Articolo 1486 del Codice civile
Articolo 1485Articolo 1487
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19 aprile 1942
Art. 1486.

(Responsabilita' limitata del venditore).

Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore puo' liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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