Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6723/2024 del Registro Generale e promossa da
, Parte_1
con avv.ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con i funzionari dott.ssa TANZARELLA ROSA e dott.ssa LEZZI ELENA
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . Per Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 977,61 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 deducendo in diritto che la disposizione di cui all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 sulle modalità di corresponsione della voce retributiva in esame, richiamata dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 che per primo ha disciplinato la RPD … non contempla la corresponsione della RPD per il personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria. Né vi sono disposizioni successive che hanno ampliato la platea dei docenti destinatari della RPD includendovi i supplenti temporanei.
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La ricorrente ha dedotto di essere stata utilizzata dal in Controparte_1 attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato e presta attualmente servizio presso l'I.C. di Melendugno (LE). La ricorrente, ha verificato che con i ratei stipendi già corrisposti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 non ha percepito la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista Con dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal ino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno (Nota ministeriale “Istruzioni per la predisposizione del
Programma Annuale per l'e.f. 2013”1 La ricorrente, pertanto, nonostante per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 abbia svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non ha percepito la retribuzione professionale docenti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in applicazione dei principi di diritto enunciati da
Cass. civ. Sez. lavoro, 27/07/2018, n. 20015: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che non risulta smentito da successive pronunce di segno contrario.
Con riferimento al quantum, la ricorrente ha dedotto che “La retribuzione professionale docenti ammonta a € 174,50 mensili (184,50 dal 01.01.2022) a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007).
La modalità di calcolo, quindi, dovrà essere quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999:
a. comma 4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio);
b. comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
2 c. L'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad • € 5,82 (€ 174,50:
30 giorni) sino al 31 dicembre 2021. • € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 01 gennaio 2022.
Nella fattispecie in esame le somme dovute ammontano a:
Anno scolastico Giorni di lavoro Somme dovute
2020/2021 30 x € 5,82 € 174,60
2021/2022 8 x € 5,82 € 46,56
2021/2022 123 x € 6,15 € 756,45
TOTALE € 977,61
Non vi sono motivi per discostarsi da tali conteggi, non contestati da parte resistente. Cont Il deve essere quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
977,61 a titolo di retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNI 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 05/06/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22.
2. Per l'effetto, condanna il al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma di € 977,61 oltre interessi o rivalutazione come per legge.
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 350,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 09/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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