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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/10/2024, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g 20826/2023 promossa da:
nata in [...] il [...], nata in [...] Parte_1 Parte_2
il 14.07.1990, nato in [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nato in [...] il [...] e nata in [...] il [...], tutti con il Parte_5
patrocinio degli avvocati Simona Sanvitale ed Annamaria Zarrelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Crescenzo Del Monte n. 31
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti CP_1 provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della
pagina 1 di 5 cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di Controparte_1
cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di cittadino Persona_1
italiano, nato in [...] il [...] ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino.
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e, pertanto, ne viene dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 24.01.2024.
All'udienza del 25.09.2024 i ricorrenti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice assumeva la causa a decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] a [...] emigrava in Argentina Persona_1 dove, conosciuto anche come , contraeva matrimonio l'11.02.1911con la sig.ra Persona_2 Per_3
e dove dalla predetta unione nasceva l'8.10.1921;
[...] Persona_4
- contraeva matrimonio in Argentina, in data 19.04.1952 con la sig.ra Persona_4 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il 9.11.1954 e Persona_5 Parte_1 Parte_5
il 18.06.1960;
[...]
pagina 2 di 5 - contraeva matrimonio in Argentina, in data 14.07.1983, con il sig. Parte_5 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il Parte_6 Pt_2 Parte_2
14.07.1990, il 21.02.1992 e il 24.05.1994; Parte_3 Parte_4
- l'avo sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_1
cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da Persona_4
questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver tentato inutilmente di richiedere l'appuntamento al
Consolato Generale d'Italia a Cordoba, competente per territorio, attraverso l'unico sistema consentito, ovvero il c.d. “prenot@mi”, poiché il detto sistema alla pagina web deputata, dava loro sempre lo stesso messaggio di sospensione temporale, e fino a nuovo avviso, del servizio richiesto, con evidente sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste e pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
pagina 3 di 5 Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 1), emigrava in Argentina senza mai Persona_1
naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all.2) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto al figlio (cfr. all. 4), e da questo a tutti i suoi Persona_4
discendenti (5-13), ivi inclusi gli odierni ricorrenti.
E'dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_1
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova dell'impossibilità di prenotare un appuntamento per inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a
Cordoba quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano e che le convocazioni da parte dello stesso Consolato risultano ferme per indisponibilità di date (cfr. all. 14), con sostanziale paralisi delle richieste stesse.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
pagina 4 di 5 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 9.11.1954, nata in [...] il [...], Parte_2 [...]
nato in [...] il [...], nato in [...] Parte_3 Parte_4
il 24.05.1994 e nata in [...] il [...], il diritto al riconoscimento Parte_5
della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 25.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g 20826/2023 promossa da:
nata in [...] il [...], nata in [...] Parte_1 Parte_2
il 14.07.1990, nato in [...] il [...], Parte_3 Parte_4
nato in [...] il [...] e nata in [...] il [...], tutti con il Parte_5
patrocinio degli avvocati Simona Sanvitale ed Annamaria Zarrelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Crescenzo Del Monte n. 31
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti CP_1 provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della
pagina 1 di 5 cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di Controparte_1
cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di cittadino Persona_1
italiano, nato in [...] il [...] ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino.
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e, pertanto, ne viene dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 24.01.2024.
All'udienza del 25.09.2024 i ricorrenti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice assumeva la causa a decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] a [...] emigrava in Argentina Persona_1 dove, conosciuto anche come , contraeva matrimonio l'11.02.1911con la sig.ra Persona_2 Per_3
e dove dalla predetta unione nasceva l'8.10.1921;
[...] Persona_4
- contraeva matrimonio in Argentina, in data 19.04.1952 con la sig.ra Persona_4 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il 9.11.1954 e Persona_5 Parte_1 Parte_5
il 18.06.1960;
[...]
pagina 2 di 5 - contraeva matrimonio in Argentina, in data 14.07.1983, con il sig. Parte_5 [...]
e dall'unione nascevano, in Argentina, il Parte_6 Pt_2 Parte_2
14.07.1990, il 21.02.1992 e il 24.05.1994; Parte_3 Parte_4
- l'avo sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_1
cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da Persona_4
questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver tentato inutilmente di richiedere l'appuntamento al
Consolato Generale d'Italia a Cordoba, competente per territorio, attraverso l'unico sistema consentito, ovvero il c.d. “prenot@mi”, poiché il detto sistema alla pagina web deputata, dava loro sempre lo stesso messaggio di sospensione temporale, e fino a nuovo avviso, del servizio richiesto, con evidente sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste e pregiudizio dei propri diritti.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
pagina 3 di 5 Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
[...]
cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 1), emigrava in Argentina senza mai Persona_1
naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all.2) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola pertanto al figlio (cfr. all. 4), e da questo a tutti i suoi Persona_4
discendenti (5-13), ivi inclusi gli odierni ricorrenti.
E'dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i Controparte_1
ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova dell'impossibilità di prenotare un appuntamento per inoltrare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a
Cordoba quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano e che le convocazioni da parte dello stesso Consolato risultano ferme per indisponibilità di date (cfr. all. 14), con sostanziale paralisi delle richieste stesse.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
pagina 4 di 5 Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata in Parte_1
Argentina il 9.11.1954, nata in [...] il [...], Parte_2 [...]
nato in [...] il [...], nato in [...] Parte_3 Parte_4
il 24.05.1994 e nata in [...] il [...], il diritto al riconoscimento Parte_5
della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 25.09.2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
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