Articolo 5 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 settembre 2010
>
Versione
9 settembre 2021
Art. 5. (( (Irricevibilita'). )) (( 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilita', la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.
2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonche' dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili. ))
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente