Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/05/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 28-1/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Unica Civile
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Andrea Amadei - Presidente dott. Giuseppe Cardona - Giudice rel. ed est. dott.ssa Martina Castaldo - Giudice
sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di nato a [...] il [...], Parte_1
c.f. titolare dell'impresa “Centro casa di CodiceFiscale_1
Pasquale Albanese” con sede in CA alla via Davide Prota n. 26, p. iva;
P.IVA_1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata Parte_1 sul proprio patrimonio e in subordine l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente.
2. – Emerge la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 27 c. II ccii, perché il signor è residente in [...]ed è titolare di Pt_1 un'impresa individuale corrente in CA (benché si tratti di un'attività di fatto cessata dal 2024). 2.1. – Non risulta la pendenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del ccii (si veda al riguardo la relazione dell'o.c.c.). 2.2. – Dato il rinvio a quasi tutte le norme del titolo III in quanto compatibili (v. art. 65 c. II ccii), chi chiede l'apertura della liquidazione controllata deve depositare la documentazione prescritta dall'articolo 39 ccii, tenendo conto della propria concreta situazione. Il signor (anche a seguito del provvedimento interlocutorio del Pt_1
1
Comune di CA, un prospetto dei carichi nei confronti dell'INPS e un'istanza rivolta all'INAIL senza riscontro, infine una relazione (negativa) sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo quinquennio. A parere del collegio, tenuto conto della qualità di imprenditore individuale del ricorrente (non tenuto ad esempio alla redazione dei bilanci), tale documentazione è completa. 2.3. – Il signor ha prodotto anche la relazione dell'o.c.c. ai sensi Pt_1 dell'articolo 269 c. II ccii, contenente una valutazione di completezza e di attendibilità della documentazione depositata dal debitore, un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di
, nonché l'indicazione delle cause dell'indebitamento e Parte_1 della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Mancava in origine una specifica attestazione ai sensi dell'articolo 268 c. III quarto periodo ccii, cioè l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (si tratta di un atto necessario qualora la liquidazione controllata sia chiesta da un debitore persona fisica, come nel caso di specie). Tale attestazione è stata resa in data 7 gennaio 2025; in sintesi, l'o.c.c. ha valorizzato l'esistenza di rimanenze di magazzino stimate per € 20.545,00 e, sia pure genericamente, ha accennato alla possibilità di recuperare ulteriori somme da distribuire ai creditori “ad esempio a seguito dell'accertamento di eventuali responsabilità di terzi nella situazione di sovraindebitamento del signor . Parte_1
A seguito di una richiesta di chiarimento, l'o.c.c. ha affermato in data 25 marzo 2025 che allo stato “le azioni da intraprendere consistono principalmente nell'avvio delle procedure di vendita dei beni al fine di massimizzare il realizzo a sostegno delle pretese creditorie”; pertanto non sono previste delle azioni giudiziarie da intraprendere. 2.4. – Il debitore è in stato di sovraindebitamento perché ha accumulato un debito di € 175.584,33 (quantomeno alla data della relazione dell'o.c.c.) e ha un patrimonio (costituito da delle giacenze di magazzino,
pag. 2 di 11 da una scaffalatura e da un'autovettura), nonché un reddito mensile (inferiore a € 1.000,00) che evidentemente non gli possono garantire l'integrale adempimento, tenendo conto delle spese necessarie per il proprio sostentamento. 3. – Nel provvedimento interlocutorio del 20 novembre 2024, il giudice relatore ha evidenziato tra l'altro che a) la liquidazione controllata può essere aperta soltanto qualora vi siano ex ante delle ragionevoli prospettive di ottenere delle somme che possano essere distribuite in concreto ai creditori, cioè che, dopo il pagamento delle spese di procedura, residui una somma da distribuire;
in caso contrario la procedura è inammissibile;
b) la rimozione del fermo amministrativo di beni mobili registrati, chiesta al collegio dal resistente, potrebbe non essere un provvedimento adottabile dal tribunale incaricato di valutare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;
c) l'eventuale impignorabilità dell'autoveicolo di proprietà del signor deve essere rigorosamente provata dal ricorrente. Pt_1
Il ricorrente, già nella propria memoria depositata il 12 gennaio 2025, ha sostenuto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 e 150 ccii, deve essere disposta la cessazione o la sospensione della prosecuzione di tutte le azioni esecutive e cautelari sia sul proprio patrimonio, sia sui beni che sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, compresa la sospensione o la rimozione del fermo, che inoltre l'autoveicolo di proprietà del signor è il mezzo indispensabile per poter svolgere Pt_1
l'attività lavorativa, che il fermo amministrativo è stato disposto senza la previa notifica degli atti presupposti e che la sospensione/improcedibilità delle procedure in corso è un effetto che consegue direttamente dalla legge, senza che il giudice debba dare disposizioni in merito. 3.1. – E' innanzitutto necessario evidenziare che il signor da un Pt_1 lato, ritiene che il proprio autoveicolo non possa essere pignorato e quindi non possa rientrare nella massa attiva da liquidare a beneficio dei creditori, dall'altro lato ha chiesto che il tribunale intervenga per rimuovere il fermo amministrativo (lo si ribadisce, su un bene che secondo il ricorrente non potrebbe essere appreso dalla massa). Il Tribunale di Mantova, nella sentenza del 9 febbraio 2023 (edita su
, ha sostenuto che le misure protettive non possano essere chieste Email_1 nell'ambito di una procedura per l'apertura della liquidazione controllata, sia perché dal combinato disposto degli articoli 2 lett. p), 54 c. II e 55 c. IV ccii si desume che tali misure siano unicamente finalizzate a consentire il buon esito delle trattative in caso di ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo negoziato, sia perché dal giorno di pag. 3 di 11 apertura della procedura di liquidazione non possono essere comunque iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura. In ogni caso, poiché il collegio si trova a dover decidere sull'apertura della liquidazione controllata, si deve evidenziare che a) il predetto divieto riguarda solo i “beni compresi nella procedura” (si veda il combinato disposto degli articoli 270 c. V e 150 ccii), quindi potrebbe essere posto soltanto qualora l'autoveicolo di proprietà del signor rientri tra i beni vendibili coattivamente nell'ambito della Pt_1 liquidazione controllata (tale risultato però non è voluto dal ricorrente); b) volendo comunque ritenere che l'autoveicolo rientri nel perimetro di applicazione del combinato disposto degli articoli 270 c. V e 150 ccii, si deve evidenziare che il fermo di beni mobili registrati non è una misura esecutiva né cautelare (in senso stretto, in quanto cioè strumentale a ricevere un bene della vita che, durante il tempo necessario a ottenerlo in via ordinaria, sarebbe un risultato a rischio), ma è una misura di natura afflittiva (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 10261/2018); pertanto, tale fermo resta nonostante l'apertura della procedura concorsuale e può essere rimosso soltanto in caso di vendita in sede concorsuale, così come stabilisce l'articolo 217 c. II ccii (il fermo può rientrare nella categoria dei “vincoli” sui beni mobili registrati). Non si ignora che la Suprema Corte, nell'arresto sopra cennato, abbia qualificato il fermo sia come “misura puramente afflittiva in quanto volta ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione”, sia come “atto di natura cautelare coercitiva”; si evidenzia tuttavia che l'articolo 150 ccii inibisce l'inizio o la
“prosecuzione” di un'azione cautelare, dunque non può comunque incidere sulla procedura del fermo dei beni mobili registrati, se questa si è già conclusa addirittura prima della presentazione della domanda giudiziale di apertura della procedura concorsuale. 3.1.1. – In base all'ultima argomentazione sopra esposta il collegio ritiene di non poter disporre la sospensione o la revoca del fermo di beni mobili registrati nell'ambito di una procedura per l'apertura della liquidazione controllata, perché in ogni caso (cioè pur ammettendo le misure protettive nell'ambito della procedura per l'apertura della liquidazione controllata e considerando il fermo di beni mobili registrati una misura cautelare in senso stretto), il tribunale non potrebbe incidere su una procedura già conclusa al momento del deposito della domanda giudiziale, né potrebbe sostenersi che l'effetto delle misure protettive “tipiche” si estenda a delle procedure già concluse al momento della richieste. 3.2. – Ferma restando l'inapplicabilità della speciale disciplina prevista per la cd. esecuzione esattoriale (dato che la procedura concorsuale non è
pag. 4 di 11 regolata dai principi applicabili in tale forma di esecuzione), l'articolo 268 c. IV ccii prevede tra l'altro che non sono comprese nella liquidazione controllata “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”. L'articolo 515 c. III c.p.c. stabilisce che “gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito”. Tale norma prevede un caso di impignorabilità relativa, non di assoluta impignorabilità. Inoltre i termini “professione”, “arte” e “mestiere” alludono all'attività del piccolo imprenditore, dell'artista e dell'artigiano (cioè a tutte le attività in cui l'abilità e la tecnica personali abbiano importanza prevalente rispetto agli strumenti utilizzati, vista l'eccezione stabilita dall'articolo 515 c. III c.p.c. con riguardo al debitore costituito in forma societaria o al caso del capitale investito prevalente sul lavoro), non anche a quella del lavoratore subordinato “invocata” dal debitore. 3.3. – Non si può dunque “ordinare” che nell'attivo della liquidazione non venga acquisita l'autovettura di proprietà di Parte_1
3.4. – L'esistenza di un fermo di bene mobile registrato, poi, impedisce al tribunale di provvedere ai sensi dell'articolo 268 c. II lett. c), cioè di autorizzare il debitore ad avvalersi del proprio autoveicolo per recarsi sul luogo di lavoro. Infatti il predetto provvedimento amministrativo non consente al signor di spostarsi con il proprio autoveicolo. Il Pt_1 collegio non ignora che il Comune di CA ha attestato che non vi sono mezzi pubblici che passino dalla contrada Candidati, in cui abita il signor tuttavia il provvedimento di fermo, per le ragioni sopra esposte, Pt_1 non può essere revocato né sospeso dal tribunale.
3.5. – Con riguardo alla possibilità di aprire la procedura di liquidazione controllata qualora si preveda la mancanza o l'insufficienza dell'attivo per la distribuzione in favore dei creditori, si deve evidenziare che il cd. correttivo – ter al d. lgs. n. 14/2019 ha inserito nell'articolo 269 ccii la previsione circa la necessità che l'o.c.c. renda l'attestazione di cui all'articolo 268 c. III ccii. Pertanto, in mancanza di tale attestazione, non si può aprire la liquidazione controllata dei beni del debitore persona fisica qualora l'apertura della procedura concorsuale sia chiesta dal medesimo debitore. In presenza invece di tale attestazione (e dunque a seguito della mera verifica formale circa la presenza dell'attestazione resa dall'o.c.c.), invece, il tribunale dovrebbe procedere oltre con l'esame degli altri pag. 5 di 11 requisiti di apertura della liquidazione controllata. Si deve però evidenziare che un'attestazione non motivata o eccessivamente generica non può esimere il tribunale da una valutazione più approfondita. Sul punto è necessario ribadire che l'attestazione dell'o.c.c. ai sensi dell'articolo 268 c. III ccii era generica con riguardo alla possibilità di recuperare dell'attivo da distribuire ai creditori a seguito dell'esperimento di azioni di responsabilità nei confronti di terzi e (quantomeno implicitamente, dato che l'attestazione è positiva) conteneva una previsione di vendita delle rimanenze di magazzino al loro costo. Sembrava inoltre che l'o.c.c. non avesse neppure visionato tali beni, o comunque che non ne avesse acquisito una stima perché, come si legge nella tredicesima pagina della relazione, “tali giacenze sono rinvenibili nell'ultima dichiarazione fiscale presentata”. Alla luce del chiarimento reso il 25 marzo 2025, a) si deve escludere che il dottor abbia fatto riferimento a delle CP_1 azioni giudiziali da compiere nell'interesse dei creditori;
b) il dottor ha attestato la possibilità di ricavare dalla vendita dei CP_1 beni del signor un attivo sufficiente per coprire i costi della Pt_1 procedura dato che, secondo l'o.c.c., le rimanenze di magazzino sono vendibili all'80% del loro valore di costo e vi sono degli scaffali cedibili per settemila euro. Vi è poi la possibilità di vendere un'automobile, il cui valore invero non è stato preso in considerazione dall'o.c.c.. Tale omissione non è tuttavia rilevante, dal momento che comunque l'attestazione è stata resa e, a seguito dei chiarimenti chiesti dal collegio, è sufficientemente specifica. 4. – E' stato già chiarito che, durante la procedura concorsuale, sui beni costituenti la massa da liquidare a beneficio dei creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari. Ciò implica – giova ribadirlo – che l'autoveicolo di proprietà del signor dovrà Pt_1 essere venduto dal liquidatore e che, durante la liquidazione controllata, nessuno dei creditori di potrà sottoporre tale bene a Parte_1 pignoramento. 4.1. – Il ricorrente ha chiesto che si ordini la sospensione delle trattenute operate sulla propria retribuzione. Il 26 marzo 2025 il ricorrente ha depositato le risultanze del libro unico del lavoro, dalle quali non emerge l'esistenza di trattenute del quinto dello stipendio (ma solo di tre trattenute, di cui quella di importo più rilevante è in favore dell'INPS, senza però ulteriori specificazioni). E' opportuno precisare, in generale, che tutte le risorse del signor devono essere messe a disposizione di tutti i creditori, per essere Pt_1
pag. 6 di 11 distribuite tra costoro nel rispetto dei principi in tema di concorso, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 268 c. IV ccii. Alla luce dei documenti prodotti non pare che vi siano delle trattenute da
“rimuovere” o da sospendere;
in ogni caso, poiché l'articolo 268 c. IV ccii opera a prescindere da una pronuncia giudiziale (fatta eccezione per l'ipotesi della lettera b)) e, comunque, eventuali pronunce in tal senso possono essere emesse nel corso della procedura qualora emerga la loro indispensabilità, in questa sede non è necessario alcun provvedimento sulla predetta richiesta.
4.2. – A parere del collegio, spetta al giudice delegato la statuizione sui limiti di reddito da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Si ritiene però possibile – anche in questa sede – effettuare una prima indicazione, di natura provvisoria, tenendo conto di tutti gli elementi finora acquisiti. Resta inteso che tale indicazione può essere rivista dal giudice delegato qualora si verifichino dei mutamenti nelle circostanze. Il nucleo familiare del signor è composto da quattro persone, tre Pt_1 delle quali non percepiscono un reddito. percepiva Parte_1 circa millecinquecento euro mensili fino al mese di ottobre 2024; successivamente sta ottenendo circa novecentocinquanta euro al mese. In base alla relazione dell'o.c.c., il fabbisogno mensile della famiglia è di € 960,00 al mese. Pt_1
Tenuto conto dell'aumento del costo della vita, si può ritenere che la somma esclusa dalla liquidazione sia pari a € 1.000,00 al mese. In altri termini, il signor potrà trattenere mensilmente, dalla Pt_1 retribuzione versatagli dal datore di lavoro, un importo pari al massimo a tale somma;
eventuali importi superiori a tale soglia (la quale deve essere calcolata di mese in mese) dovranno essere versati alla procedura. 4.3. – La “cancellazione” dell'attività di impresa e la chiusura della partita i.v.a. non sono dei provvedimenti strettamente conseguenti all'apertura della liquidazione controllata e non incidono sulla giuridica possibilità di porre in vendita i beni dell'imprenditore individuale: infatti la sentenza di apertura della liquidazione controllata deve essere iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 268 c. II lett. f) ccii. Non è pertanto necessaria una pronuncia in merito a tali richieste del ricorrente. 4.4. – L'esdebitazione nella liquidazione controllata opera alle condizioni di cui all'articolo 282 ccii. Per adesso dunque ci si limita a prendere atto dell'istanza del debitore e a fornire nel dispositivo dei chiarimenti sulla disciplina che dovrà essere applicata. 4.5. – L'onorario spettante all'avv. Maria Albanese non può essere pag. 7 di 11 liquidato in questa sede. L'avv. dovrà insinuarsi al passivo e Pt_1 anche per il suo credito dovranno essere seguite le procedure previste dall'articolo 273 ccii. 5. – Con l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata è in ogni caso assorbita la richiesta formulata in via subordinata. 5.1. – Può essere nominato liquidatore lo stesso o.c.c. a cui si è rivolto il debitore, non sussistendo motivi in contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede: 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata di Parte_1
nato a [...] il [...], c.f.
[...] CodiceFiscale_1 titolare dell'impresa individuale “Centro casa di Pasquale Albanese”, avente sede in CA (RC) alla via Davide Prota n. 26, p. iva
P.IVA_1
2) nomina giudice delegato il dottor Giuseppe Cardona;
3) nomina liquidatore il gestore già incaricato dall'o.c.c., cioè il dottor
, con studio in LL IO (RC) alla via Aldo Moro Persona_1
s.n.c., c.f. ; CodiceFiscale_2
4) ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;
6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, compresa l'autovettura Jeep Renegade targata FR563RX, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 c. II ccii;
7) avverte che
- dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV ccii come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
pag. 8 di 11 b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 142 ccii (riguardante lo spossessamento ai danni del debitore, la comprensione nella liquidazione anche dei beni pervenuti durante la procedura dedotte le passività e la possibilità di rinunciare ad acquisire i beni del debitore qualora i costi per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo), dell'articolo 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli articoli 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
8) stabilisce in ordine al limite di cui all'articolo 268 c. IV lett. b) ccii, che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'importo della retribuzione come attualmente percepita, entro il limite di € 1.000,00 mensili per dodici mensilità; di conseguenza l'eventuale differenza dovrà essere messa a disposizione del liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero cambiare significativamente le condizioni reddituali della famiglia, di cui il debitore e il nominato liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al giudice;
9) avverte il debitore che ai sensi dell'articolo 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'articolo 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 280 ccii sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
10) dispone che il liquidatore
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – bis del d.lgs. n. 159/2011 come previsto dall'articolo 270 c. III ccii;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'articolo 272 ccii;
pag. 9 di 11 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine nel fascicolo informatico per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'articolo 273 ccii;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'articolo 270 c. VI ccii;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 280 e 282 c. II ccii ai fini dell'esdebitazione; 11) avverte il liquidatore che
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al pag. 10 di 11 giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;
12) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati di costui;
13) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Giuseppe Cardona dott. Andrea Amadei
pag. 11 di 11