Art. 1. Articolo unico
I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall' articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento.
I mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , anche in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, nei limiti della spesa ammessa a contributo.
Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589 :
I comuni, le province e i loro consorzi, ai quali sia stato concesso il contributo previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 oppure dall' articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a contrarre mutui, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , per far fronte alla parte di spesa a loro carico, occorrente per la realizzazione dell'opera, in misura inferiore al 100 per cento.
I mutui possono essere stipulati con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito indicate nell' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , anche in deroga ai propri statuti, e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, da accordarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, nei limiti della spesa ammessa a contributo.
Si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589 :