Art. 5. (( (Irricevibilita'). )) (( 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, accertata l'irricevibilita', la dichiara ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice, ed invia la comunicazione al richiedente assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice.
2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonche' dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili. ))
2. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la traduzione in lingua italiana prevista dall'articolo 148, comma 5, del Codice, nonche' dall'articolo 56, commi 4 e 5, del Codice, sono irricevibili. ))