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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1485/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BERTAGLIA UGO con domicilio eletto in PIAZZA MAZZINI
N. 10 41121 MODENA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. PUDDU FEDERICO MARIA e dall'avv. ZANOTTO MARCO
( ) C/O AVV. PUDDU VIA OBERDAN 11 C.F._3 BOLOGNA;
con domicilio eletto in MERO DOMICILIATARIO VIA
OBERDAN 11
[...]
[.
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reggianini Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena via Canalino n.
21, appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- A seguito di pignoramento da parte di , creditore di CP_1
, di numerosi oggetti d'arte conservati nell'abitazione di Parte_3
Modena, Corso Casalgrande n. 27, condotta in locazione da CP_2
, con ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 619 e 624 c.p.c.,
[...]
depositato il 03.09.2024, , figlia del debitore esecutato e Parte_1
di , ha chiesto sospendersi la procedura esecutiva Controparte_2
mobiliare (RGE 972/21) dichiarandosi proprietaria dei beni pignorati. Il GE ha sospeso la procedura esecutiva concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La causa di merito veniva quindi introdotta da deducendo CP_1
l'inopponibilità nei suoi confronti del titolo vantato dall'opponente
[...]
– la compravendita apparentemente datata 16.01.2020 – poiché Parte_1
privo di data certa, nonché la inidoneità del comodato stipulato tra la stessa e a far prova del diritto di proprietà dell'opponente sulle Controparte_2
cose pignorate. Chiedeva, pertanto, dichiararsi che i beni oggetto delle pag. 2/7 scritture private del 12.10.2004 e del 16.01.2020 sono sempre rimasti nella titolarità e nella disponibilità di e, conseguentemente, Parte_3
dichiararsi che i beni oggetto del pignoramento avvenuto il 13.05.2021 in
Modena, Corso Casalgrande n. 27, sono di proprietà di e Parte_3
sono stati legittimamente sottoposti ad esecuzione.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
Si è costituita , chiedendo dichiararsi la nullità della Parte_1
domanda ex art. 164 c.p.c., la carenza dell'interesse ad agire dell'attore e il rigetto nel merito.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1225/2024 pubblicata il
25.07.2024, ha rigettato l'opposizione di , dichiarando, Parte_1
per l'effetto, il diritto di ad agire esecutivamente CP_1
relativamente ai beni mobili di cui al verbale di pignoramento del
13.05.2021; ha dichiarato nulle in quanto frutto di simulazione assoluta le scritture private intercorse in data 12.10.2004 tra e Parte_3
e in data 16.01.2020 tra e Parte_2 Parte_2 Parte_1
e ha, per l'effetto, dichiarato che i beni oggetto di tali compravendite sono rimasti di proprietà di;
ha dunque condannato l'opponente Parte_3
e il convenuto , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere in favore di le spese. CP_1
2.- ha impugnato detta sentenza proponendo appello Parte_1
notificato il 29.09.2024, allegando, quanto alla tempestività del gravame,
l'applicazione della sospensione feriale al termine breve dell'impugnazione
– scadente il 30.09.2024 a fronte della notifica della sentenza del
30.07.2024 – riguardando il giudizio principalmente la domanda del CP_1
di accertamento della proprietà dei beni staggiti in capo al debitore, e pag. 3/7 dunque applicandosi il principio secondo cui in un procedimento in cui siano proposte più domande connesse, di cui solo alcune siano sottoposte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,
l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, con eccezione del caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista la sospensione sia accessoria o conseguenziale rispetto a quella per cui la legge la esclude.
La chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità della citazione ex art. Pt_1
164 c.p.c., la carenza dell'interesse ad agire dell'attore e nel merito il rigetto delle domande per infondatezza, con vittoria di spese.
3.- Si è costituito in data 17.12.2024 , chiedendo il rigetto di Parte_2
ogni domanda formulata da con l'atto di citazione del CP_1
19.01.2022, dichiarando la decadenza di quest'ultimo dal diritto di proporre qualsiasi impugnazione ex art. 404 c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda di accertamento della simulazione delle scritture private del
12.10.2004 e del 16.01.2020, con vittoria di spese.
4.- Si è costituito in data 19.12.2024 rilevando, CP_1
preliminarmente, la tardività del gravame, giacché a fronte della notifica della sentenza impugnata del 30.07.2024, l'atto di appello è stato notificato solo il 27.09.2024, atteso che, differentemente da quanto ex adverso sostenuto, qualora una delle domande cumulate sia un'opposizione esecutiva, prevale la sottrazione dell'intero giudizio alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nell'ottica di tendenziale prevalenza delle esigenze di celerità dell'accertamento giudiziale.
pag. 4/7 Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante . Parte_1
5.- L'appello è tardivo.
Preliminarmente va ribadito che, sul piano generale, la sospensione feriale dei termini non può trovare applicazione in materia di opposizione esecutiva (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28.02.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13.02.2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 33728 del 18.12.2019).
Come infatti affermato anche di recente dalla Suprema Corte (ex plurimis
Cassazione civile sez III 6.3.2025 n. 6039, Cass. Sez 3 ord 11111
10.6.2020, Cass. III ord. 13797 2.5.2022) in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 cod. proc. civ. la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.
Ciò chiarito, nella specie risulta evidente che l'intera controversia - così come introdotta dall'odierno ricorrente nel giudizio di merito in primo grado – è transitata in appello nelle stesse identiche condizioni, e dunque certamente senza che la connessione tra le domande potesse considerarsi pag. 5/7 sciolta (v. la giurisprudenza prima richiamata) e il rigetto dell'opposizione era stato chiesto proprio sul presupposto della invalidità degli atti di alienazione posti in essere. Da tanto deriva che l'intera controversia, principalmente fondata su opposizione all'esecuzione, non poteva che ritenersi non soggetta alla sospensione feriale dei termini, stante la immanente necessaria celerità sottesa alla regola di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969,con riguardo anche alle ulteriori domande accessorie connesse all'opposizione e dipendenti da questa.
L'appello è quindi inammissibile per tardività, con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite in favore di entrambi gli appellati come in dispositivo per la soccombenza con applicazione di valori medi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Pt_2
, costituiti, avverso la sentenza del Tribunale di n. 1225/2024 ogni
[...]
altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante alle spese del grado sia in favore di sia CP_1
in favore di , che liquida in € 6.946,00 per compensi in Parte_2
pag. 6/7 favore di ognuno, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1485/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BERTAGLIA UGO con domicilio eletto in PIAZZA MAZZINI
N. 10 41121 MODENA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. PUDDU FEDERICO MARIA e dall'avv. ZANOTTO MARCO
( ) C/O AVV. PUDDU VIA OBERDAN 11 C.F._3 BOLOGNA;
con domicilio eletto in MERO DOMICILIATARIO VIA
OBERDAN 11
[...]
[.
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reggianini Parte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena via Canalino n.
21, appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- A seguito di pignoramento da parte di , creditore di CP_1
, di numerosi oggetti d'arte conservati nell'abitazione di Parte_3
Modena, Corso Casalgrande n. 27, condotta in locazione da CP_2
, con ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 619 e 624 c.p.c.,
[...]
depositato il 03.09.2024, , figlia del debitore esecutato e Parte_1
di , ha chiesto sospendersi la procedura esecutiva Controparte_2
mobiliare (RGE 972/21) dichiarandosi proprietaria dei beni pignorati. Il GE ha sospeso la procedura esecutiva concedendo termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La causa di merito veniva quindi introdotta da deducendo CP_1
l'inopponibilità nei suoi confronti del titolo vantato dall'opponente
[...]
– la compravendita apparentemente datata 16.01.2020 – poiché Parte_1
privo di data certa, nonché la inidoneità del comodato stipulato tra la stessa e a far prova del diritto di proprietà dell'opponente sulle Controparte_2
cose pignorate. Chiedeva, pertanto, dichiararsi che i beni oggetto delle pag. 2/7 scritture private del 12.10.2004 e del 16.01.2020 sono sempre rimasti nella titolarità e nella disponibilità di e, conseguentemente, Parte_3
dichiararsi che i beni oggetto del pignoramento avvenuto il 13.05.2021 in
Modena, Corso Casalgrande n. 27, sono di proprietà di e Parte_3
sono stati legittimamente sottoposti ad esecuzione.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
Si è costituita , chiedendo dichiararsi la nullità della Parte_1
domanda ex art. 164 c.p.c., la carenza dell'interesse ad agire dell'attore e il rigetto nel merito.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1225/2024 pubblicata il
25.07.2024, ha rigettato l'opposizione di , dichiarando, Parte_1
per l'effetto, il diritto di ad agire esecutivamente CP_1
relativamente ai beni mobili di cui al verbale di pignoramento del
13.05.2021; ha dichiarato nulle in quanto frutto di simulazione assoluta le scritture private intercorse in data 12.10.2004 tra e Parte_3
e in data 16.01.2020 tra e Parte_2 Parte_2 Parte_1
e ha, per l'effetto, dichiarato che i beni oggetto di tali compravendite sono rimasti di proprietà di;
ha dunque condannato l'opponente Parte_3
e il convenuto , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere in favore di le spese. CP_1
2.- ha impugnato detta sentenza proponendo appello Parte_1
notificato il 29.09.2024, allegando, quanto alla tempestività del gravame,
l'applicazione della sospensione feriale al termine breve dell'impugnazione
– scadente il 30.09.2024 a fronte della notifica della sentenza del
30.07.2024 – riguardando il giudizio principalmente la domanda del CP_1
di accertamento della proprietà dei beni staggiti in capo al debitore, e pag. 3/7 dunque applicandosi il principio secondo cui in un procedimento in cui siano proposte più domande connesse, di cui solo alcune siano sottoposte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,
l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, con eccezione del caso in cui la domanda in relazione alla quale è prevista la sospensione sia accessoria o conseguenziale rispetto a quella per cui la legge la esclude.
La chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità della citazione ex art. Pt_1
164 c.p.c., la carenza dell'interesse ad agire dell'attore e nel merito il rigetto delle domande per infondatezza, con vittoria di spese.
3.- Si è costituito in data 17.12.2024 , chiedendo il rigetto di Parte_2
ogni domanda formulata da con l'atto di citazione del CP_1
19.01.2022, dichiarando la decadenza di quest'ultimo dal diritto di proporre qualsiasi impugnazione ex art. 404 c.p.c. e chiedendo il rigetto della domanda di accertamento della simulazione delle scritture private del
12.10.2004 e del 16.01.2020, con vittoria di spese.
4.- Si è costituito in data 19.12.2024 rilevando, CP_1
preliminarmente, la tardività del gravame, giacché a fronte della notifica della sentenza impugnata del 30.07.2024, l'atto di appello è stato notificato solo il 27.09.2024, atteso che, differentemente da quanto ex adverso sostenuto, qualora una delle domande cumulate sia un'opposizione esecutiva, prevale la sottrazione dell'intero giudizio alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nell'ottica di tendenziale prevalenza delle esigenze di celerità dell'accertamento giudiziale.
pag. 4/7 Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante . Parte_1
5.- L'appello è tardivo.
Preliminarmente va ribadito che, sul piano generale, la sospensione feriale dei termini non può trovare applicazione in materia di opposizione esecutiva (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28.02.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13.02.2020; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 33728 del 18.12.2019).
Come infatti affermato anche di recente dalla Suprema Corte (ex plurimis
Cassazione civile sez III 6.3.2025 n. 6039, Cass. Sez 3 ord 11111
10.6.2020, Cass. III ord. 13797 2.5.2022) in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 cod. proc. civ. la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.
Ciò chiarito, nella specie risulta evidente che l'intera controversia - così come introdotta dall'odierno ricorrente nel giudizio di merito in primo grado – è transitata in appello nelle stesse identiche condizioni, e dunque certamente senza che la connessione tra le domande potesse considerarsi pag. 5/7 sciolta (v. la giurisprudenza prima richiamata) e il rigetto dell'opposizione era stato chiesto proprio sul presupposto della invalidità degli atti di alienazione posti in essere. Da tanto deriva che l'intera controversia, principalmente fondata su opposizione all'esecuzione, non poteva che ritenersi non soggetta alla sospensione feriale dei termini, stante la immanente necessaria celerità sottesa alla regola di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969,con riguardo anche alle ulteriori domande accessorie connesse all'opposizione e dipendenti da questa.
L'appello è quindi inammissibile per tardività, con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite in favore di entrambi gli appellati come in dispositivo per la soccombenza con applicazione di valori medi.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 Pt_2
, costituiti, avverso la sentenza del Tribunale di n. 1225/2024 ogni
[...]
altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante alle spese del grado sia in favore di sia CP_1
in favore di , che liquida in € 6.946,00 per compensi in Parte_2
pag. 6/7 favore di ognuno, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/7