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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI SIMONE PA C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI Controparte_1 C.F._2
GIACOMO ROSARIO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI CP_2 C.F._3
FEDERICO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FABIANI Controparte_3 C.F._4
FABRIZIO
AR ZZ (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. POLI ANDREA C.F._5
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 10 ottobre 2024:
per l'attrice : “NEL MERITO: - preliminarmente: respingere l'eccezione preliminare PA
di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla comparente sollevata dai convenuti e CP_3
perché del tutto infondata per i motivi meglio descritti e precisati in giudizio;
- IN VIA CP_2
PRINCIPALE, condannare i GG.ri , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e ZZ AR, in solido tra loro, quali responsabili per i fatti meglio
[...]
descritti nel corso del presente atto (già oggetto di procedimento penale nei di loro confronti instaurato pagina 1 di 9 presso il Tribunale pe r i Minorenni di Firenze), a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali
, subiti dalla comparente per la somma complessiva di Euro 189.944,00 (o quella somma PA maggiore o minore che risulterà di giustizia , anche all'esito della CTU espletata in corso di causa) come da valutazione medico legale di cui narrativa. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su ogni singola posta risarcitoria riconosciuta in favore dell'attrice . In ogni caso, con condanna dei convenuti al pagamento in toto delle spese processuali”;
per il convenuto “Piaccia all'adito Tribunale di Livorno, previa eventuale Controparte_1
rimessione della causa in istruttoria - per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183, comma 6, nr. 2 e 3 cpc, opponendosi all'ammissione delle prove orali articolate da tutte le altre parti processuali per le motivazioni tutte con le stesse richiamate memorie rassegnate, cui opera defatigatorio rinvio;
e in ipotesi di ammissione delle prove stesse reitera istanza di ammissione alla prova contraria diretta con gli stessi testi già indicati -, respinta ogni altra domanda, definitivamente pronunciando con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”;
per il convenuto “in via preliminare, respingere la domanda avanzata dall'attrice CP_2
nei confronti del signor per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
nel merito, CP_2
in via principale, esclusa ogni responsabilità del signor in ordine alla produzione del CP_2 danno lamentato dall'attrice, respingere la domanda formulata nei confronti dello stesso CP_2
poiché infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte alla premessa del presente atto;
in
[...]
via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse la responsabilità del signor in ordine alla causazione del danno lamentato, escludere la sussistenza del vincolo di CP_2
solidarietà con gli altri convenuti e, comunque, graduare il suo obbligo risarcitorio, nella misura della personale responsabilità; in via ulteriormente subordinata, qualora fosse riconosciuto il vincolo di solidarietà nella responsabilità del danno, con condanna al risarcimento, in caso di fruttuosa escussione del patrimonio del signor per l'intero, accertato il grado di responsabilità personale di CP_2
ciascuno dei convenuti nella causazione del danno, accogliere la domanda di regresso nei confronti dei debitori solidali e condannare i signori LE AZ e a Controparte_1 Controparte_3
corrispondere al signor fino alla concorrenza della somma totalmente escussa presso di CP_2 lui dall'attrice, la somma che verrà ritenuta equa secondo l'entità della specifica responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
per il convenuto ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis Controparte_3
reiectis: 1) in tesi e preliminarmente, respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nei PA
pagina 2 di 9 confronti del sig. per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
2) in ipotesi - Controparte_3
esclusa ogni responsabilità del sig. in ordine alla produzione del danno reclamato Controparte_3 dall'attrice - respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nei suoi confronti in quanto PA
infondate in fatto ed in diritto sulla scorta delle ragioni esposte in atti;
3) in ipotesi subordinata, qualora fosse accertata una responsabilità del sig. in ordine alla produzione del danno Controparte_3 reclamato dall'attrice, escludere la sussistenza del vincolo della solidarietà con gli altri convenuti e graduare il suo obbligo risarcitorio nei confronti della sig.ra in relazione al suo grado di PA
personale responsabilità; 4) in ipotesi ancora subordinata, qualora fosse accertata una responsabilità solidale dei convenuti in ordine alla produzione del danno reclamato dalla sig.ra con PA successiva condanna di essi al risarcimento in favore dell'attrice e condizionatamente alla fruttuosa escussione del sig. per l'intero, accogliere la presente domanda di regresso e, Controparte_3
accertato il grado di responsabilità ed il contributo di ciascuno dei convenuti debitori solidali nella produzione del sinistro e così quello sicuramente maggiore dei sig.ri e Controparte_1 CP_2
e LE AZ, condannare ciascuno di essi a corrispondere al sig. - fino a
[...] CP_3
concorrenza della somma totale escussa presso di lui dalla sig.ra - la somma che verrà PA ritenuta equa e di legge in relazione all'entità della loro specifiche e personali responsabilità in ordine alla causazione dell'illecito. 5) respingere, in ogni caso, la domanda di regresso formulata in via
“ulteriormente subordinata” dal sig. nei confronti del sig. in quanto CP_2 Controparte_3
infondata in fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di assistenza legale della presente lite oltre spese generali, cna ed iva nella misura di legge. 6) In via istruttoria chiede ammettersi interrogatorio formale dei sig.ri , e LE PA Controparte_1 CP_2
AZ, sulla seguente circostanza: Dica se ha mai conosciuto il sig. o se ha Controparte_3 avuto con lui rapporti di qualche tipo. Si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie di controparte per le ragioni indicate nella terza memoria ex art.183 VI comma c.p.c. e, nel caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi in controprova nei limiti e con i testi indicati nella citata terza memoria”;
per il convenuto AR ZZ: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di
Livorno, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea così come proposta, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, limitare la condanna del Signor AZ in relazione al danno effettivamente arrecato e riconducibile causalmente alla condotta dallo stesso tenuta”.
pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a n data 3 giugno 2022, a n data Controparte_1 CP_2
1 giugno 2022, citava dinanzi al Tribunale di Livorno PA Controparte_1
e AR ZZ per sentirli CP_2 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla diffusione di una foto che la riprendeva nuda, che l'attrice, all'età di 12 anni, aveva autonomamente scattato ed inviato ai minorenni da Controparte_1 CP_2
questi divulgata a terzi.
, padre dell'attrice minorenne, proponeva denuncia in data 6 giugno 2017 nei Persona_1
confronti di e e ne originava il procedimento penale Controparte_1 CP_2
n.887/2017 dinanzi al Tribunale per i minori di Firenze n.887/2017, che vedeva imputati CP_1
e AR ZZ, tutti
[...] CP_2 Controparte_3
minorenni.
La posizione di AR ZZ, accusato di aver diffuso nel maggio 2015 la foto che ritraeva la vagina di ai sensi dell'art. 600 ter comma 3 cp, veniva definita dal PA
Tribunale per i minori di Firenze con la sentenza n.420/2021 del 7 ottobre 2021 di non luogo a procedere ai sensi degli artt. 425 cpp e 27 e 32 D.P.R. n.448/88 per irrilevanza del fatto, ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 600 quater cp.
La posizione di eniva Controparte_1 CP_2 Controparte_3
definita con messa alla prova, che aveva esito positivo.
II. Con comparsa depositata in data 14 ottobre 2022, si costituiva in giudizio il convenuto deduceva che il reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 600 ter comma 3 cp si Controparte_1
era estinto a seguito di pronuncia di non luogo a provvedere per esito positivo della messa alla prova e domandava il rigetto della domanda.
III. Con comparsa depositata in data 25 ottobre 2022, si costituiva in giudizio il CP_2
quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, deducendo che il padre era venuto a conoscenza del fatto il 30 maggio 2017 e che la citazione era stata notificata dopo il 1 giugno 2022, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
pagina 4 di 9 IV. Con comparsa depositata in data 6 ottobre 2022, si costituiva in giudizio
[...]
il quale deduceva che il reato contestato al era stato dichiarato estinto come CP_3 CP_3
conseguenza della sua ammissione alla prova ex art. 28 del D.P.R. 448/88 ed a seguito della verifica del suo svolgimento con esito positivo, eccepiva la prescrizione del credito azionato giudizialmente dalla e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice. PA
V. Con comparsa depositata in data 31 ottobre 2022, si costituiva in giudizio AR
ZZ, il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice.
VI. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base a quanto si può leggere nelle comparse di costituzione e risposta dei convenuti CP_1
e AR ZZ, è stato
[...] CP_2 Controparte_3
svolto un procedimento penale dinanzi al Tribunale dei minorenni di Firenze in relazione ad un fatto di reato, che vedeva come persona offesa l'odierna attrice . PA
L'unico convenuto, che ha depositato la sentenza, con la quale si è concluso il predetto procedimento penale, è stato AR ZZ, il quale ha prodotto la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del 7 ottobre 2021, che vedeva il predetto convenuto imputato del reato previsto e punito dall'art. 600 ter III comma cp “perché, dopo avere ricevuto una foto pedopornografica che ritraeva la vagina di , ragazza di anni 13 con handicap mentale, la diffondeva pubblicandola su PA alcuni gruppi whatsapp” e che ha definito il processo con il dispositivo ai sensi degli artt. 425 cpp e 32
D.P.R. 22 settembre 1988 n.448 di non luogo a procedere “in ordine al reato di cui all'art. 600 quater cp, così diversamente qualificata l'originaria imputazione per irrilevanza del fatto.
Occorre aggiungere che il convenuto AR ZZ ha depositato anche la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero del 14 luglio 2019, che recava l'imputazione a carico di e di avere commesso il reato previsto e punito dall'art. Controparte_1 CP_2
600 ter comma 3 cp perché in Cecina nel maggio 2015 “perché, scambiandole tra di loro, girandole a terzi e poi postandole su vari gruppi whatsapp, divulgavano materiale pedopornografico ed in particolare alcune foto che ritraevano il seno nudo e la vagina nuda di , ragazza di anni PA
13 con handicap mentale” e che recava anche l'imputazione a carico di di Controparte_3 avere commesso in Cecina nel maggio 2015 il reato previsto e punito dall'art. 600 ter comma 3 cp pagina 5 di 9 “perché, dopo avere ricevuto una foto pedopornografica, che ritraeva la vagina di , PA ragazza di anni 13 con handicap mentale, la diffondeva pubblicandola su alcuni gruppi whatsapp”.
La premessa viene svolta per affermare che il Giudice civile non è vincolato da alcun precedente accertamento penale, in quanto il procedimento penale nei confronti degli odierni convenuti non risulta essersi concluso con le sentenze indicate dagli artt. 651 e 651 bis cpp.
Nel merito, occorre evidenziare che l'attrice afferma nell'atto di citazione a pagina 2 che Pt_1
aveva “inviato una foto di lei nuda (con messa in evidenza dei genitali) ad un ragazzo,
[...]
conosciuto su facebook (mai dunque incontrato di persona) circa tre settimane prima (identificato poi successivamente essere il sig. ) e che aveva saputo da un'amica che questa Controparte_1
stessa fotografia composto da varie persone. Sempre nel corso del racconto al padre, riferiva altresì di essersi scambiata al numero di telefono con il Pt_1
precitato , di abitualmente tramite whatsapp con lui che lo stesso le aveva Controparte_1
chiesto con insistenza (addirittura per il tramite di intimidazioni e comunque con una particolare violenza verbale) di trasmettergli delle foto di lei nuda”.
Nel corso della consulenza tecnica, come da relazione depositata in data 11 gennaio 2024 a pagina 7, il consulenti danno atto che nel corso del colloquio videoregistrato del 30 maggio 2023 l'attrice Pt_1
, sulla vicenda relativa al contesto dell'invio delle foto e delle modalità con le quali quelle foto
[...] le erano state chieste dal convenuto riferiva: “ero da mamma a Malta nel Controparte_1
luglio 2012 che il mi ha detto di mandare le foto e che non se non gliele mandavo loro CP_1
andavano da mio fratello a dirgli che io gli rompevo le scatole quando invece eravamo tutti e due che ci cercavamo. Io gli mando le foto, e dopo circa una settimana la cugina di mio babbo è venuta a sapere della mia foto mia perché era arrivata ai miei bis cugini che sarebbero i suoi figli”.
Successivamente a pagina 9 proseguono le dichiarazioni dell'attrice rese nel colloquio videoregistrato del 13 ottobre 2023 del seguente tenore: “Il fatto della foto è successo nel maggio 2017 quando ero a
Malta che il mi ha chiesto di mandare le foto altrimenti mi sputtanava a mio fratello. Dopo una CP_1 settimana l'ho scoperto dalla cugina di mio padre tramite amici dei suoi figli, gli hanno mandato le foto mie nuda sul loro telefono. Poi dopo una settimana sono tornata da Malta a Cecina mi hanno detto cos'era successo e siamo andati a fare la denuncia a maggio 2017”.
In base a quando dichiarato spontaneamente dall'attrice ai consulenti tecnici d'ufficio non risulta provato, con la necessaria serietà e attendibilità dimostrativa, essere stato tenuto dal convenuto un comportamento minaccioso o intimidatorio o comunque coartante della Controparte_1 pagina 6 di 9 volontà della minore per costringerla ad autoprodurre le foto pedopornografiche della PA
sua persona minorenne ed inviarle al predetto Controparte_1
Le dichiarazioni rese dall'attrice ai consulenti possono legittimamente contribuire a formare il convincimento del Giudice.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14652 del 27/08/2012: “il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, potendo tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice;
il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, il verbale redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso”.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021: “il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa;
peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso”.
Le foto pedopornografiche risultano, quindi, essere state autoprodotte dall'attrice e PA
spontaneamente inviate con il mezzo informatico al Controparte_1
Non risulta, quindi, configurabile né il reato previsto dall'art. 600 ter III comma cp né il reato previsto dall'art. 600 quater cp perché il materiale pornografico non è stato realizzato utilizzando una persona minore di età, ma è stato autoprodotto da quella persona, senza che la stessa sia stata moralmente obbligata con la minaccia seria di un male ingiusto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4616 del 28/10/2021: “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà
pagina 7 di 9 del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso”.
Si ripete che l'attrice riferisce che il motivo che l'aveva spinta ad inviare la foto che la riprendeva nuda era il seguente: “che non se non gliele mandavo loro andavano da mio fratello a dirgli che io gli rompevo le scatole”.
Non si tratta una minaccia, che obiettivamente può essere ricondotta alla nozione della prospettazione di un male ingiusto (art. 612 cpc).
Fatta questa premessa, non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 2043 cc perché la prima a diffondere le foto delle proprie nudità è stata l'attrice e le stesse foto sono state poi distribuite a terzi dal proprietario CP_1
il quale era legittimato a disporre della cosa, proprio come proprietario.
[...]
Più precisamente, sebbene di fatto possa sussistere l'interesse di una persona minorenne a non veder diffondere la foto della propria nudità, se quella foto è stata autoprodotta senza alcuna coartazione, neanche morale, e spontaneamente diffusa dallo stesso autore, la successiva cessione della foto da parte di chi la riceve non costituisce una condotta riconducibile all'art. 2043 cc.
Peraltro, la norma penale dell'art. 612 ter cp, che punisce la condotta di chi diffonde immagini a contenuto sessualmente esplicito e destinate a rimanere private, è stata introdotta dalla legge 19 luglio
2019 n.69, in epoca successiva ai fatti di questo processo, che risalgono al maggio 2015.
Né l'attrice ha dedotto con l'atto di citazione o con la memoria depositata in data 23 PA
dicembre 2022 la sussistenza di un contrato con el senso che la foto delle Controparte_1
sue nudità dovesse rimanere riservata, così da poter ricondurre la diffusione della foto ad un inadempimento contrattuale.
Va solo osservato, da ultimo, che il disposto dell'art. 2 quinquies D. Lgs. n.196/2003, così come introdotto dal D. Lgs. n. 101/2018, secondo cui solo l'individuo maggiore di anni 14 può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali e quindi può diffondere le proprie foto, non è applicabile ai fatti dedotti in questo giudizio, risalenti al maggio 2015.
La domanda di risarcimento del danno viene in conclusione rigettata.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di PA
lite a favore di , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagina 8 di 9 AR ZZ, spese che vengono liquidate per ciascun convenuto nella misura di euro
4.943,50 per onorari di avvocato, con riduzione alla metà dei valori medi indicati dalle tabelle allegate, tenuto conto della facilità e del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro PA
, e AR Controparte_1 CP_2 Controparte_3
ZZ, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda dell'attrice;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a PA CP_1
a somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a PA CP_2
la somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a PA [...]
la somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese CP_3
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a AR PA
ZZ la somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Livorno, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1931/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI SIMONE PA C.F._1
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIRIBALDI Controparte_1 C.F._2
GIACOMO ROSARIO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI CP_2 C.F._3
FEDERICO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FABIANI Controparte_3 C.F._4
FABRIZIO
AR ZZ (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. POLI ANDREA C.F._5
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 10 ottobre 2024:
per l'attrice : “NEL MERITO: - preliminarmente: respingere l'eccezione preliminare PA
di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dalla comparente sollevata dai convenuti e CP_3
perché del tutto infondata per i motivi meglio descritti e precisati in giudizio;
- IN VIA CP_2
PRINCIPALE, condannare i GG.ri , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e ZZ AR, in solido tra loro, quali responsabili per i fatti meglio
[...]
descritti nel corso del presente atto (già oggetto di procedimento penale nei di loro confronti instaurato pagina 1 di 9 presso il Tribunale pe r i Minorenni di Firenze), a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali
, subiti dalla comparente per la somma complessiva di Euro 189.944,00 (o quella somma PA maggiore o minore che risulterà di giustizia , anche all'esito della CTU espletata in corso di causa) come da valutazione medico legale di cui narrativa. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo su ogni singola posta risarcitoria riconosciuta in favore dell'attrice . In ogni caso, con condanna dei convenuti al pagamento in toto delle spese processuali”;
per il convenuto “Piaccia all'adito Tribunale di Livorno, previa eventuale Controparte_1
rimessione della causa in istruttoria - per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183, comma 6, nr. 2 e 3 cpc, opponendosi all'ammissione delle prove orali articolate da tutte le altre parti processuali per le motivazioni tutte con le stesse richiamate memorie rassegnate, cui opera defatigatorio rinvio;
e in ipotesi di ammissione delle prove stesse reitera istanza di ammissione alla prova contraria diretta con gli stessi testi già indicati -, respinta ogni altra domanda, definitivamente pronunciando con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”;
per il convenuto “in via preliminare, respingere la domanda avanzata dall'attrice CP_2
nei confronti del signor per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
nel merito, CP_2
in via principale, esclusa ogni responsabilità del signor in ordine alla produzione del CP_2 danno lamentato dall'attrice, respingere la domanda formulata nei confronti dello stesso CP_2
poiché infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte alla premessa del presente atto;
in
[...]
via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse la responsabilità del signor in ordine alla causazione del danno lamentato, escludere la sussistenza del vincolo di CP_2
solidarietà con gli altri convenuti e, comunque, graduare il suo obbligo risarcitorio, nella misura della personale responsabilità; in via ulteriormente subordinata, qualora fosse riconosciuto il vincolo di solidarietà nella responsabilità del danno, con condanna al risarcimento, in caso di fruttuosa escussione del patrimonio del signor per l'intero, accertato il grado di responsabilità personale di CP_2
ciascuno dei convenuti nella causazione del danno, accogliere la domanda di regresso nei confronti dei debitori solidali e condannare i signori LE AZ e a Controparte_1 Controparte_3
corrispondere al signor fino alla concorrenza della somma totalmente escussa presso di CP_2 lui dall'attrice, la somma che verrà ritenuta equa secondo l'entità della specifica responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari di causa”;
per il convenuto ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis Controparte_3
reiectis: 1) in tesi e preliminarmente, respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nei PA
pagina 2 di 9 confronti del sig. per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere;
2) in ipotesi - Controparte_3
esclusa ogni responsabilità del sig. in ordine alla produzione del danno reclamato Controparte_3 dall'attrice - respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra nei suoi confronti in quanto PA
infondate in fatto ed in diritto sulla scorta delle ragioni esposte in atti;
3) in ipotesi subordinata, qualora fosse accertata una responsabilità del sig. in ordine alla produzione del danno Controparte_3 reclamato dall'attrice, escludere la sussistenza del vincolo della solidarietà con gli altri convenuti e graduare il suo obbligo risarcitorio nei confronti della sig.ra in relazione al suo grado di PA
personale responsabilità; 4) in ipotesi ancora subordinata, qualora fosse accertata una responsabilità solidale dei convenuti in ordine alla produzione del danno reclamato dalla sig.ra con PA successiva condanna di essi al risarcimento in favore dell'attrice e condizionatamente alla fruttuosa escussione del sig. per l'intero, accogliere la presente domanda di regresso e, Controparte_3
accertato il grado di responsabilità ed il contributo di ciascuno dei convenuti debitori solidali nella produzione del sinistro e così quello sicuramente maggiore dei sig.ri e Controparte_1 CP_2
e LE AZ, condannare ciascuno di essi a corrispondere al sig. - fino a
[...] CP_3
concorrenza della somma totale escussa presso di lui dalla sig.ra - la somma che verrà PA ritenuta equa e di legge in relazione all'entità della loro specifiche e personali responsabilità in ordine alla causazione dell'illecito. 5) respingere, in ogni caso, la domanda di regresso formulata in via
“ulteriormente subordinata” dal sig. nei confronti del sig. in quanto CP_2 Controparte_3
infondata in fatto e diritto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di assistenza legale della presente lite oltre spese generali, cna ed iva nella misura di legge. 6) In via istruttoria chiede ammettersi interrogatorio formale dei sig.ri , e LE PA Controparte_1 CP_2
AZ, sulla seguente circostanza: Dica se ha mai conosciuto il sig. o se ha Controparte_3 avuto con lui rapporti di qualche tipo. Si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie di controparte per le ragioni indicate nella terza memoria ex art.183 VI comma c.p.c. e, nel caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi in controprova nei limiti e con i testi indicati nella citata terza memoria”;
per il convenuto AR ZZ: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di
Livorno, contrariis reiectis, rigettare la domanda attorea così come proposta, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, limitare la condanna del Signor AZ in relazione al danno effettivamente arrecato e riconducibile causalmente alla condotta dallo stesso tenuta”.
pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a n data 3 giugno 2022, a n data Controparte_1 CP_2
1 giugno 2022, citava dinanzi al Tribunale di Livorno PA Controparte_1
e AR ZZ per sentirli CP_2 Controparte_3
condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla diffusione di una foto che la riprendeva nuda, che l'attrice, all'età di 12 anni, aveva autonomamente scattato ed inviato ai minorenni da Controparte_1 CP_2
questi divulgata a terzi.
, padre dell'attrice minorenne, proponeva denuncia in data 6 giugno 2017 nei Persona_1
confronti di e e ne originava il procedimento penale Controparte_1 CP_2
n.887/2017 dinanzi al Tribunale per i minori di Firenze n.887/2017, che vedeva imputati CP_1
e AR ZZ, tutti
[...] CP_2 Controparte_3
minorenni.
La posizione di AR ZZ, accusato di aver diffuso nel maggio 2015 la foto che ritraeva la vagina di ai sensi dell'art. 600 ter comma 3 cp, veniva definita dal PA
Tribunale per i minori di Firenze con la sentenza n.420/2021 del 7 ottobre 2021 di non luogo a procedere ai sensi degli artt. 425 cpp e 27 e 32 D.P.R. n.448/88 per irrilevanza del fatto, ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 600 quater cp.
La posizione di eniva Controparte_1 CP_2 Controparte_3
definita con messa alla prova, che aveva esito positivo.
II. Con comparsa depositata in data 14 ottobre 2022, si costituiva in giudizio il convenuto deduceva che il reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 600 ter comma 3 cp si Controparte_1
era estinto a seguito di pronuncia di non luogo a provvedere per esito positivo della messa alla prova e domandava il rigetto della domanda.
III. Con comparsa depositata in data 25 ottobre 2022, si costituiva in giudizio il CP_2
quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, deducendo che il padre era venuto a conoscenza del fatto il 30 maggio 2017 e che la citazione era stata notificata dopo il 1 giugno 2022, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
pagina 4 di 9 IV. Con comparsa depositata in data 6 ottobre 2022, si costituiva in giudizio
[...]
il quale deduceva che il reato contestato al era stato dichiarato estinto come CP_3 CP_3
conseguenza della sua ammissione alla prova ex art. 28 del D.P.R. 448/88 ed a seguito della verifica del suo svolgimento con esito positivo, eccepiva la prescrizione del credito azionato giudizialmente dalla e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice. PA
V. Con comparsa depositata in data 31 ottobre 2022, si costituiva in giudizio AR
ZZ, il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice.
VI. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base a quanto si può leggere nelle comparse di costituzione e risposta dei convenuti CP_1
e AR ZZ, è stato
[...] CP_2 Controparte_3
svolto un procedimento penale dinanzi al Tribunale dei minorenni di Firenze in relazione ad un fatto di reato, che vedeva come persona offesa l'odierna attrice . PA
L'unico convenuto, che ha depositato la sentenza, con la quale si è concluso il predetto procedimento penale, è stato AR ZZ, il quale ha prodotto la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del 7 ottobre 2021, che vedeva il predetto convenuto imputato del reato previsto e punito dall'art. 600 ter III comma cp “perché, dopo avere ricevuto una foto pedopornografica che ritraeva la vagina di , ragazza di anni 13 con handicap mentale, la diffondeva pubblicandola su PA alcuni gruppi whatsapp” e che ha definito il processo con il dispositivo ai sensi degli artt. 425 cpp e 32
D.P.R. 22 settembre 1988 n.448 di non luogo a procedere “in ordine al reato di cui all'art. 600 quater cp, così diversamente qualificata l'originaria imputazione per irrilevanza del fatto.
Occorre aggiungere che il convenuto AR ZZ ha depositato anche la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero del 14 luglio 2019, che recava l'imputazione a carico di e di avere commesso il reato previsto e punito dall'art. Controparte_1 CP_2
600 ter comma 3 cp perché in Cecina nel maggio 2015 “perché, scambiandole tra di loro, girandole a terzi e poi postandole su vari gruppi whatsapp, divulgavano materiale pedopornografico ed in particolare alcune foto che ritraevano il seno nudo e la vagina nuda di , ragazza di anni PA
13 con handicap mentale” e che recava anche l'imputazione a carico di di Controparte_3 avere commesso in Cecina nel maggio 2015 il reato previsto e punito dall'art. 600 ter comma 3 cp pagina 5 di 9 “perché, dopo avere ricevuto una foto pedopornografica, che ritraeva la vagina di , PA ragazza di anni 13 con handicap mentale, la diffondeva pubblicandola su alcuni gruppi whatsapp”.
La premessa viene svolta per affermare che il Giudice civile non è vincolato da alcun precedente accertamento penale, in quanto il procedimento penale nei confronti degli odierni convenuti non risulta essersi concluso con le sentenze indicate dagli artt. 651 e 651 bis cpp.
Nel merito, occorre evidenziare che l'attrice afferma nell'atto di citazione a pagina 2 che Pt_1
aveva “inviato una foto di lei nuda (con messa in evidenza dei genitali) ad un ragazzo,
[...]
conosciuto su facebook (mai dunque incontrato di persona) circa tre settimane prima (identificato poi successivamente essere il sig. ) e che aveva saputo da un'amica che questa Controparte_1
stessa fotografia composto da varie persone. Sempre nel corso del racconto al padre, riferiva altresì di essersi scambiata al numero di telefono con il Pt_1
precitato , di abitualmente tramite whatsapp con lui che lo stesso le aveva Controparte_1
chiesto con insistenza (addirittura per il tramite di intimidazioni e comunque con una particolare violenza verbale) di trasmettergli delle foto di lei nuda”.
Nel corso della consulenza tecnica, come da relazione depositata in data 11 gennaio 2024 a pagina 7, il consulenti danno atto che nel corso del colloquio videoregistrato del 30 maggio 2023 l'attrice Pt_1
, sulla vicenda relativa al contesto dell'invio delle foto e delle modalità con le quali quelle foto
[...] le erano state chieste dal convenuto riferiva: “ero da mamma a Malta nel Controparte_1
luglio 2012 che il mi ha detto di mandare le foto e che non se non gliele mandavo loro CP_1
andavano da mio fratello a dirgli che io gli rompevo le scatole quando invece eravamo tutti e due che ci cercavamo. Io gli mando le foto, e dopo circa una settimana la cugina di mio babbo è venuta a sapere della mia foto mia perché era arrivata ai miei bis cugini che sarebbero i suoi figli”.
Successivamente a pagina 9 proseguono le dichiarazioni dell'attrice rese nel colloquio videoregistrato del 13 ottobre 2023 del seguente tenore: “Il fatto della foto è successo nel maggio 2017 quando ero a
Malta che il mi ha chiesto di mandare le foto altrimenti mi sputtanava a mio fratello. Dopo una CP_1 settimana l'ho scoperto dalla cugina di mio padre tramite amici dei suoi figli, gli hanno mandato le foto mie nuda sul loro telefono. Poi dopo una settimana sono tornata da Malta a Cecina mi hanno detto cos'era successo e siamo andati a fare la denuncia a maggio 2017”.
In base a quando dichiarato spontaneamente dall'attrice ai consulenti tecnici d'ufficio non risulta provato, con la necessaria serietà e attendibilità dimostrativa, essere stato tenuto dal convenuto un comportamento minaccioso o intimidatorio o comunque coartante della Controparte_1 pagina 6 di 9 volontà della minore per costringerla ad autoprodurre le foto pedopornografiche della PA
sua persona minorenne ed inviarle al predetto Controparte_1
Le dichiarazioni rese dall'attrice ai consulenti possono legittimamente contribuire a formare il convincimento del Giudice.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14652 del 27/08/2012: “il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, potendo tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice;
il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, il verbale redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso”.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021: “il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa;
peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso”.
Le foto pedopornografiche risultano, quindi, essere state autoprodotte dall'attrice e PA
spontaneamente inviate con il mezzo informatico al Controparte_1
Non risulta, quindi, configurabile né il reato previsto dall'art. 600 ter III comma cp né il reato previsto dall'art. 600 quater cp perché il materiale pornografico non è stato realizzato utilizzando una persona minore di età, ma è stato autoprodotto da quella persona, senza che la stessa sia stata moralmente obbligata con la minaccia seria di un male ingiusto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4616 del 28/10/2021: “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà
pagina 7 di 9 del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all'integrità psico-fisica dello stesso”.
Si ripete che l'attrice riferisce che il motivo che l'aveva spinta ad inviare la foto che la riprendeva nuda era il seguente: “che non se non gliele mandavo loro andavano da mio fratello a dirgli che io gli rompevo le scatole”.
Non si tratta una minaccia, che obiettivamente può essere ricondotta alla nozione della prospettazione di un male ingiusto (art. 612 cpc).
Fatta questa premessa, non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno di un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 2043 cc perché la prima a diffondere le foto delle proprie nudità è stata l'attrice e le stesse foto sono state poi distribuite a terzi dal proprietario CP_1
il quale era legittimato a disporre della cosa, proprio come proprietario.
[...]
Più precisamente, sebbene di fatto possa sussistere l'interesse di una persona minorenne a non veder diffondere la foto della propria nudità, se quella foto è stata autoprodotta senza alcuna coartazione, neanche morale, e spontaneamente diffusa dallo stesso autore, la successiva cessione della foto da parte di chi la riceve non costituisce una condotta riconducibile all'art. 2043 cc.
Peraltro, la norma penale dell'art. 612 ter cp, che punisce la condotta di chi diffonde immagini a contenuto sessualmente esplicito e destinate a rimanere private, è stata introdotta dalla legge 19 luglio
2019 n.69, in epoca successiva ai fatti di questo processo, che risalgono al maggio 2015.
Né l'attrice ha dedotto con l'atto di citazione o con la memoria depositata in data 23 PA
dicembre 2022 la sussistenza di un contrato con el senso che la foto delle Controparte_1
sue nudità dovesse rimanere riservata, così da poter ricondurre la diffusione della foto ad un inadempimento contrattuale.
Va solo osservato, da ultimo, che il disposto dell'art. 2 quinquies D. Lgs. n.196/2003, così come introdotto dal D. Lgs. n. 101/2018, secondo cui solo l'individuo maggiore di anni 14 può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali e quindi può diffondere le proprie foto, non è applicabile ai fatti dedotti in questo giudizio, risalenti al maggio 2015.
La domanda di risarcimento del danno viene in conclusione rigettata.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di PA
lite a favore di , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagina 8 di 9 AR ZZ, spese che vengono liquidate per ciascun convenuto nella misura di euro
4.943,50 per onorari di avvocato, con riduzione alla metà dei valori medi indicati dalle tabelle allegate, tenuto conto della facilità e del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro PA
, e AR Controparte_1 CP_2 Controparte_3
ZZ, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda dell'attrice;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a PA CP_1
a somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a PA CP_2
la somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a PA [...]
la somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese CP_3
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a AR PA
ZZ la somma di euro 4.943,50 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Livorno, 2 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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