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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1312/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. ), con l'avv. Parolo Monica Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Appellato contumace
Oggetto: Diritti reali – Possesso - Trascrizioni. Appello avverso la sentenza n.
466/24 pubblicata in data 14/06/2024 del Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale: Accertato e dichiarato che, ai sensi degli artt. 10 e 15 c.p.c., il valore della controversia di cui al procedimento n. 1407/2021, anche alla luce delle domande riconvenzionali proposte, è pari a € 24.240,50=, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n.
466/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovigo in punto condanna alle spese e liquidazione delle stesse, e per l'effetto liquidarsi l'importo delle spese di lite per il giudizio di primo grado in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, con applicazione del parametro di valore tra € 5.200,00= ed € 26.000,00=, e conseguentemente condannare il Sig. alla restituzione in favore del Sig. CP_1
della maggior somma percepita a titolo di spese di lite liquidate pagate dal Parte_1
soccombente in data 06.08.24. Con rifusione di spese e compensi del II grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto
acquistava l'immobile sito in Pernumia Via Palù Inferiore n. 41, censito al Parte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Pernumia al Foglio 1, mapp. 285, sub. 4, libero da vincoli, pesi e servitù. In seguito, subiva l'abbattimento della tettoia insistente sul proprio cortile al fine di permettere il passaggio del confinante sul proprio CP_1 fondo, a causa dell'ordinanza emessa nel procedimento possessorio del Tribunale di
Rovigo r.g. n. 2606/2019.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proprietario dell'immobile adiacente al proprio, al fine di veder dichiarata
[...]
l'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio, carraia e pedonale, sul fondo di proprietà esclusiva del medesimo attore.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via CP_1 riconvenzionale chiedeva in via principale l'accertamento, per titoli e per destinazione del padre di famiglia, della servitù di passaggio pedonale e carraio, a favore del fondo di sua proprietà e carico del fondo di proprietà di e in via subordinata Parte_1
l'accertamento della maturata usucapione della servitù di transito pedonale e carraio sui pag. 2/6 fondi oggetto di causa. Formulava inoltre, domanda di risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo della servitù nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 20 maggio
2021.
Con la sentenza n. 466/2024 pubblicata in data 14.06.2024 il Tribunale di Rovigo rigettava le domande attoree e accoglieva la sola domanda riconvenzionale di usucapione proposta da , condannando al pagamento delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquidava in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 466/24 del Tribunale di Rovigo ha interposto tempestivo appello in relazione al solo capo di condanna alle spese chiedendo una differente Parte_1
liquidazione delle medesime.
, cui l'atto di citazione d'appello è stato regolarmente notificato, è rimasto CP_1
contumace.
All'udienza del 25.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte dell'appellante costituito.
Motivi d'appello
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione degli artt. 10 e
15 c.p.c. del D.M. n. 55/2014 con riferimento alla quantificazione delle spese di lite rilevando come il giudice di prime cure non aveva tenuto conto in alcun conto la quantificazione operata dalle parti e il dettato normativo, liquidando erroneamente le spese di lite sulla base della voce “valore indeterminabile-complessità media” ed applicando lo scaglione ricompreso tra € 26.000,00 ed € 260.000,00 di cui al D.M.
55/2014.
L'appellante evidenziava come, tenuto conto della natura reale dell'azione proposta in giudizio, il Tribunale doveva quantificare le spese in base alla tabella allegata al D.M.
55/2014, facendo riferimento allo scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 in applicazione degli artt. 10 e 15 c.p.c. evidenziando come la liquidazione effettuata pari pag. 3/6 ad 9.000,00 risultava superiore al valore massimo ivi previsto senza alcuna motivazione a sorreggere tale quantificazione risultando il riferimento “all'attività in concreto svolta” una mera clausola di stile e l'adozione di un differente criterio rispetto al disposto di cui all'art. 10 c.p.c. non motivato.
Ragioni della decisione
L'appello va accolto.
In proposito va rilevato come solo in assenza del valore del reddito dominicale e della rendita catastale del bene immobile il giudice può riferirsi al criterio del valore indeterminabile poiché come già osservato dalla Suprema Corte:“In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti.In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti (Sez. 2,
Ord. n. 10755 del 2019)”. ( così Cass civ. n.11054/2022).
Nel caso di specie ai sensi degli artt. 10 e 15 c.p.c., il valore della controversia era stato indicato da entrambe le parti a norma dell'art. 15, ossia moltiplicando per 50 la rendita catastale del fondo servente (pari a euro 464,81= come indicata anche nel titolo di acquisto già allegato sub doc. n. 1 nel fascicolo di primo grado attore), e dunque in complessivi euro 23.240,50 (come nella stessa nota di iscrizione a ruolo di primo grado) sicchè la liquidazione delle spese di lite andava rapportata a tale valore (al più considerandosi anche la riconvenzionale proposta per il valore di 1.000,00 euro) e non, come effettuato nella sentenza impugnata con mero riferimento al valore indeterminabile e senza alcuna motivazione rispetto alla mancata applicazione del valore della controversia secondo quanto indicato dagli artt.10 e 15 c.p.c.
pag. 4/6 L'impugnata sentenza n. 466/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovigo va dunque riformata in relazione al solo capo di condanna alle spese, spese che vanno quantificate quanto ai compensi in applicazione del D.M. 55/2014 e del parametro di valore tra €
5.200,00= ed €26.000,00 secondo i valori medi in complessivi euro 5.077,00 , con conseguente riforma del capo di sentenza e condanna di al pagamento, in Parte_1
favore di , delle spese di lite del primo grado liquidate in euro 5.077,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge
(complessivamente euro 7.407,95)
L'appellante ha poi documentato di aver già corrisposto l'importo indicato nel capo condannatorio nella misura complessiva di euro 10.764,00 ( per compensi rimborso forfettario e CPA) mediante bonifico del 6.4.2024 (come da ricevuta dimessa in atti). e stante la domanda di restituzione formulata in atti al medesimo spetta la restituzione del maggior importo già versato ovvero della somma di euro 3.356,05 (10.764,00 –
7.407,95)
In proposito va ricordato come in tal caso non ricorre un'ipotesi di condictio indebiti
(art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della decisione, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (cfr. Cass. n. 8829/2007).
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell'appellato contumace tenuto conto che l'istituto della compensazione può trovare applicazione nella sola ipotesi in cui entrambe le parti processuali abbiano sostenuto spese per apprestare le proprie difese, ipotesi che rimane esclusa nel caso di specie essendo una delle parti ( ) rimasta contumace e che,: in caso di CP_1
impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio. (cfr. Cass. civ.
n.602/2019 e conf. n.18108/2020).
pag. 5/6 Le stesse vanno liquidate in applicazione del D.M. 55/2014, del parametro di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 nei valori minimi stante la ridotta complessità della controversia e della non costituzione della controparte, in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto :
1.) condanna di al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1
lite del primo grado di giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge);
2.) condanna a restituire a la somma di euro 3.356,05; CP_1 Parte_1
3.) condanna a rifondere a le spese di lite del secondo CP_1 Parte_1
grado che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2024
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1312/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. ), con l'avv. Parolo Monica Parte_1 C.F._1
Appellante
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Appellato contumace
Oggetto: Diritti reali – Possesso - Trascrizioni. Appello avverso la sentenza n.
466/24 pubblicata in data 14/06/2024 del Tribunale di Rovigo
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via principale: Accertato e dichiarato che, ai sensi degli artt. 10 e 15 c.p.c., il valore della controversia di cui al procedimento n. 1407/2021, anche alla luce delle domande riconvenzionali proposte, è pari a € 24.240,50=, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n.
466/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovigo in punto condanna alle spese e liquidazione delle stesse, e per l'effetto liquidarsi l'importo delle spese di lite per il giudizio di primo grado in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, con applicazione del parametro di valore tra € 5.200,00= ed € 26.000,00=, e conseguentemente condannare il Sig. alla restituzione in favore del Sig. CP_1
della maggior somma percepita a titolo di spese di lite liquidate pagate dal Parte_1
soccombente in data 06.08.24. Con rifusione di spese e compensi del II grado di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto
acquistava l'immobile sito in Pernumia Via Palù Inferiore n. 41, censito al Parte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Pernumia al Foglio 1, mapp. 285, sub. 4, libero da vincoli, pesi e servitù. In seguito, subiva l'abbattimento della tettoia insistente sul proprio cortile al fine di permettere il passaggio del confinante sul proprio CP_1 fondo, a causa dell'ordinanza emessa nel procedimento possessorio del Tribunale di
Rovigo r.g. n. 2606/2019.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proprietario dell'immobile adiacente al proprio, al fine di veder dichiarata
[...]
l'inesistenza di qualsivoglia diritto di servitù di passaggio, carraia e pedonale, sul fondo di proprietà esclusiva del medesimo attore.
si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via CP_1 riconvenzionale chiedeva in via principale l'accertamento, per titoli e per destinazione del padre di famiglia, della servitù di passaggio pedonale e carraio, a favore del fondo di sua proprietà e carico del fondo di proprietà di e in via subordinata Parte_1
l'accertamento della maturata usucapione della servitù di transito pedonale e carraio sui pag. 2/6 fondi oggetto di causa. Formulava inoltre, domanda di risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo della servitù nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 20 maggio
2021.
Con la sentenza n. 466/2024 pubblicata in data 14.06.2024 il Tribunale di Rovigo rigettava le domande attoree e accoglieva la sola domanda riconvenzionale di usucapione proposta da , condannando al pagamento delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquidava in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 466/24 del Tribunale di Rovigo ha interposto tempestivo appello in relazione al solo capo di condanna alle spese chiedendo una differente Parte_1
liquidazione delle medesime.
, cui l'atto di citazione d'appello è stato regolarmente notificato, è rimasto CP_1
contumace.
All'udienza del 25.03.2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte dell'appellante costituito.
Motivi d'appello
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione degli artt. 10 e
15 c.p.c. del D.M. n. 55/2014 con riferimento alla quantificazione delle spese di lite rilevando come il giudice di prime cure non aveva tenuto conto in alcun conto la quantificazione operata dalle parti e il dettato normativo, liquidando erroneamente le spese di lite sulla base della voce “valore indeterminabile-complessità media” ed applicando lo scaglione ricompreso tra € 26.000,00 ed € 260.000,00 di cui al D.M.
55/2014.
L'appellante evidenziava come, tenuto conto della natura reale dell'azione proposta in giudizio, il Tribunale doveva quantificare le spese in base alla tabella allegata al D.M.
55/2014, facendo riferimento allo scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 in applicazione degli artt. 10 e 15 c.p.c. evidenziando come la liquidazione effettuata pari pag. 3/6 ad 9.000,00 risultava superiore al valore massimo ivi previsto senza alcuna motivazione a sorreggere tale quantificazione risultando il riferimento “all'attività in concreto svolta” una mera clausola di stile e l'adozione di un differente criterio rispetto al disposto di cui all'art. 10 c.p.c. non motivato.
Ragioni della decisione
L'appello va accolto.
In proposito va rilevato come solo in assenza del valore del reddito dominicale e della rendita catastale del bene immobile il giudice può riferirsi al criterio del valore indeterminabile poiché come già osservato dalla Suprema Corte:“In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio va determinato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 15 c.p.c. ed alla luce dell'oggetto delle domande della parti.In particolare, il giudice può considerare la lite di valore indeterminabile solo dopo avere verificato gli atti processuali, essendo ininfluente la posizione assunta sul punto dalle parti, e ciò pure ove il reddito dominicale e la rendita catastale del fondo non siano stati indicati nell'atto di citazione e l'attore abbia qualificato la lite come di valore indeterminabile o non abbia contestato l'affermazione in tal senso dei convenuti (Sez. 2,
Ord. n. 10755 del 2019)”. ( così Cass civ. n.11054/2022).
Nel caso di specie ai sensi degli artt. 10 e 15 c.p.c., il valore della controversia era stato indicato da entrambe le parti a norma dell'art. 15, ossia moltiplicando per 50 la rendita catastale del fondo servente (pari a euro 464,81= come indicata anche nel titolo di acquisto già allegato sub doc. n. 1 nel fascicolo di primo grado attore), e dunque in complessivi euro 23.240,50 (come nella stessa nota di iscrizione a ruolo di primo grado) sicchè la liquidazione delle spese di lite andava rapportata a tale valore (al più considerandosi anche la riconvenzionale proposta per il valore di 1.000,00 euro) e non, come effettuato nella sentenza impugnata con mero riferimento al valore indeterminabile e senza alcuna motivazione rispetto alla mancata applicazione del valore della controversia secondo quanto indicato dagli artt.10 e 15 c.p.c.
pag. 4/6 L'impugnata sentenza n. 466/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovigo va dunque riformata in relazione al solo capo di condanna alle spese, spese che vanno quantificate quanto ai compensi in applicazione del D.M. 55/2014 e del parametro di valore tra €
5.200,00= ed €26.000,00 secondo i valori medi in complessivi euro 5.077,00 , con conseguente riforma del capo di sentenza e condanna di al pagamento, in Parte_1
favore di , delle spese di lite del primo grado liquidate in euro 5.077,00 CP_1
per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge
(complessivamente euro 7.407,95)
L'appellante ha poi documentato di aver già corrisposto l'importo indicato nel capo condannatorio nella misura complessiva di euro 10.764,00 ( per compensi rimborso forfettario e CPA) mediante bonifico del 6.4.2024 (come da ricevuta dimessa in atti). e stante la domanda di restituzione formulata in atti al medesimo spetta la restituzione del maggior importo già versato ovvero della somma di euro 3.356,05 (10.764,00 –
7.407,95)
In proposito va ricordato come in tal caso non ricorre un'ipotesi di condictio indebiti
(art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della decisione, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (cfr. Cass. n. 8829/2007).
Quanto al regolamento delle spese del presente grado di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell'appellato contumace tenuto conto che l'istituto della compensazione può trovare applicazione nella sola ipotesi in cui entrambe le parti processuali abbiano sostenuto spese per apprestare le proprie difese, ipotesi che rimane esclusa nel caso di specie essendo una delle parti ( ) rimasta contumace e che,: in caso di CP_1
impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio. (cfr. Cass. civ.
n.602/2019 e conf. n.18108/2020).
pag. 5/6 Le stesse vanno liquidate in applicazione del D.M. 55/2014, del parametro di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 nei valori minimi stante la ridotta complessità della controversia e della non costituzione della controparte, in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto :
1.) condanna di al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 CP_1
lite del primo grado di giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge);
2.) condanna a restituire a la somma di euro 3.356,05; CP_1 Parte_1
3.) condanna a rifondere a le spese di lite del secondo CP_1 Parte_1
grado che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2024
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 6/6