Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1426/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 03.03.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Baroli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 10.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: dichiarare la separazione tra i signori e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in Desio (MB), in data 01.10.04, regolarmente trascritto nei registri del medesimo
Comune (Anno 2004 - n.49 - Parte I) mandando alla Cancelleria per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio nonché ogni altro necessario adempimento, alle condizioni che seguono;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della Legge n.898 dell'1.12.70, disporre la rimessione al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art.127 ter,
II° co., c.p.c., con le quali dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva dichiari lo scioglimento del
regolarmente trascritto nei registri del medesimo Comune (Anno 2004 - n.49 - Parte I), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione;
CONDIZIONI
1.la NO si impegna a cedere con atto notarile da stipularsi entro il 31.12.25 al sig. Pt_2
, che accetta, la ex casa coniugale, sita in RN UG (MI), via G. Bonomelli n.10, Pt_1
di sua esclusiva proprietà, costituita da:
➢ un appartamento ad uso abitazione posto al piano terra, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, locale wc e portico con annessi pertinenziali giardino di proprietà ed un vano di cantina con locale w.c., censito all'N.C.E.U. del medesimo Comune
, al fg.11; mapp.980; sub.819; cat. A/2; cl.2; vani 5,5; R.C. €.596,51;
➢un box autorimessa privata, censito all'N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg.11; mapp.980; sub.811; cat. C/6; cl.5; mq 26; R.C. €.76,54;
➢un'area urbana, censita all'N.C.E.U. del medesimo Comune, al fg.11; mapp.1027; cat. F/1; cons. mq. 108;
2. l'appartamento ed il box sono pervenuti nella disponibilità della NO per atto del Pt_2
21.12.17, n. 4.549, racc. n. 3.738, di repertorio del Notaio Dott. , iscritto nel ruolo Persona_1
dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con studio in LL
SA (MI), via Frova n.34, registrato all'Ufficio territoriale di Milano 2, il 28.12.17 al n. 65260 serie 1T (doc. 10);
3. l'area urbana è pervenuta nella disponibilità della NO per atto del 9.2.21, n. 7.863, racc. Pt_2
n. 6.627, di repertorio del Notaio Dott. iscritto nel ruolo dei distretti notarili Persona_1
riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, con studio in LL SA (MI), via
Frova n.34, registrato all'Ufficio territoriale di Milano 2, il 12.2.21 al n. 12812 serie 1T (doc. 11)
4. il prezzo delle cessioni viene adempiuto con l'accollo integrale da parte del sig. del Pt_1
mutuo residuo ancora gravante sulla ex casa coniugale, stipulato dalla moglie con la Banca
CheBanca! con atto a rogito del Notaio Dott. iscritto nel ruolo dei distretti CP_1 Persona_1
notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese con studio in LL SA (MI), via Frova n.34, in data 20.2.20, rep. n. 6.909, racc. n. 5.794, registrato all'Ufficio territoriale di
Milano 2, il 24.2.20 al n.15958, serie 1T (doc. n.12), e conseguente liberazione della NO Pt_2 dall'onere;
5. l'immobile de quo risulta libero da imposte arretrate, cause, privilegi anche fiscali, diritti di prelazione, diritti di terzi in genere e da qualsiasi pericolo di evizione, ad eccezione del mutuo ipotecario di cui si è detto al punto 4);
6. il trasferimento dell'immobile costituisce elemento essenziale e funzionale per la soluzione della crisi coniugale;
7. l'immobile viene dedotto in contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le accessioni, pertinenze, azioni e ragioni, e con tutte le servitù attive e passive, quali gravano e competono alla parte venditrice in forza dei titoli e del possesso;
8. la casa resta, pertanto, assegnata al marito con tutto quando l'arreda e correda, che l'abiterà in via esclusiva con i figli, ad eccezione degli effetti personali della moglie, nonché degli abiti, gioielli, ricordi dei genitori nativi ed eventuali suppellettili (quadri, accessori, corredi, ecc.), che verranno asportati dalla stessa in accordo con il marito, non appena reperita una sistemazione definitiva e, comunque, non oltre il 31.12.25;
9. le rate di mutuo continueranno ad essere pagate congiuntamente dai coniugi mediante il c.c. cointestato ed appoggiato c/o Banca Che Banca! e ciò fino alla pubblicazione della sentenza CP_1 di separazione, da quel momento e fino all'accollo definitivo saranno pagate integralmente dal sig.
, così come le spese condominiali sia ordinarie sia straordinarie;
CP_2
10. la NO , avendo di recente incassato tutto il ricavato dalla vendita di una casa di Pt_2
proprietà della stessa, sita a Rapallo (GE), ma ristrutturata e mantenuta con i soldi della famiglia, si impegna a versare il saldo delle somme prelevate dai c.c. intestati rispettivamente a e ad Per_2
; Per_3
11. la NO , che in accordo con il marito, ha già lasciato la ex casa coniugale, si è Pt_2
provvisoriamente trasferita in un appartamento condotto in locazione, sito a RN UG (MI), ed ivi trasferirà a breve anche la propria residenza;
12. il figlio , che - come già detto è maggiorenne ed economicamente autosufficiente - ha Per_2
deciso di continuare a vivere con il padre e, pertanto, vedrà la madre quando lo desidera;
13. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_3
collocazione prevalente presso il padre nella ex casa coniugale, anche ai fini della residenza anagrafica, almeno fino a quando la NO non avrà reperito una sistemazione definitiva, e Pt_2
con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro la minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della figlia, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
14. trascorrerà, a settimane alterne, il Lunedì, il Martedì, il Venerdì, il Sabato e la Per_3
Domenica con un genitore ed il Mercoledì, Giovedì con l'altro. Rito, altresì, dell'alternanza anche per tutte le festività comandate, compresi Natale e S. Stefano e Pasqua e Pasquetta, che verranno trascorsi dalla minore con ciascun genitore.
Possibilità, infine, per entrambi i genitori di trascorrere con 15 giorni, anche non Per_3
consecutivi, durante il periodo delle vacanze estive, previa comunicazione del luogo scelto per la villeggiatura da comunicarsi per iscritto (tramite mail, sms o WhatsApp) all'altro genitore entro il
31.5 di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie;
15. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente, a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e della figlia;
16. i genitori si impegnano, inoltre, a favorire un contatto telefonico quotidiano della minore con quello assente;
17. i genitori manterranno la minore in via diretta per il periodo in cui starà con ciascuno di loro, suddividendo al 50% le sole spese straordinarie della stessa, secondo il protocollo in dotazione a codesto Tribunale:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica PC e Tablet imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico bus/treno dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e/o da enti territoriali); ➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
c) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); d) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuate privatamente;
d) farmaci particolari;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. A.R., mail, sms e/o WhatsApp) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail, sms e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
18.l'assegno unico di sarà percepito al 50% tra i genitori, così come le detrazioni fiscali Per_3
della stessa saranno al 50%, come per legge;
19. L'auto, modello Renault Twingo, targata GH 854 XV, già di proprietà della NO , Pt_2
rimarrà alla medesima assegnata, che diverrà, pertanto, l'esclusiva proprietaria, così dicasi viceversa per gli Scooter, modello Sym 125, targato FD36863, e modello BMW 400G, targato
FD29514, entrambi già di proprietà del sig. , che, dunque, rimarranno al medesimo Pt_1
definitivamente assegnati, divenendone l'esclusivo proprietario, possibilità, infine, per la NO
Con
di utilizzare lo scooter, modello , al bisogno;
Pt_2
Pers 20. i due cani di razza UL Francesi, di nome e rimarranno collocati presso l'ex casa Per_4
coniugale, con possibilità per la NO di prelevarli e tenerli con sé quando lo desidera, Pt_2
previo congruo avviso al sig. ed impegno a sostenere le spese per il loro mantenimento e Pt_1
benessere, comprese quelle di cura, al 50%; 21. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'una nei confronti dell'altra;
22. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
23. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia;
24. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Desio in data
01.10.2004;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Desio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 49, parte I, anno 2004);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate 4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti