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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1497/2024
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per l'avv. MASSIMO POZZA Parte_1
per RE ZZ nessuno compare
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, il quale dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita alla discussione.
L'avv. Pozza discute la causa richiamando le conclusioni in atti e insiste per la distrazione delle spese.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 11/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1497/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. MASSIMO POZZA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
RE ZZ nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo Di Mare
Di OP RE, c.f. . C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio RE OP allegando di aver lavorato alle sue Parte_1 dipendenze, in assenza di regolarizzazione, presso il ristorante Profumo di Mare in San Benigno dal
26 giugno 2024 al 27 luglio 2024 svolgendo le mansioni di lavapiatti e osservando il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 14.00 e dalle ore 17.30 alle ore 22.30, il sabato dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e la domenica dalle ore 17.00 alle ore 22.00. Ha dedotto che, cessata la sua attività presso l'unità di San Benigno, RE OP aveva utilizzato la sua prestazione per traslocare tutte le attrezzature nella nuova sede aperta a Venaria. Ha, quindi, allegato di aver percepito, per tutto l'arco del rapporto di lavoro, unicamente l'importo di € 400 di cui € 350 con bonifici ed € 50 in contanti e di essere, dunque, creditore dell'importo di € 1.996,76.
Ha, quindi, chiesto che il giudice, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con diritto all'inquadramento nel VII livello del CCNL Turismo, condannasse RE
OP al pagamento dell'importo lordo di € 1.996,76 a titolo di differenze retributive e che, previa
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
dichiarazione di inefficacia del licenziamento verbale, condannasse il convenuto a reintegralo nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni maturate sino alla data dell'effettiva reintegrazione.
RE OP, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata nei limiti seguono.
Dall'istruttoria esperita può dirsi provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di RE
OP dal 26 giugno 2024 al 27 luglio 2024 presso il ristorante “Profumo di Mare” quale lavapiatti.
Il teste , escusso all'udienza del 10 febbraio 2025, ha dichiarato: “Conosco le parti in Testimone_1 causa in quanto ho lavorato dal signor OP dal marzo 2022 al 1° agosto 2024; il rapporto è cessato perché ho dato le dimissioni in quanto il locale era chiuso da fine luglio. Il locale era in
San Benigno Canavese, loc. Vauda n. 14 e si chiamava Profumo di mare. (…) Conosco il ricorrente perché l'ho visto presso il ristorante, ci siamo conosciuti lì (…) Il ricorrente ha lavorato in un primo momento per più tempo;
poi io l'ho visto tornare di nuovo poco prima di chiudere il locale, mi sembra un mesetto prima che chiudesse. Se non sbaglio il locale ha chiuso il 27 luglio 2024, ma non so essere più preciso.
Il ricorrente faceva il lavapiatti;
all'occorrenza poteva anche sbucciare le patate o l'ho visto anche pulire il pesce.
Arrivava verso le 10.00 o 10.30 del mattino;
quando lui arrivava io ero già lì perché iniziavo alle
9.30 – 10.00. Poi io andavo via alle 14.00 e lui era ancora lì. Io tornavo per le 17.00 e poi arrivava anche lui, poco dopo di me. La sera andavo via alle 22.30 e anche lui. Questo orario lo seguivamo dal martedì al venerdì. La domenica lavoravamo solo il pomeriggio con l'orario che ho detto. Il sabato lavoravamo solo il pomeriggio ma si finiva più tardi;
io andavo via verso le 23.30, massimo
24.00 ma lui era ancora lì, io andavo via prima (…) L'ultima volta che ho visto è stato quel Pt_1 lunedì di cui ho parlato;
non so dire se lui fosse stato mandato via da OP.
È vero che ha aiutato a portare le attrezzature presso il locale di Venaria”. Pt_1
Della genuinità della testimonianza non vi è motivo di dubitare;
in ragione di ciò può dirsi provata la sussistenza del rapporto di lavoro. Quanto al requisito della subordinazione, è la specificità della mansione espletata – quella del lavapiatti – a rendere l'attività incompatibile con lo svolgimento della stessa in forma autonoma.
Quanto poi all'inquadramento richiesto, è corretto il riferimento al VII livello del CCNL Turismo atteso che il settore dell'impresa in cui opera il signor OP rende applicabile il CCNL Turismo e il livello richiesto è il più basso degli inquadramenti professionali.
Non è, invece, possibile ritenere sussistente il rapporto di lavoro fino al 1° agosto;
invero per stessa ammissione del ricorrente il ristorante ha chiuso il 27 luglio 2024. Quanto al successivo trasloco
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
presso il ristante di Venaria non è neanche stato allegato che il ricorrente abbia effettivamente lavorato seguendo il medesimo orario lavorativo. In ogni caso, inoltre, l'attività svolta è compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo e l'unico testimone sentito nulla ha saputo riferire in ordine alle concrete modalità di svolgimento di questa diversa attività.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste, possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi da ultimo depositati da ricorrente atteso che gli stessi sono analitici e fanno corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia.
In definitiva RE OP deve essere condannato a pagare al ricorrente l'importo lordo di €
1.626,99 di cui € 104.80 per TFR a titolo di differenze retributive per il periodo 26.6.2024 –
27.7.2024.
È, invece, infondata la domanda avente ad oggetto il licenziamento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che lamenti l'inefficacia del licenziamento verbale è onerato di provare l'avvenuto licenziamento in forma orale. Nel caso di specie il ricorrente da un lato non ha neanche allegato di essere stato licenziamento (l'unico capitolo di prova in cui si parla del licenziamento è il capo 9 in cui si allega di aver impugnato il licenziamento orale) e dall'altro il testimone non ha saputo riferire nulla in ordine ai motivi di cessazione del suo rapporto di lavoro. Considerato, inoltre, che il rapporto di lavoro del testimone è cessato a seguito di dimissioni – nonostante l'avvenuta chiusura del ristorante in San Benigno – va da sé che non può dirsi provato che la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente sia da ricondursi all'esclusiva volontà del datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 1.100 – 5.200 (sulla base del petitum accolto), valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 1.314, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MASSIMO POZZA.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara che tra e RE OP, nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “Profumo di Mare di OP RE, dal 26 giugno 2024 al 27 luglio 2024 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato in esecuzione del quale Parte_1 ha svolto mansioni di lavapiatti riconducibili al VII livello del CCNL Turismo
[...]
Confesercenti e per l'effetto
- condanna RE OP, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo di
Mare di OP RE, a pagare al ricorrente l'importo lordo di € 1.626,99 di cui €
104.80 per TFR a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo,
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
- rigetta l'impugnativa di licenziamento;
- condanna RE OP alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.314, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MASSIMO POZZA.
Ivrea, 11 aprile 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1497/2024
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per l'avv. MASSIMO POZZA Parte_1
per RE ZZ nessuno compare
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, il quale dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita alla discussione.
L'avv. Pozza discute la causa richiamando le conclusioni in atti e insiste per la distrazione delle spese.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 11/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1497/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. MASSIMO POZZA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
RE ZZ nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo Di Mare
Di OP RE, c.f. . C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio RE OP allegando di aver lavorato alle sue Parte_1 dipendenze, in assenza di regolarizzazione, presso il ristorante Profumo di Mare in San Benigno dal
26 giugno 2024 al 27 luglio 2024 svolgendo le mansioni di lavapiatti e osservando il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 14.00 e dalle ore 17.30 alle ore 22.30, il sabato dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e la domenica dalle ore 17.00 alle ore 22.00. Ha dedotto che, cessata la sua attività presso l'unità di San Benigno, RE OP aveva utilizzato la sua prestazione per traslocare tutte le attrezzature nella nuova sede aperta a Venaria. Ha, quindi, allegato di aver percepito, per tutto l'arco del rapporto di lavoro, unicamente l'importo di € 400 di cui € 350 con bonifici ed € 50 in contanti e di essere, dunque, creditore dell'importo di € 1.996,76.
Ha, quindi, chiesto che il giudice, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con diritto all'inquadramento nel VII livello del CCNL Turismo, condannasse RE
OP al pagamento dell'importo lordo di € 1.996,76 a titolo di differenze retributive e che, previa
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
dichiarazione di inefficacia del licenziamento verbale, condannasse il convenuto a reintegralo nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni maturate sino alla data dell'effettiva reintegrazione.
RE OP, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La domanda è fondata nei limiti seguono.
Dall'istruttoria esperita può dirsi provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di RE
OP dal 26 giugno 2024 al 27 luglio 2024 presso il ristorante “Profumo di Mare” quale lavapiatti.
Il teste , escusso all'udienza del 10 febbraio 2025, ha dichiarato: “Conosco le parti in Testimone_1 causa in quanto ho lavorato dal signor OP dal marzo 2022 al 1° agosto 2024; il rapporto è cessato perché ho dato le dimissioni in quanto il locale era chiuso da fine luglio. Il locale era in
San Benigno Canavese, loc. Vauda n. 14 e si chiamava Profumo di mare. (…) Conosco il ricorrente perché l'ho visto presso il ristorante, ci siamo conosciuti lì (…) Il ricorrente ha lavorato in un primo momento per più tempo;
poi io l'ho visto tornare di nuovo poco prima di chiudere il locale, mi sembra un mesetto prima che chiudesse. Se non sbaglio il locale ha chiuso il 27 luglio 2024, ma non so essere più preciso.
Il ricorrente faceva il lavapiatti;
all'occorrenza poteva anche sbucciare le patate o l'ho visto anche pulire il pesce.
Arrivava verso le 10.00 o 10.30 del mattino;
quando lui arrivava io ero già lì perché iniziavo alle
9.30 – 10.00. Poi io andavo via alle 14.00 e lui era ancora lì. Io tornavo per le 17.00 e poi arrivava anche lui, poco dopo di me. La sera andavo via alle 22.30 e anche lui. Questo orario lo seguivamo dal martedì al venerdì. La domenica lavoravamo solo il pomeriggio con l'orario che ho detto. Il sabato lavoravamo solo il pomeriggio ma si finiva più tardi;
io andavo via verso le 23.30, massimo
24.00 ma lui era ancora lì, io andavo via prima (…) L'ultima volta che ho visto è stato quel Pt_1 lunedì di cui ho parlato;
non so dire se lui fosse stato mandato via da OP.
È vero che ha aiutato a portare le attrezzature presso il locale di Venaria”. Pt_1
Della genuinità della testimonianza non vi è motivo di dubitare;
in ragione di ciò può dirsi provata la sussistenza del rapporto di lavoro. Quanto al requisito della subordinazione, è la specificità della mansione espletata – quella del lavapiatti – a rendere l'attività incompatibile con lo svolgimento della stessa in forma autonoma.
Quanto poi all'inquadramento richiesto, è corretto il riferimento al VII livello del CCNL Turismo atteso che il settore dell'impresa in cui opera il signor OP rende applicabile il CCNL Turismo e il livello richiesto è il più basso degli inquadramenti professionali.
Non è, invece, possibile ritenere sussistente il rapporto di lavoro fino al 1° agosto;
invero per stessa ammissione del ricorrente il ristorante ha chiuso il 27 luglio 2024. Quanto al successivo trasloco
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
presso il ristante di Venaria non è neanche stato allegato che il ricorrente abbia effettivamente lavorato seguendo il medesimo orario lavorativo. In ogni caso, inoltre, l'attività svolta è compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo e l'unico testimone sentito nulla ha saputo riferire in ordine alle concrete modalità di svolgimento di questa diversa attività.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste, possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi da ultimo depositati da ricorrente atteso che gli stessi sono analitici e fanno corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia.
In definitiva RE OP deve essere condannato a pagare al ricorrente l'importo lordo di €
1.626,99 di cui € 104.80 per TFR a titolo di differenze retributive per il periodo 26.6.2024 –
27.7.2024.
È, invece, infondata la domanda avente ad oggetto il licenziamento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che lamenti l'inefficacia del licenziamento verbale è onerato di provare l'avvenuto licenziamento in forma orale. Nel caso di specie il ricorrente da un lato non ha neanche allegato di essere stato licenziamento (l'unico capitolo di prova in cui si parla del licenziamento è il capo 9 in cui si allega di aver impugnato il licenziamento orale) e dall'altro il testimone non ha saputo riferire nulla in ordine ai motivi di cessazione del suo rapporto di lavoro. Considerato, inoltre, che il rapporto di lavoro del testimone è cessato a seguito di dimissioni – nonostante l'avvenuta chiusura del ristorante in San Benigno – va da sé che non può dirsi provato che la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente sia da ricondursi all'esclusiva volontà del datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 1.100 – 5.200 (sulla base del petitum accolto), valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata, in € 1.314, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MASSIMO POZZA.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Accerta e dichiara che tra e RE OP, nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale “Profumo di Mare di OP RE, dal 26 giugno 2024 al 27 luglio 2024 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato in esecuzione del quale Parte_1 ha svolto mansioni di lavapiatti riconducibili al VII livello del CCNL Turismo
[...]
Confesercenti e per l'effetto
- condanna RE OP, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo di
Mare di OP RE, a pagare al ricorrente l'importo lordo di € 1.626,99 di cui €
104.80 per TFR a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo,
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1497/2024
- rigetta l'impugnativa di licenziamento;
- condanna RE OP alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.314, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MASSIMO POZZA.
Ivrea, 11 aprile 2025
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