmente concorso nella realizzazione del sinistro.
Infine, si rammenta che “In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro) (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30089 del 21/11/2024,
Rv. 673532 - 01).
Sulla base di quanto già indicato, pertanto, ritiene questa Corte che il Tribunale ha operato una corretta valutazione in ordine all'applicazione della presunzione di concorso di pari entità nella causazione dell'evento da parte di entrambi i conducenti, non essendo stata raggiunta la prova contraria, come previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c.
§ 9.2. — Il secondo motivo di appello è così rubricato: “Sul danno non patrimoniale – mancata valutazione del quantum debeatur. Danno biologico. Danno all'integrità psico-fisica”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Con riferimento poi alla ITA essa si può riconoscere non in 60 gg come da ctu bensì in 30 gg, atteso che in sede di visita medica eseguita dal consulente nominato da l'attore aveva dichiarato di aver ripreso il lavoro dopo 45 gg. CP_1 dalla data del sinistro. Ne consegue che può ragionevolmente presumersi che il periodo di invalidità totale assoluta dell'attore – che, come noto, sussiste solo in presenza dell'impossibilità di attendere a qualsiasi incombenza della vita quotidiana (anche di quella più semplice) e non coincide, dunque, con il periodo di mera sospensione dell'attività lavorativa – sia terminato prima della ripresa lavorativa, avvenuta 45 gg. dopo il sinistro. Può dunque riconoscersi al sig. la IP al 16% di Pt_1 cui sopra, nonché 45 gg di Ita. Ai fini della liquidazione del danno, si fa riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse - aggiornate all'anno 2019 considerata l'età dell'attore (27 anni) all'epoca dell'incidente (1.12 2011). In applicazione delle citate Tabelle oggi vigenti (v. Corte cost.
n.235/2014) - verso le quali si orienta la scelta del decidente in ragione delle esaustive ragioni giuridiche e delle argomentazioni medico legali che ne hanno giustificato l'approvazione (tutte rese note sul sito web del Tribunale di Roma e sulle riviste specializzate di facile consultazione e accesso)
– il danno deve essere così perciò liquidato: Ip €39.780,35+ Ita 4977 =€44757,35. Il danno non patrimoniale così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della
Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972.08 ha inteso -superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute- ricondurre ad un'unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito- sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale;
si ritiene equo quindi maggiorare nel caso in esame il danno biologico complessivo per un totale pari ad €4475,73 di danno morale per la sofferenza e lo stress patito in corso di ricoveri e tenuto conto delle verosimili ed attendibili ripercussioni anche in ambito relazionale per un giovane con danno in zona facciale. Il totale ammonta perciò ad €49.233,08. A tale somma possono aggiungersi spese mediche sostenute, inerenti e documentate per €32.267,81 (all. 10 cit.). Il totale di
€81.500,89 deve essere riconosciuto nella misura del 50% per la corresponsabilità ovvero
€40.750,44. Sul tale somma oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali è dovuto inoltre il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (1.12.11) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre
- ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712/95, Cass.n. 10300/01; n.18445/05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui -posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi-
è “consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio”. A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto -decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. SU n. 19499/08). Riassumendo in applicazione di tali principi l'importo dovuto per lucro cessante calcolato sul totale è pari ad €5.371,00 per un totale dovuto quindi pari ad €46.121,44. A ciò possono aggiungersi spese mediche future necessarie per il rifacimento dei manufatti protesici come da perizia per circa 4 volte considerata la vita media. Sul punto il ctu non ha indicato il costo, tuttavia parte attrice ha allegato un preventivo (all. 11 cit.) non contestato nel suo ammontare dalla Compagnia. Pertanto, l'importo indicato in citazione di €9820,00 può essere moltiplicato per 4, con una debenza di €39.280,00 da riconoscersi nella misura del 50% come sopra ovvero in €19.640,00”.
Deduce l'appellante: “Stante la corresponsabilità al 50% del nella causazione del Pt_1 sinistro, l'importo già corrisposto da – ammontante complessivamente ad € 75.300,00 CP_1
– a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti da parte attrice deve essere ritenuto congruo, adeguato e pienamente satisfattivo dei diritti di quest'ultima. in primo luogo, ha liquidato la CP_1 suindicata somma partendo proprio dal presupposto di un addebito di responsabilità a carico del soggetto danneggiato. Per di più, la convenuta ha riconosciuto al richiedente (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) una percentuale di danno biologico (15%) praticamente coincidente con quella attribuita al medesimo dal CTU nominato nel presente procedimento, ctu che si ritiene condivisibile nelle conclusioni attesa la valutazione analitica ed approfondita della documentazione medica versata in atti e le risultanze dell'esame obiettivo del peritato. Il ctu ha infatti riconosciuto correttamente una percentuale di IP al 16% verificando la ricollegabilità causale al sinistro della “contusione ecchimotica periorbitaria sx, contusione regione parasinfisiaria mandibolare dx con ferita lc cutanea, e sul versante mucoso endorale. evidente soluzione di continuo del profilo osseo con discreto sanguinamento del cavo orale;
tumefazione dei tessuti molli in corrispondenza di entrambi i condili con dolorabilità locale.. frattura del pavimento dell'orbita e delle parti ant, laterale e mediale del seno mascellare bilateralmente;
frattura dei processi pterigoidei;
emoseno nel seno mascellare e nelle celle etmoidali bilateralmente;
frattura pluriframmentaria scomposta della mandibola a dx in sede parasinfisaria;
frattura scomposta della branca ascendente della mandibola dx;
frattura del processo coroneideo della mandibola a sx”” con diagnosi di “fracasso del terzo medio inf, del massiccio facciale”. Ha perciò riconosciuto la necessarietà degli interventi subiti presso il e presso la casa di Cura Controparte_3 CP_4
(all. 22 memoria ex art 183 c 6 cpc n.2). Si osserva incidentalmente che né parte attrice in citazione o con la memoria ex art 183 6° c cpc n. 2 né parte convenuta parimenti nei suoi scritti difensivi hanno depositato la cartella clinica del Ps di primo accesso al Ps cui fa riferimento CP_3 CP_3 il Ctu come sopra descritto, di guisa che evidentemente tali documenti sono stati prodotti irritualmente e fuori termine in sede peritale, senza consentire perciò al Tribunale di verificare la bontà degli stessi. Circostanza questa che legittimerebbe di per sé il rigetto della domanda in punto di quantum relativo l'applicazione delle Tabelle di Roma alle quali il Giudicante ha fatto riferimento per una valutazione incongrua nella sua motivazione in relazione alla irrisoria quantificazione del danno patito dall'appellante, anche nella personalizzazione del danno, in netto contrasto e sproporzionato rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalla tabelle di Milano avrebbe consentito di pervenire. Devono, perciò essere applicate le Tabelle di Milano che hanno assunto una vocazione nazionale perché contengono i criteri più idonei a consentire l'applicazione del principio di equità valutativa, evitando ingiustificate disparità di trattamento che causerebbero la violazione dell'art. 3 Cost. comma 2. La Cassazione ha ritenuto, pertanto, le medesime un valido criterio di valutazione equitativa delle lesioni di non lieve entità come nel caso di specie”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del risarcimento del danno da invalidità temporanea, come rilevato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, ovverosia nella misura di 60 giorni di invalidità temporanea assoluta e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%. Questa Corte ritiene equa la valutazione del Giudice a quo che ha riconosciuto la risarcibilità,
a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, di soli 45 giorni di invalidità assoluta, atteso il rientro a lavoro dell'appellante a distanza di 45 giorni dalla data del sinistro, come dichiarato da quest'ultimo.
Difatti, se la convalescenza ha avuto una comprovata durata inferiore, a nulla rileva che in sede di C.T.U. siano stati indicati 60 giorni di invalidità assoluta e 60 giorni di invalidità al 50%, considerato che l'invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività quotidiana.
Inoltre, l'appellante censura l'applicazione dei parametri di cui alla Tabella di Roma del 2019 per il computo del danno non patrimoniale, da parte del Tribunale, in luogo dei criteri forniti dalla
Tabella di Milano del 2018.
Sul punto, si rileva che “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione) (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018, Rv. 649440
- 01).
Tuttavia, pur riconoscendo l'applicazione dei valori tabellari desunti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, non si perviene ad esiti complessivamente differenti rispetto alla sentenza di primo grado.
Difatti, applicando i criteri di riferimento della tabella adottata dal Tribunale di Milano nel
2018, possono ritenersi risarcibili le seguenti somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 2.826,69
Punto danno non patrimoniale € 3.731,23
Danno biologico risarcibile € 39.348,00
Danno non patrimoniale risarcibile (A) € 51.939,00 Con personalizzazione massima (43%) € 68.859,00
Punto base I.T.T. € 98,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Totale danno biologico temporaneo (B) € 4.410,00
Totale danno non patrimoniale (A+B) € 56.349,00
Totale con personalizzazione massima € 73.269,00
In ordine al danno patrimoniale, come riconosciuto anche dal Giudice di prime cure, si indicano le seguenti voci:
Spese mediche documentate sostenute € 32.267,81
Spese mediche future € 39.280,00
Totale danno patrimoniale € 71.547,81
Così, la somma complessivamente risarcibile, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, equivale a euro 144.816,81, che deve essere decurtata della metà, per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella misura pari a euro 72.408,40.
Orbene, considerato che in fase stragiudiziale l'odierna appellata ha già corrisposto al Pt_1 la somma pari a euro 75.300,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro oggetto di causa, la domanda di risarcimento dell'odierno appellante deve essere rigettata.
Quanto all'ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, riconosciuto dal Tribunale nella misura di euro 5.371,00 quale somma conseguente alla mancata disponibilità da parte del danneggiato del quantum debeatur, questa Corte rileva che il computo va effettuato sull'importo eventualmente eccedente quello già corrisposto dalla società assicuratrice pari a euro 75.300,00.
Pertanto, non può essere riconosciuto in favore dell'odierno appellante il risarcimento di tale voce di danno.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal D.M.
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.000,01 a € 260.000,00, tabella 12, 5° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00 § 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale Controparte_1 Controparte_2 ordinario di Roma n. 5072/2020, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente estensore
NI ER
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.
Sezione VI civile
R.G. 6633/2020
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. NI ER Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ARONA GIOVANNI avv. Caputo in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. SEGATORI MARCO avv. Fadda in sost
Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr NI ER
MA AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI ER - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6633 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
ON (C.F.: - P.E.C. ), ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Giulia Di Gallese n.10, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(P. IVA: e C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Marco Segatori (C.F.:
– P.E.C.: ) ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, Via NI Mordini n. 14, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
23.04.1982 e residente a [...],
- APPELLATO CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 11.12.2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 5072/2020, pubblicata in data 11.03.2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 77531/2015, dallo stesso promosso da nei confronti di e della Controparte_2 Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi a codesto Tribunale Parte_1 [...]
e la in qualità rispettivamente di Controparte_2 Controparte_1 conducente e di compagnia assicuratrice dell'autoveicolo targato FIL52098. Deduceva di essere rimasto coinvolto, mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo targato DD42721, nel sinistro stradale causato in data 01.12.2011 (ore 01:30 ca.) dall'improvvida manovra effettuata dal
Quest'ultimo, invero, secondo la ricostruzione attorea, in corrispondenza del civico 140 CP_2 di Via Tiburtina, aveva bruscamente ed improvvisamente svoltato a sinistra, al fine di effettuare un'inversione a “U”, omettendo di osservare la dovuta cautela e provocando così l'urto con il che procedeva nella medesima direzione del ma occupando il lato sinistro. In Pt_1 CP_2 conseguenza del descritto sinistro, addebitabile alla responsabilità esclusiva dell'altro conducente,
l'attore riferiva di aver subito ingenti danni fisici (trauma facciale), i quali richiedevano e continuano tuttora a richiedere la sottoposizione ad interventi chirurgici, con compromissione finanche del normale svolgimento della vita di relazione e della propria attività lavorativa (cameriere). Chiedeva dunque la condanna in solido di e del al pagamento: a) della somma di € CP_1 CP_2
230.203,81 a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, ovvero nella diversa somma che fosse risultata all'esito del giudizio;
b) dell'importo spettante a titolo di danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Si costituiva resistendo e CP_1 contestando in toto la ricostruzione attorea. Ad avviso della convenuta – che eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per l'intervenuta violazione del disposto dell'art. 142 d.lgs. 209/2005 – la responsabilità del sinistro non poteva essere ascritta unicamente al Il invero, al momento dell'urto aveva tentato un azzardato sorpasso a sinistra CP_2 Pt_1 della vettura del in procinto di effettuare la predetta manovra di svolta, in contrasto con CP_2 le disposizioni dell'art. 143 C.d.S., che impongono ai conducenti di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata. Peraltro, alla data di verificazione dell'evento, l'attore si trovava alla guida del proprio motoveicolo nonostante fosse stato sospeso dalla circolazione, come attestato dagli agenti di P.M. intervenuti in loco. contestava infine anche la quantificazione del CP_1 danno operata dalla controparte, in quanto sproporzionata rispetto alle lesioni riportate, e ribadiva la congruità e l'adeguatezza ai fini risarcitori dell'importo già erogato in fase stragiudiziale al pari ad € 75.300,00. Chiedeva dunque: in via pregiudiziale, la dichiarazione Pt_1 dell'improponibilità della domanda attorea;
nel merito, l'accertamento della corresponsabilità del nella causazione del sinistro e, per l'effetto, dell'intervenuto risarcimento di tutti i danni Pt_1 subiti dal medesimo, in conseguenza dell'intervenuta corresponsione della somma di € 75.300,00, da giudicarsi pienamente satisfattiva. Con vittoria di spese e compensi di lite, nonché rimborso delle spese generali. Non si costituiva in giudizio il di cui veniva dichiarata la contumacia alla CP_2 prima udienza di comparizione del 24.03.2016. Ultimato l'espletamento dell'istruttoria ed acquisite le risultanze della CTU medica disposta all'udienza del 06.07.2017, il Tribunale, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. del 18-19.10.2018, formulava alle parti proposta conciliativa, che prevedeva la compensazione integrale delle spese. Tale proposta veniva rifiutata dall'attore all'udienza del
13.02.2019, in quanto ritenuta “lesiva dei propri diritti oltre che in contrasto con gli elementi probatori acquisiti”.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda avanzata da;
- condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Parte_1 [...] delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 8.500,00 per onorari, oltre accessori come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni domanda, eccezione e deduzione disattesa, sulla base degli esposti motivi di appello in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma –sezione tredicesima Giudice Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli - n.5072/2020 pubblicata in data 11.03.2020, non notificata, resa inter-partes nella causa R.G. 77531/2015 1. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella verificazione Controparte_2 dell'evento dannoso del 01.12.2011 in Roma, via Tiburtina altezza civico 123-140 occorso al sig.
e per l'effetto, 2. condannare il sig. e la Parte_1 Controparte_2 [...] in solido tra loro al risarcimento della somma di € 189.759,81(€265.059,81 quale CP_1 complessiva somma determinata - € 75.300,00, quale somma corrisposta dalla compagnia assicurativa a titolo di mero acconto) per danno non patrimoniale, spese mediche, lucro cessante e spese mediche future come sopra specificato.
3. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dell'avvenuto sinistro fino all'integrale soddisfo;
4. condannare la
[...] alla restituzione, in favore del sig. delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 giudizio di primo grado, pari a € 8.500,00, oltre oneri accessori, qualora già corrisposte e/o nei limiti di quanto eventualmente corrisposto prima della decisione in appello.
5. condannare il sig. e la al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_2 Controparte_1 professionali del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Nella denegata ipotesi in cui venga confermata la responsabilità concorrente al 50% del sig. e del sig. Parte_1 CP_2 nella causazione del sinistro avvenuto in data 01.12.2011, in riforma della impugnata
[...] sentenza del Tribunale di Roma –sezione tredicesima Giudice Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli -
n.5072/2020 pubblicata in data 11.03.2020, non notificata, resa inter-partes nella causa R.G.
77531/2015 nei limiti del quantum debeatur per le causali sopra esposte, 6. condannare comunque il sig. e la in solido tra loro al risarcimento della Controparte_2 Controparte_1 somma € 57.229,91 (€265.059,81 diviso al 50% pari ad € 132.529,91, decurtata della somma a titolo di acconto corrisposto dalla compagnia assicurativa di € 75.300,00).
7. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dell'avvenuto sinistro fino all'integrale soddisfo;
8. condannare la alla restituzione, in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado, pari a € 8.500,00, qualora già corrisposte e/o nei limiti di quanto eventualmente corrisposto prima della decisione in appello.
9. condannare il sig.
e la al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_2 Controparte_1 professionali del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 5. — La costituitasi con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 26.03.2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare per i motivi esposti l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, rigettare l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria e compensi delle spese di lite”.
§ 6. — All'udienza del 03.05.2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa di poiché alla stregua della giurisprudenza della S.C. Controparte_1
(Cass. Sez. U, n. 36481/2022 e Cass. n. 1932/2024) gli artt. 342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 9. — L'appello si articola in due motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato: “Erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
travisamento dei presupposti;
erronea ed omessa valutazione dei documenti;
violazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Coerentemente a quanto esposto da la causazione del sinistro appare quindi con estrema chiarezza riconducibile alla CP_1 corresponsabilità sia del che effettuava una manovra di svolta a sinistra malgrado la CP_2 presenza sul manto stradale di una doppia striscia continua, sia del che – probabilmente al Pt_1 fine di sorpassare il veicolo che lo precedeva, marciava sul lato sinistro della carreggiata, a velocità sostenuta malgrado la prossimità di un incrocio, e per di più, in regime di sospensione dalla circolazione. Sulla scorta delle risultanze documentali del verbale di sinistro, pertanto, risulta evidente come nelle vicende in esame non solo l'attore non abbia fatto tutto il possibile per evitare l'evento lesivo o quantomeno per attenuarne le conseguenze dannose (cfr., ex plurimis, Cass. Civ.,
13 febbraio 2013, n. 3543; Cass. Civ., 10 dicembre 2012, n. 22381; Cass. Civ., 9 gennaio 2007, n.
195), ma, al contrario, con la propria condotta abbia concorso alla causazione del sinistro, in una misura pari al 50%”.
Deduce l'appellante: “Si contestano fermamente i presupposti dei quali si è avvalso il
Giudicante di prime cure e che hanno determinato una erronea valutazione del sinistro occorso e conseguente errata valutazione su profili della responsabilità in sede decisoria. Inizialmente, contrastante è la risultante relativa la valutazione del Giudicante sul rilievo sollevato a presunte diverse versioni formulate dalla parte attrice, a suo dire fondamentali e contraddittorie, sulla descrizione in citazione del lato della carreggiata occupata dal al momento dell'impatto. A Pt_1 ben vedere nella domanda introduttiva si specifica, nei paragrafi citati dal Magistrato, che le parti avevano il medesimo senso di marcia e la medesima corsia in via Tiburtina. Quanto riferito in citazione, fa riferimento alla dinamica dell'impatto (par.2 pag. 2 atto di citazione e par. 4 pag. 2 sempre dell'atto di citazione) dando per presunto e non contestato dalle controparti, unicamente che i veicoli ..” procedevano nello stesso senso di marcia..”. L'evidente mero errore che in sentenza è stato, peraltro, rideterminato, non incide su quanto sopra descritto. Le parti percorrevano il medesimo senso di marcia nella medesima corsia di marcia quando si è verificato l'impatto. Una valutazione, quindi, che di certo non penalizza l'odierno appellante ai fini del decidere ma che tuttavia ha inficiato e viziato l'intera architettura decisoria messa a fondamento della sentenza di primo grado in quanto posta dal Giudicante erratamente ai fini decisori. Ed infatti il Giudice pone come elemento fondante “..di rilievo fondamentale per l'accertamento delle responsabilità di entrambi i conducenti “proprio tale circostanza, tuttavia, prettamente errata e secondaria. In verità parte attrice fa riferimento alla dinamica dell'avvenuto sinistro limitandosi a considerare la circolazione sulla medesima corsia. Dato questo non contestato dalle convenute. Infatti, anche lo stesso nel verbale di costatazione dell'incidente stradale, si è limitato a dichiarare che CP_2 al momento dell'impatto..” un motoveicolo...procedeva nella stessa direzione...”. Si deduce la chiara ed erronea valutazione del Giudicante di prime cure che ha determinato una prospettazione assolutamente non circostanziata da elementi probatori / documentali ma da mere ed inconsistenti congetture in violazione dei principi posti a fondamento della disponibilità e valutazione delle prove ai sensi dell'art.115 c.p.c. art. 116 c.p.c. per una decisione errata. I presupposti documentali, non contestati dalle convenute, avvalorano, poi e diversamente da come prospettato in parte motiva nella sentenza, una responsabilità esclusiva del sig. per l'evento lesivo e l'integrale Controparte_2 risarcimento oggi negato in sentenza di primo grado da parte del sig. in solido Controparte_2 con in favore del sig. nonché l'insussistenza Controparte_1 Parte_1 probatoria delle circostanze valutate dal Giudicante per la determinazione della responsabilità concorrente. E difatti, il dato fondamentale su cui il Giudicante assolutamente è rimasto evasivo sorvolando totalmente senza alcuna motivazione e viziando quindi la sentenza di prima grado nella sua interezza, riguarda la mancata valutazione di un dato fondamentale e che rappresenta al contempo l'elemento decisivo della intera questione in contesa. Esso è la violazione ex art. 40/8 del codice della strada da parte del sig. . Nel verbale redatto nell'immediatezza Controparte_2 dal Corpo di Polizia Roma Capitale, si precisa e si specifica la avvenuta violazione ai sensi dell'art. 40 comma 8 DLgs 30.04.1992 n. 285 (codice della strada) levata nei confronti del sig. CP_2
il quale..”.. – oltrepassava la striscia continua longitudinale delimitante il senso di
[...] marcia - Alla parte veniva attestata la relativa infrazione”.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime ha correttamente ritenuto sussistente la presunzione di pari responsabilità
a carico di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., in presenza di una condotta imprudente tenuta da entrambi, anche alla luce delle infrazioni rilevate.
Premesso che non è controversa la corresponsabilità del per aver questi effettuato CP_2 una manovra di inversione, laddove vi era doppia striscia longitudinale continua, in violazione dell'art. 40, comma 8, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come anche rilevato in sede di accertamenti della
Polizia Municipale, si espongono di seguito le ragioni per cui questa Corte ritiene sussistente il concorso nella causazione del sinistro da parte del Pt_1
In primo luogo, va rilevato che “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma
2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)” (Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024, Rv. 672992 - 01).
Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha adottato, di fatto, una condotta prudente e diligente, violando, tra l'altro, la disposizione di cui all'art. 141, comma 1, d. lgs. 30 aprile 1992, n.
285, che impone a ciascun conducente di regolare la velocità del veicolo in modo tale da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
Inoltre, come dedotto anche dal Giudice a quo, il procedeva sul lato sinistro della Pt_1 carreggiata, quando invece avrebbe dovuto marciare sul lato destro, come prescritto dall'art. 143, comma 1, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Difatti, se l'appellante avesse condotto il motociclo con velocità moderata, mantenendo una distanza di sicurezza dal veicolo antistante e percorrendo il lato destro della carreggiata, il sinistro per cui è causa non si sarebbe verificato.
Alla luce di tali elementi, emerge pertanto che l'odierno appellante non ha attivato quei necessari poteri di controllo, tali da impedire la causazione dell'evento, avendo lo stesso al contrario responsabilmente concorso nella realizzazione del sinistro.
Infine, si rammenta che “In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento” (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro) (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30089 del 21/11/2024,
Rv. 673532 - 01).
Sulla base di quanto già indicato, pertanto, ritiene questa Corte che il Tribunale ha operato una corretta valutazione in ordine all'applicazione della presunzione di concorso di pari entità nella causazione dell'evento da parte di entrambi i conducenti, non essendo stata raggiunta la prova contraria, come previsto dall'art. 2054, comma 2, c.c.
§ 9.2. — Il secondo motivo di appello è così rubricato: “Sul danno non patrimoniale – mancata valutazione del quantum debeatur. Danno biologico. Danno all'integrità psico-fisica”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Con riferimento poi alla ITA essa si può riconoscere non in 60 gg come da ctu bensì in 30 gg, atteso che in sede di visita medica eseguita dal consulente nominato da l'attore aveva dichiarato di aver ripreso il lavoro dopo 45 gg. CP_1 dalla data del sinistro. Ne consegue che può ragionevolmente presumersi che il periodo di invalidità totale assoluta dell'attore – che, come noto, sussiste solo in presenza dell'impossibilità di attendere a qualsiasi incombenza della vita quotidiana (anche di quella più semplice) e non coincide, dunque, con il periodo di mera sospensione dell'attività lavorativa – sia terminato prima della ripresa lavorativa, avvenuta 45 gg. dopo il sinistro. Può dunque riconoscersi al sig. la IP al 16% di Pt_1 cui sopra, nonché 45 gg di Ita. Ai fini della liquidazione del danno, si fa riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse - aggiornate all'anno 2019 considerata l'età dell'attore (27 anni) all'epoca dell'incidente (1.12 2011). In applicazione delle citate Tabelle oggi vigenti (v. Corte cost.
n.235/2014) - verso le quali si orienta la scelta del decidente in ragione delle esaustive ragioni giuridiche e delle argomentazioni medico legali che ne hanno giustificato l'approvazione (tutte rese note sul sito web del Tribunale di Roma e sulle riviste specializzate di facile consultazione e accesso)
– il danno deve essere così perciò liquidato: Ip €39.780,35+ Ita 4977 =€44757,35. Il danno non patrimoniale così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della
Corte di Cassazione che con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972.08 ha inteso -superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute- ricondurre ad un'unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito- sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale;
si ritiene equo quindi maggiorare nel caso in esame il danno biologico complessivo per un totale pari ad €4475,73 di danno morale per la sofferenza e lo stress patito in corso di ricoveri e tenuto conto delle verosimili ed attendibili ripercussioni anche in ambito relazionale per un giovane con danno in zona facciale. Il totale ammonta perciò ad €49.233,08. A tale somma possono aggiungersi spese mediche sostenute, inerenti e documentate per €32.267,81 (all. 10 cit.). Il totale di
€81.500,89 deve essere riconosciuto nella misura del 50% per la corresponsabilità ovvero
€40.750,44. Sul tale somma oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali è dovuto inoltre il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (1.12.11) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre
- ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712/95, Cass.n. 10300/01; n.18445/05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui -posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi-
è “consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio”. A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del residuo risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto -decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. SU n. 19499/08). Riassumendo in applicazione di tali principi l'importo dovuto per lucro cessante calcolato sul totale è pari ad €5.371,00 per un totale dovuto quindi pari ad €46.121,44. A ciò possono aggiungersi spese mediche future necessarie per il rifacimento dei manufatti protesici come da perizia per circa 4 volte considerata la vita media. Sul punto il ctu non ha indicato il costo, tuttavia parte attrice ha allegato un preventivo (all. 11 cit.) non contestato nel suo ammontare dalla Compagnia. Pertanto, l'importo indicato in citazione di €9820,00 può essere moltiplicato per 4, con una debenza di €39.280,00 da riconoscersi nella misura del 50% come sopra ovvero in €19.640,00”.
Deduce l'appellante: “Stante la corresponsabilità al 50% del nella causazione del Pt_1 sinistro, l'importo già corrisposto da – ammontante complessivamente ad € 75.300,00 CP_1
– a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti da parte attrice deve essere ritenuto congruo, adeguato e pienamente satisfattivo dei diritti di quest'ultima. in primo luogo, ha liquidato la CP_1 suindicata somma partendo proprio dal presupposto di un addebito di responsabilità a carico del soggetto danneggiato. Per di più, la convenuta ha riconosciuto al richiedente (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) una percentuale di danno biologico (15%) praticamente coincidente con quella attribuita al medesimo dal CTU nominato nel presente procedimento, ctu che si ritiene condivisibile nelle conclusioni attesa la valutazione analitica ed approfondita della documentazione medica versata in atti e le risultanze dell'esame obiettivo del peritato. Il ctu ha infatti riconosciuto correttamente una percentuale di IP al 16% verificando la ricollegabilità causale al sinistro della “contusione ecchimotica periorbitaria sx, contusione regione parasinfisiaria mandibolare dx con ferita lc cutanea, e sul versante mucoso endorale. evidente soluzione di continuo del profilo osseo con discreto sanguinamento del cavo orale;
tumefazione dei tessuti molli in corrispondenza di entrambi i condili con dolorabilità locale.. frattura del pavimento dell'orbita e delle parti ant, laterale e mediale del seno mascellare bilateralmente;
frattura dei processi pterigoidei;
emoseno nel seno mascellare e nelle celle etmoidali bilateralmente;
frattura pluriframmentaria scomposta della mandibola a dx in sede parasinfisaria;
frattura scomposta della branca ascendente della mandibola dx;
frattura del processo coroneideo della mandibola a sx”” con diagnosi di “fracasso del terzo medio inf, del massiccio facciale”. Ha perciò riconosciuto la necessarietà degli interventi subiti presso il e presso la casa di Cura Controparte_3 CP_4
(all. 22 memoria ex art 183 c 6 cpc n.2). Si osserva incidentalmente che né parte attrice in citazione o con la memoria ex art 183 6° c cpc n. 2 né parte convenuta parimenti nei suoi scritti difensivi hanno depositato la cartella clinica del Ps di primo accesso al Ps cui fa riferimento CP_3 CP_3 il Ctu come sopra descritto, di guisa che evidentemente tali documenti sono stati prodotti irritualmente e fuori termine in sede peritale, senza consentire perciò al Tribunale di verificare la bontà degli stessi. Circostanza questa che legittimerebbe di per sé il rigetto della domanda in punto di quantum relativo l'applicazione delle Tabelle di Roma alle quali il Giudicante ha fatto riferimento per una valutazione incongrua nella sua motivazione in relazione alla irrisoria quantificazione del danno patito dall'appellante, anche nella personalizzazione del danno, in netto contrasto e sproporzionato rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalla tabelle di Milano avrebbe consentito di pervenire. Devono, perciò essere applicate le Tabelle di Milano che hanno assunto una vocazione nazionale perché contengono i criteri più idonei a consentire l'applicazione del principio di equità valutativa, evitando ingiustificate disparità di trattamento che causerebbero la violazione dell'art. 3 Cost. comma 2. La Cassazione ha ritenuto, pertanto, le medesime un valido criterio di valutazione equitativa delle lesioni di non lieve entità come nel caso di specie”.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del risarcimento del danno da invalidità temporanea, come rilevato in sede di consulenza tecnica d'ufficio, ovverosia nella misura di 60 giorni di invalidità temporanea assoluta e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%. Questa Corte ritiene equa la valutazione del Giudice a quo che ha riconosciuto la risarcibilità,
a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, di soli 45 giorni di invalidità assoluta, atteso il rientro a lavoro dell'appellante a distanza di 45 giorni dalla data del sinistro, come dichiarato da quest'ultimo.
Difatti, se la convalescenza ha avuto una comprovata durata inferiore, a nulla rileva che in sede di C.T.U. siano stati indicati 60 giorni di invalidità assoluta e 60 giorni di invalidità al 50%, considerato che l'invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività quotidiana.
Inoltre, l'appellante censura l'applicazione dei parametri di cui alla Tabella di Roma del 2019 per il computo del danno non patrimoniale, da parte del Tribunale, in luogo dei criteri forniti dalla
Tabella di Milano del 2018.
Sul punto, si rileva che “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione) (Cass. Sez. III, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018, Rv. 649440
- 01).
Tuttavia, pur riconoscendo l'applicazione dei valori tabellari desunti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, non si perviene ad esiti complessivamente differenti rispetto alla sentenza di primo grado.
Difatti, applicando i criteri di riferimento della tabella adottata dal Tribunale di Milano nel
2018, possono ritenersi risarcibili le seguenti somme:
Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 2.826,69
Punto danno non patrimoniale € 3.731,23
Danno biologico risarcibile € 39.348,00
Danno non patrimoniale risarcibile (A) € 51.939,00 Con personalizzazione massima (43%) € 68.859,00
Punto base I.T.T. € 98,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Totale danno biologico temporaneo (B) € 4.410,00
Totale danno non patrimoniale (A+B) € 56.349,00
Totale con personalizzazione massima € 73.269,00
In ordine al danno patrimoniale, come riconosciuto anche dal Giudice di prime cure, si indicano le seguenti voci:
Spese mediche documentate sostenute € 32.267,81
Spese mediche future € 39.280,00
Totale danno patrimoniale € 71.547,81
Così, la somma complessivamente risarcibile, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, equivale a euro 144.816,81, che deve essere decurtata della metà, per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella misura pari a euro 72.408,40.
Orbene, considerato che in fase stragiudiziale l'odierna appellata ha già corrisposto al Pt_1 la somma pari a euro 75.300,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro oggetto di causa, la domanda di risarcimento dell'odierno appellante deve essere rigettata.
Quanto all'ulteriore danno patrimoniale da lucro cessante, riconosciuto dal Tribunale nella misura di euro 5.371,00 quale somma conseguente alla mancata disponibilità da parte del danneggiato del quantum debeatur, questa Corte rileva che il computo va effettuato sull'importo eventualmente eccedente quello già corrisposto dalla società assicuratrice pari a euro 75.300,00.
Pertanto, non può essere riconosciuto in favore dell'odierno appellante il risarcimento di tale voce di danno.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal D.M.
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.000,01 a € 260.000,00, tabella 12, 5° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00 § 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza definitiva del Tribunale Controparte_1 Controparte_2 ordinario di Roma n. 5072/2020, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Presidente estensore
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Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Vincenzo Magnacca.