Articolo 16 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 15Articolo 17
Versione
14 agosto 1975
Art. 16.
Il primo comma dell'articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque membri, dei quali uno e' designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense.
Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti".
Entrata in vigore il 14 agosto 1975