Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2657.
(Titolo per la trascrizione).
La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
(Titolo per la trascrizione).
La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
Commentari • 161
- 1. Risoluzione del 13/01/2025 n. 4 - Agenzia delle Entrate - Divisione ServiziAgenzia delle Entrate · 13 gennaio 2025 · 271.22083
[…] di alcuna formalit\à pubblicitaria; ci\ò, anche stante l\'assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c. (2) , a costituire titolo per l\'esecuzione di un\'eventuale formalit\à nei registri immobiliari. Resta ferma, in ogni caso, la possibilit\à di pubblicare nei registri immobiliari un evento giuridico, nei casi e nelle forme di legge, nell\'ipotesi in cui detto evento sia contenuto in un atto che rispetti i requisiti di forma di cui al citato articolo 2657 del codice civile.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Locri, sentenza 11/10/2023, n. 558Provvedimento: […] L'art. 2657 c.c. dispone, però, che “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.Leggi di più...
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