Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1028/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1028/2024, promossa con ricorso depositato il 13/03/2025 da:
1) Parte_1
Codice fiscale C.F._1
nata a [...] il [...] residente in [...]/2, con gli Avv.ti Bini e Di Pietro
e
2) Parte_2
Codice fiscale ) C.F._2
nato a [...] il [...] residente in [...] con gli Avv.ti Bini e Di Pietro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Besozzo il giorno 16 giugno 2014
(anno 2014 atto n. 3 Parte II Serie A)
separati consensualmente con verbale in data 08/06/2023 omologato con decreto n.143 dell'8/06/2023 depositato il 14.06.2023
pagina 1 di 4
nata, a Cittiglio (VA), in data 16.05.2019. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.03.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto
Besozzo il giorno 16 giugno 2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Besozzo con atto n. 3 Parte II Serie A, anno 2014;
2) La casa coniugale, sita in Biandronno (VA), via Pio Selvini n. 36C/2, è divenuta di proprietà della signora che vi continuerà a risiedere unitamente alla Parte_1
figlia Per_1
3) La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre come di seguito disciplinato, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori:
a) Il mercoledì dalle 18 alle 21,30;
b) Il sabato o la domenica alternativamente tra i genitori così che, starà Per_1
con il padre la giornata del sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ovvero la giornata della domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00;
c) resta inteso che i genitori, data In tenera età di si impegneranno a Per_2
introdurre progressivamente i pernottamenti presso l'abitazione del padre;
d) vacanze natalizie: il periodo di vacanza, coincidente con il calendario scolastico, verrà suddiviso tra ì genitori in modo che, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. Successivamente il periodo dì vacanze scolastico verrà suddiviso tra i genitori così che il genitore che ha trascorso con la figlia la Vigilia di
Natale trascorrerà con lei i giorni dal 26 sino al 31 dicembre, l'altro dal giorno 1 gennaio al rientro a scuola. Per espresso accordo, durante le prossime vacanze nata1izie la figlia trascorrerà la Vigi1ia di Natale con il padre ed il Natale con La madre;
pagina 2 di 4 e) il periodo di vacanza scolastico, a seconda dei giorni di chiusura della scuola, sarà suddiviso equamente tra i genitori di comune accordo ed il padre avrà diritto, ad anni alterni con la madre, di tenere la minore la Domenica di
Pasqua o il Lunedi de1l'Angelo. Per espresso accordo, durante le prossime vacanze pasquali la figlia trascorrerà la Domenica di Pasqua con il papà ed il Lunedi dell'Angelo con la mamma;
f) vacanze estive: entro il 31 maggio di ogni anno i genitori concorderanno le due settimane, anche non consecutive, che la figlia trascorrerà con il padre;
g) il padre potrà, comunque, tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre, anche al di fuori di quanto previsto, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa;
4) Il signor si impegna a versare alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_2
mezzo bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato, € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia, individuate come da linee guida del Presidente del Tribunale di Varese del 1 febbraio
2018 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
I sottoscritti e dichiarano, inoltre, di non volersi Parte_1 Parte_3 riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
16/06/2024 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Besozzo (anno 2014 atto n.
3 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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