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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/12/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024, iscritta al n. 351 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Orvieto (TR), alla Via Garibaldi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Andrea Solini Colalè che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 30 aprile 2011 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orvieto (TR), parte I, n. 9).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati a Orvieto (TR) i figli il 21 gennaio 2013, e il 3 novembre 2014; che sono Persona_1 Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 62/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 24 aprile 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati in Castiglione in Teverina (VT) presso le proprie rispettive residenze con obbligo del reciproco rispetto, ove i coniugi si sono trasferiti dopo la separazione di fatto;
2) i figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre in Castiglione in Teverina, Via
Orvietana n.ro 20/B;
3) i genitori rappresentano che i figli frequentano dal lunedì al venerdì, , la 4° Per_2
classe della scuola elementare in Castiglione in Teverina presso l'Istituto Fratelli
Agosti e Flavio la classe 5° elementare;
4) il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, con le modalità di volta in volta stabilite di comune accordo tra i ricorrenti, secondo le rispettive e reciproche esigenze, tenendo conto anche degli impegni dei figli;
la stessa metodologia dovrà essere seguita per le festività natalizie, pasquali ed estive (si allega piano genitoriale dei figli minori);
5) qualora sorgano contrasti sulle modalità di frequentazione dei figli come sopra stabilite, o qualora detta regolamentazione non potesse trovare applicazione, supplirà la seguente disciplina:
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
a) il padre potrà tenere con sé i figli e per due interi fine settimana al Per_1 Per_2
mese, alternati tra loro, dalle h. 9,00 del sabato e sino al lunedì quando li accompagnerà a scuola, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicato nella giornata di mercoledì, che potrà essere sostituito con altro giorno infrasettimanale, tenendo conto delle esigenze dei figli e dei ricorrenti;
nelle settimane senza pernotto nel weekend, il padre terrà con sé i figli due giorni infrasettimanali, in ogni caso secondo le esigenze dei genitori e dei minori;
b) per quanto riguarda le festività, nel corso dell'anno i figli potranno stare con il Sig. due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da Parte_1
concordare tra i genitori entro il mese di maggio, e sette giorni consecutivi nel periodo invernale da concordare;
c) quanto alle festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni, con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, e così il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
6) i genitori dichiarano il loro impegno a favorire e non già solo a non ostacolare, il rapporto dei figli con i nonni materni e paterni;
7) il marito corrisponderà € 350,00 mensili per il contributo al mantenimento dei figli
, detta somma dovrà essere corrisposta entro il 15 di ogni mese a mezzo Per_2 Per_1
bonifico con bonifico sul c/c iban: [...], somma rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT dell'anno precedente;
8) il Sig. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, mediche, Parte_1
scolastiche, delle spese per attività sportive e per eventuali corsi di formazione professionale dei figli minori, il tutto previa esibizione di regolare documentazione di spesa, secondo le Linee Guida del Prot. n.1961 dell'11.09.2018 Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di separazioni, divorzi e nei procedimenti in materia di famiglia dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo
o regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita;
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
9) la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico per i figli sino al Parte_2
raggiungimento della indipendenza economica d così come previsto Per_1 Per_2
per legge;
10) le parti concordano che il Sig. nulla deve alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
a titolo di alimenti in quanto la stessa è economicamente indipendente (doc.
[...]
n.5 e n.6);
11) le parti si danno sin da ora reciproco e preventivo consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Orvieto (TR) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024, iscritta al n. 351 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Orvieto (TR), alla Via Garibaldi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Andrea Solini Colalè che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 30 aprile 2011 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Orvieto (TR), parte I, n. 9).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati a Orvieto (TR) i figli il 21 gennaio 2013, e il 3 novembre 2014; che sono Persona_1 Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 62/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 24 aprile 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati in Castiglione in Teverina (VT) presso le proprie rispettive residenze con obbligo del reciproco rispetto, ove i coniugi si sono trasferiti dopo la separazione di fatto;
2) i figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre in Castiglione in Teverina, Via
Orvietana n.ro 20/B;
3) i genitori rappresentano che i figli frequentano dal lunedì al venerdì, , la 4° Per_2
classe della scuola elementare in Castiglione in Teverina presso l'Istituto Fratelli
Agosti e Flavio la classe 5° elementare;
4) il padre potrà vedere i figli ogni volta che vorrà, con le modalità di volta in volta stabilite di comune accordo tra i ricorrenti, secondo le rispettive e reciproche esigenze, tenendo conto anche degli impegni dei figli;
la stessa metodologia dovrà essere seguita per le festività natalizie, pasquali ed estive (si allega piano genitoriale dei figli minori);
5) qualora sorgano contrasti sulle modalità di frequentazione dei figli come sopra stabilite, o qualora detta regolamentazione non potesse trovare applicazione, supplirà la seguente disciplina:
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
a) il padre potrà tenere con sé i figli e per due interi fine settimana al Per_1 Per_2
mese, alternati tra loro, dalle h. 9,00 del sabato e sino al lunedì quando li accompagnerà a scuola, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicato nella giornata di mercoledì, che potrà essere sostituito con altro giorno infrasettimanale, tenendo conto delle esigenze dei figli e dei ricorrenti;
nelle settimane senza pernotto nel weekend, il padre terrà con sé i figli due giorni infrasettimanali, in ogni caso secondo le esigenze dei genitori e dei minori;
b) per quanto riguarda le festività, nel corso dell'anno i figli potranno stare con il Sig. due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da Parte_1
concordare tra i genitori entro il mese di maggio, e sette giorni consecutivi nel periodo invernale da concordare;
c) quanto alle festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni, con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, e così il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
6) i genitori dichiarano il loro impegno a favorire e non già solo a non ostacolare, il rapporto dei figli con i nonni materni e paterni;
7) il marito corrisponderà € 350,00 mensili per il contributo al mantenimento dei figli
, detta somma dovrà essere corrisposta entro il 15 di ogni mese a mezzo Per_2 Per_1
bonifico con bonifico sul c/c iban: [...], somma rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT dell'anno precedente;
8) il Sig. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie, mediche, Parte_1
scolastiche, delle spese per attività sportive e per eventuali corsi di formazione professionale dei figli minori, il tutto previa esibizione di regolare documentazione di spesa, secondo le Linee Guida del Prot. n.1961 dell'11.09.2018 Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, in materia di separazioni, divorzi e nei procedimenti in materia di famiglia dinanzi al Tribunale Civile di Viterbo
o regolamentati tramite le procedure di negoziazione assistita;
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
9) la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico per i figli sino al Parte_2
raggiungimento della indipendenza economica d così come previsto Per_1 Per_2
per legge;
10) le parti concordano che il Sig. nulla deve alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
a titolo di alimenti in quanto la stessa è economicamente indipendente (doc.
[...]
n.5 e n.6);
11) le parti si danno sin da ora reciproco e preventivo consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Orvieto (TR) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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