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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1352/2025
Il Giudice DR NC OR, all'udienza del 24/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. NICOTRA Parte_1 C.F._1
UC e dell'avv. PASQUINI PAOLA ( Cavour 21 27058 C.F._2
VOGHERA ITALIA;
ricorrente contro
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza , ai sensi dell'art. 618 bis cod. proc. civ. Preliminarmente : - Sospendere
l'esecuzione promossa con l'impugnato atto di precetto datato 11.08.2025, nonché l'efficacia esecutiva del medesimo precetto, per i motivi di cui in premessa Nel merito : In principalità :
- Dichiarare nullo o inefficace l'opposto atto di precetto , per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa;
- Dichiarare non dovuti gli importi ivi indicati nell'opposto precetto a titolo di compensi professionali precetto (€. 142,00=) e rimborso spese forfetarie precetto (€. 21,30= )
, per un ammontare complessivo pari ad €.163,30=, per i motivi fatto e di diritto di cui in premessa;
In subordine : - Ridurre l'importo indicato nell'impugnato precetto, rideterminando l'importo effettivamente dovuto, per i motivi di cui in premessa . In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”. Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione nonché la nullità e l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, in subordine, rigettare l'opposizione perché tardiva, dunque, inammissibile e comunque infondata ed in linea estremamente gradata, nel merito, comunque, rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, con ogni statuizione conseguente, condannare, in ogni caso, parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre a spese generali anche ex art. 96 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di al precetto Parte_1
CP_ ad ella notificato in data 15 settembre 2025 con il quale le è stato intimato di pagare all'
l'importo complessivo di euro 3.263,70 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza del
Tribunale di Pavia n. 450/2025 del 16 luglio 2025.
2. La parte opponente ha lamentato la omessa allegazione nell'atto di precetto della procura alle liti.
La doglianza non merita accoglimento.
Deve, infatti, evidenziarsi che l'atto di precetto è stato notificato alla ricorrente CP_ unitamente alla sentenza azionata dallo stesso difensore che ha patrocinato l' nel giudizio di merito ove era stata depositata la procura alle liti in favore del difensore medesimo con tutte le facoltà processuali previste dalla legge anche con riferimento alla fase esecutiva.
Pertanto, la parte opponente non poteva avanzare alcun dubbio sulla sussistenza dei poteri processuali in capo al difensore notificante.
3. La parte lamenta anche l'erroneità della somma capitale oggetto di intimazione.
Il precetto contiene una intimazione complessiva di euro 3.100,40 in quota capitale.
La sentenza azionata reca una condanna di euro 2.696 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
La somma di 2.696 euro maggiorata del rimborso forfettario del 15% produce la somma di euro 3.100,40 di modo che alcuna incongruenza possa dirsi sussistente.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa
Pag. 2 di 3 quella istruttoria tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetto il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 1.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 25/11/2025
Il Giudice
DR NC OR
Pag. 3 di 3
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1352/2025
Il Giudice DR NC OR, all'udienza del 24/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. NICOTRA Parte_1 C.F._1
UC e dell'avv. PASQUINI PAOLA ( Cavour 21 27058 C.F._2
VOGHERA ITALIA;
ricorrente contro
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza , ai sensi dell'art. 618 bis cod. proc. civ. Preliminarmente : - Sospendere
l'esecuzione promossa con l'impugnato atto di precetto datato 11.08.2025, nonché l'efficacia esecutiva del medesimo precetto, per i motivi di cui in premessa Nel merito : In principalità :
- Dichiarare nullo o inefficace l'opposto atto di precetto , per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa;
- Dichiarare non dovuti gli importi ivi indicati nell'opposto precetto a titolo di compensi professionali precetto (€. 142,00=) e rimborso spese forfetarie precetto (€. 21,30= )
, per un ammontare complessivo pari ad €.163,30=, per i motivi fatto e di diritto di cui in premessa;
In subordine : - Ridurre l'importo indicato nell'impugnato precetto, rideterminando l'importo effettivamente dovuto, per i motivi di cui in premessa . In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”. Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione nonché la nullità e l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, in subordine, rigettare l'opposizione perché tardiva, dunque, inammissibile e comunque infondata ed in linea estremamente gradata, nel merito, comunque, rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, per l'effetto, con ogni statuizione conseguente, condannare, in ogni caso, parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre a spese generali anche ex art. 96 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di al precetto Parte_1
CP_ ad ella notificato in data 15 settembre 2025 con il quale le è stato intimato di pagare all'
l'importo complessivo di euro 3.263,70 a titolo di spese legali liquidate nella sentenza del
Tribunale di Pavia n. 450/2025 del 16 luglio 2025.
2. La parte opponente ha lamentato la omessa allegazione nell'atto di precetto della procura alle liti.
La doglianza non merita accoglimento.
Deve, infatti, evidenziarsi che l'atto di precetto è stato notificato alla ricorrente CP_ unitamente alla sentenza azionata dallo stesso difensore che ha patrocinato l' nel giudizio di merito ove era stata depositata la procura alle liti in favore del difensore medesimo con tutte le facoltà processuali previste dalla legge anche con riferimento alla fase esecutiva.
Pertanto, la parte opponente non poteva avanzare alcun dubbio sulla sussistenza dei poteri processuali in capo al difensore notificante.
3. La parte lamenta anche l'erroneità della somma capitale oggetto di intimazione.
Il precetto contiene una intimazione complessiva di euro 3.100,40 in quota capitale.
La sentenza azionata reca una condanna di euro 2.696 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
La somma di 2.696 euro maggiorata del rimborso forfettario del 15% produce la somma di euro 3.100,40 di modo che alcuna incongruenza possa dirsi sussistente.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa
Pag. 2 di 3 quella istruttoria tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetto il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 1.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 25/11/2025
Il Giudice
DR NC OR
Pag. 3 di 3