Art. 81.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 e' stabilito per l'anno finanziario 1967, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.120 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 e' stabilito per l'anno finanziario 1967, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.120 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.