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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 2374/2023
Alla udienza tenuta il 07/02/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 2374/2023 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'appellante compare l'Avv. ORSINI GIAN PAOLO il quale conclude come da note conclusive del 27.3.2024; per l'appellata compare l'Avv. ANTONELLA GIANNONI in sostituzione dell'Avv. MARCO PESENTI, la quale conclude riportandosi alle note conclusive.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
- 1 - S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2374 dell'anno 2023, pendente TRA
Parte_1
: AVV. GIAN PAOLO ORSINI
[...]
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORI: AVV. , AVV. ALBERTO TOFFOLETTO, AVV. FLORA JOSEPHINE Controparte_2
ALDA LETTENMAYER, AVV. SIMONA DAMINELLI, AVV. LUCIANA CIPOLLA, AVV. MARCO PESENTI
- APPELLATA -
avente a oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc.)
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis ed in riforma dell'impugnata sentenza, accertare l'avvenuta comunicazione a da parte della concludente dell'avvenuta rinuncia all'eredità e Controparte_1 conseguentemente accertare il venir meno dell'obbligo della predetta di presentare la dichiarazione di successione e comunque accertare l'avvenuta dichiarazione scritta negativa dell'attrice nei termini di legge e, per l'effetto, condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore della concludente per il titolo dedotto in atti della somma di € 3.915,88 od anche quella diversa che risulterà di giustizia. Con gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 4° cod. civ. decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione al saldo. Con vittoria di spese e del compenso professionale dei due gradi di causa”.
➢ Parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in subordine, nel merito:
- respingere integralmente l'appello avverso la sentenza n. 520/2023 del Giudice di Pace di Lucca pubblicata il 15 giugno 2023, nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;
in ulteriore subordine, nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto nonché negli atti difensivi del precedente grado di giudizio;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
- 2 -
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 520 del 15 giugno 2023, il
Giudice di Pace di Lucca rigettò la domanda proposta da che aveva Parte_1
adito il giudice di prossimità onde sentir condannare a restituirle Controparte_1
il saldo attivo giacente sul conto corrente bancario n. 000103248041, cointestato, con facoltà di operare disgiuntamente, con il coniuge Controparte_3
deceduto il 23.4.2018, compensando integralmente le spese di lite. A fondamento della decisione il primo giudice argomentò che il conto corrente in esame era assoggettato alla regola dell'art. 1854 c.c.; che, tuttavia, in caso di morte di uno dei cointestatari, l'art. 48 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni preclude l'operatività sul conto sino alla presentazione della dichiarazione di successione, salvi i casi di esenzione di cui all'art. 28 del medesimo T.U.; che, nella specie, poiché l'attrice aveva rinunciato all'eredità del marito in data 18.5.2018 unitamente al figlio, altri successibili, ovvero il curatore dell'eredità giacente di cui fosse stata richiesta la nomina, sarebbero stati tenuti a presentare la dichiarazione e, soltanto all'esito, la Pt_1
altro erede avrebbero avuto diritto di prelevare l'intera somma, ferma l'operatività dell'art. 1298, 2° comma, c.c., nei rapporti interni tra i contitolari.
§1.1 – Per l'integrale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione a due motivi. Parte_1
§1.2 – All'impugnazione ha resistito chiedendo la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
§1.3 – Precisate le conclusioni, disposto lo scambio di comparse conclusionali, all'udienza del 7 febbraio 2025 si è celebrata l'udienza di discussione a norma degli artt. 281-sexies, 350-bis c.p.c., all'esito della quale il
- 3 - giudice ha dato lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Con il primo motivo l'appellante ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 1854 c.c., atteso che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche in caso di decesso di uno dei cointestatari del conto corrente intestato a più persone persiste il regime di solidarietà attiva che legittima ciascuno dei contitolari a pretendere l'adempimento dell'intero saldo.
§3. – Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 48 del T.U. sull'imposta delle successioni e donazioni, atteso che l'appellante, per aver rinunziato all'eredità del marito cui era stata chiamata, entro la scadenza del termine di cui all'art. 31, era esonerata dal dover presentare la dichiarazione di successione, peraltro neppure necessaria allorquando l'atto dispositivo di beni ereditari era ascrivibile ad un provvedimento giurisdizionale, fatta salva la trasmissione degli atti all'amministrazione finanziaria.
§4. – Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione, che l'appellata ha sollevato a norma dell'art. 342 c.p.c., per non avere l'appellante indicato, nella motivazione dell'atto di appello, le parti del provvedimento da appellare e le modifiche richieste alla sentenza di primo grado, nonché a norma dell'art. 348-bis c.p.c., per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta.
§4.1 – Anzitutto, mette conto precisare che le norme evocate, nella versione richiamata da non risultano più vigenti, trovando viceversa CP_1
applicazione la stesura cui ha dato luogo l'art. 3, comma 26, lett. a) e d) del
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, secondo quanto stabilito dalla normativa transitoria recata dall'art. 35 D.Lgs. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale stabilisce che «1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28
- 4 - febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. - 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436- bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio
2023».
Ai sensi dell'ultimo periodo sopra richiamato, all'impugnazione per cui è causa si applicano le norme indicate dall'appellata, sia pur nella versione vigente a seguito della c.d. “riforma Cartabia”, poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 28 febbraio 2023.
Il vigente art. 342 c.p.c. sancisce, per quanto qui interessa, che «… per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
La decisione, imperniata su di un unico capo, è stata correttamente censurata in diritto – non avendo l'appellante inteso richiedere modifiche alla ricostruzione del fatto – con l'individuazione, per quanto sopra esposto, della parte della sentenza oggetto di critica (parte volitiva) e l'articolazione delle censure idonee a rimuovere la soccombenza (parte argomentativa).
In ciò si rispecchia peraltro l'insegnamento, di perdurante attualità, delle
Sezioni Unite della Suprema corte che, con sentenza del 16 novembre 2017, n.
27199, in relazione alla previgente formulazione dell'art. 342 c.p.c., avevano puntualizzato che «l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
- 5 - conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».
§4.2 – Per quel che concerne, invece, l'art. 348-bis c.p.c., la versione vigente ratione temporis ha espunto dal testo la declaratoria in limine di inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, per ricondurre ogni causa di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione alla decisione nei binari ordinari dell'art. 350 bis c.p.c.
§5. – Ciò posto, i due motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati.
Essi sono fondati e vanno accolti, non senza preliminarmente precisare che emerge dalla ricostruzione del fatto compiuta nella sentenza impugnata, non sottoposta a specifica censura e dunque coperta da giudicato interno, che non è stata fornita prova che il saldo del conto fosse stato alimentato con provvista interamente proveniente dall'odierna appellante, di tal che la decisione appellata muove dall'implicito, ma incontestabile presupposto, che la quota del saldo attribuibile al coniuge defunto dell'odierna appellante sia caduta in successione.
§5.1 – Ciò chiarito, in ordine all'ambito applicativo dell'art. 1854 c.c. – astrattamente operante nel caso di specie, avendo il primo giudice appurato, con statuizione incensurata, che il conto corrente n. 000103248041 era intestato a più titolari, con facoltà per ognuno di operare anche separatamente – la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare» (cfr. Cass. sent. n. 7862 del 2021; n. 12385 del 2014; n.
15231 del 2002).
- 6 - La norma, nell'accezione sopra declinata, guarda quindi al lato esterno del rapporto obbligatorio plurisoggettivo, cioè a dirsi nei rapporti tra contitolari ed istituto di credito, laddove, nei rapporti interni, vige il principio di cui all'art. 1298, 2° comma, c.c., improntato ad una presunzione di pari diritti sul saldo del conto, fatta salva la prova contraria che può essere offerta con ogni mezzo.
§5.2 – Peraltro, in caso di morte di un contitolare, l'art. 1854 c.c. necessita di essere coordinato con le pertinenti disposizioni del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.
346, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni e, in primo luogo, con l'art. 48, 4° comma, del T.U., il quale dispone che «le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono, provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli,
o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione»
La disposizione impedisce dunque agli istituti di credito di compiere operazioni relative a denaro o titoli trasferiti per causa di morte se non sia fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione, ovvero dell'intervenuto accertamento del competente ufficio finanziario e non sia trasmessa la dichiarazione scritta dell'interessato dell'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “… la ratio è quella di operare una coazione dell'obbligo fiscale, posto a carico degli eredi, impedendo alla banca di dare seguito alle loro richieste, ove non sia stata fornita la prova del previo adempimento degli obblighi fiscali in questione: ciò, al fine di non pregiudicare la posizione dell'amministrazione finanziaria, tutelata dalla disposizione, che quindi ha natura imperativa tributaria” (Cass. ord. n. 9670 del 2021).
- 7 - §5.3 – La sentenza impugnata, sul punto, ha osservato che, per avere l'odierna appellante rinunciato all'eredità del marito in data 18.5.2018, altro successibile, ovvero il curatore dell'eredità giacente in ipotesi nominato, avrebbe dovuto provvedere ad assolvere all'obbligo dichiarativo e, fintantoché a tanto non si fosse provveduto, né la moglie, né altro chiamato o erede, avrebbe potuto esigere da alcunché. CP_1
§5.4 – Ad avviso del Tribunale quella seguita dalla decisione impugnata integra un'opzione ermeneutica che si distacca dall'interpretazione conforme a diritto degli artt. 28 e 48 del T.U. sull'imposta di successione, nella versione vigente ratione temporis, cioè a dirsi antecedente alle modifiche apportate dal
D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
A norma dell'art. 28, 5° comma del T.U., «i chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura». Nel caso di specie il termine di cui all'art. 31 per l'effettuazione della rinuncia del chiamato, di un anno dalla data di apertura della successione, in uno con le altre condizioni prescritte per l'esonero dall'obbligo di dichiarazione, risultano osservati (doc. 2, 3 fasc. attrice primo grado).
Realizzata pertanto la condizione della dispensa dall'obbligo di dichiarazione ed effettuata la comunicazione scritta di tale formalità (doc. 7, 8, fasc. attrice primo grado) l'interessata aveva dunque pieno titolo per pretendere il saldo residuo sul conto corrente, nei confronti della banca, in applicazione dell'art. 1854 c.c., essendo venuta meno la condizione di temporanea inesigibilità del credito per la tutela degli interessi fiscali dell'amministrazione finanziaria. La mancata prova della presentazione della dichiarazione, congiuntamente alla
- 8 - dichiarazione scritta di inesistenza dell'obbligo dichiarativo, si riferiscono infatti al singolo interessato, cioè a colui che richiede il compimento dell'operazione temporaneamente impedita, non ad altre ipotetiche categorie di successibili, rispetto ai quali, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 28, comma 2 del T.U., permarrà immutato l'obbligo dichiarativo.
Ed infatti, onde farsi persuasi del superiore assunto, sia consentito rilevare anzitutto che le cause tassative di esonero dalla presentazione della dichiarazione contemplate dall'art. 28 T.U. reagiscono a situazioni strettamente personali del singolo soggetto passivo dell'obbligo fiscale, insuscettibili di estensione agli altri eventuali coobbligati, perché tanto la rinuncia all'eredità del chiamato, quanto la richiesta di nomina del curatore dell'eredità giacente ad istanza del chiamato non nel possesso dei beni ereditari (art. 28, comma 5°, T.U.), quanto l'avere l'attivo ereditario un valore non superiore a euro centomila ed il non comprendere beni immobili o diritti reali immobiliari (art. 28, comma 7°), limitatamente al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto, costituiscono cause di esonero oggettivamente e soggettivamente determinate, di tal che la causa di dispensa dall'obbligo dichiarativo comunicata per iscritto, ai fini dell'esigibilità delle pretese nei confronti degli istituti di credito, a norma dell'art. 48, comma 4°,
T.U., finirebbe per essere del tutto inutile ogni qualvolta altri chiamati o coeredi fossero invece tenuti a presentare la dichiarazione di successione.
Peraltro, nei confronti dell'interessato, una volta perfezionata la fattispecie di cui all'art. 28, comma 5°, T.U., verrebbe meno ogni ragione di coazione dell'obbligo fiscale, poiché egli non sarebbe più soggetto all'obbligazione tributaria, che, per converso, si riferisce oggettivamente ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte (art. 1, comma 1°, T.U.) e, soggettivamente, dal lato passivo, agli eredi ed ai legatari (art. 5, comma 1, T.U.).
Con l'emersione, ad opinare diversamente, dell'illogica conseguenza in base alla quale l'interessato, semplice chiamato, che ha ritualmente rinunciato all'eredità –
e dunque divenuto immune all'imposizione tributaria – si troverebbe invece
- 9 - esposto agli obblighi dichiarativi, incombenti su terzi, che invece l'assoggettabilità passiva all'imposta, anche soltanto potenziale (es. chiamati che non hanno ancora accettato l'eredità), presuppongono.
Peraltro, non è inutile aggiungere che neppure è vero, come ha sostenuto l'appellata, che accedendo alla superiore impostazione verrebbero compromessi superiori interessi fiscali attraverso pratiche elusive, atteso che, a norma dell'art. 48, comma 5°, le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all'ufficio del registro competente, il quale, in caso di dichiarazioni mendaci, ben potrà procedere d'ufficio a liquidare l'imposta dovuta.
La disposizione da ultimo richiamata evidenzia semmai che è l'ufficio competente a sindacare la veridicità della dichiarazione di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non già l'istituto di credito, il quale è tenuto soltanto a verificare la sussistenza formale delle condizioni di legge che rendono il loro debito esigibile, senza entrare nel merito delle dichiarazioni ricevute, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, laddove il rifiuto di adempiere al pagamento del saldo è stato giustificato da una diversa valutazione in ordine alla persistenza dell'obbligo dichiarativo, sia a carico di terzi non meglio indentificati.
§6. – In conclusione, l'appello è accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va condannata a pagare la somma di euro 3.915,88, Controparte_1
con gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo.
§7. – Stante l'assoluta novità della questione, le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere integralmente compensate.
P.q.m.
- 10 - Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie l'impugnazione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare a la somma di euro 3.915,88, con gli Controparte_1 Parte_1
interessi al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al soddisfo.
- Compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Lucca, 7.2.2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
- 11 -