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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 7242/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7242/2015 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), in proprio e qualità di eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1
), rappresentatati e difesi dall'Avv. Nicola Pelosi, presso il cui studio in Portici C.F._5
(NA) al Corso Garibaldi, n. 179, elettivamente domiciliano;
ATTORI E INTERVENIENTI EX ART. 105 C.P.C.
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Renato Controparte_1 C.F._6
Buonajuto e Ciro Bonajuto, presso il cui studio in Ercolano (NA), alla Piazza Trieste, n. 4, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
e
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola, presso il cui Controparte_2 P.IVA_1 studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via De Michele, pal. Pinto, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
e
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello De Controparte_3 P.IVA_2
Ruberto, presso il cui studio in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 15, elettivamente domicilia;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/12/2024 e memorie conclusionali e di replica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 28 , con atto di citazione notificato in data 16/03/2015 alla SA e in Persona_1 Controparte_1 data 19/03/2015 alla , conveniva in giudizio gli stessi al fine di ottenerne la condanna al Parte_5 risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito a seguito di una omessa diagnosi medica di mieloma multiplo.
L'istante, a sostegno delle proprie ragioni, deduceva:
• di essere stato ricoverato, in data 03/06/2013, presso il P.O. “IN” U.O.C. Cardiologia per una cardiopatia dilatativa, di essere stato ivi operato chirurgicamente e di essere poi stato dimesso in data 10/06/2013 con diagnosi di “impianto di ICD bicamerale per cardiopatia dilatativa severamente ipocinetica”;
• di aver sofferto di una severa forma di anemia nonché di dolori osteoarticolari e di essersi affidato ai trattamenti del proprio cardiologo di fiducia, la SA , con la quale il Controparte_1 paziente era in cura già da prima dell'operazione e che lo visitava più volte (nel giugno, settembre e ottobre 2013), prescrivendogli nuove cure farmacologiche ed il rinnovo degli esami strumentali;
• di essere stato successivamente ricoverato, in data 21/08/2014, presso l'U.O.C. di Medicina Interna della “Villa Betania”, a causa della predetta severa anemia, e che, in quella sede, i sanitari avevano rilevato la presenza di una patologia tumorale alle plasmacellule, dimettendolo con la seguente diagnosi: “anemia normocromica-normocitica, corretta con emotrasfusioni in soggetto con mieloma multiplo;
si trasferisce alla Seconda Università degli Studi di Napoli”;
• di essere stato, quindi, ricoverato, in data 26/08/2014, presso la S.U.N. – V Div. Medicina e di essere stato ivi sottoposta ad esami strumentali, i cui esiti avevano confermato la diagnosi di
“mieloma multiplo Igd Lambda sintomatica (anemia di grado severo, insufficienza renale di II grado secondo K-
Dogi, lieve ipercalcemia), cardiopatia dilatativa (FE 30%) post-ischemica con impianto di ICD nel 2012, diabete mellito iatrogeno”;
• di aver cominciato il primo ciclo di chemioterapia MPV a partire dal 08/09/2014;
• che la colposa mancata diagnosi della patologia tumorale da parte dei sanitari dell'ospedale
IN e della SA aveva inciso negativamente sulla qualità e sulle aspettativa della CP_1 sua vita, poiché egli, se avesse tempestivamente saputo dell'esistenza della malattia, avrebbe individuato le terapie più adatte al prolungamento della propria vita e diversamente orientato la propria esistenza, tanto sotto il profilo economico quanto sotto quello affettivo;
• che la CTP resa dal Dott. evidenziava che l'errore medico in cui erano incorsi i convenuti Per_2 consiste nel non aver disposto i doverosi accertamenti in presenza sia dei valori anomali risultanti dal quadro clinico, sia dei dolori articolari riferiti dal paziente;
• che la tardiva scoperta dalla malattia aveva, inoltre, imposto l'adozione della tecnica terapeutica della chemioterapia intensiva, con forti sofferenze tanto a livello fisico quanto psichico. pagina 2 di 28 Tutto quanto sopra premesso, l'attore chiedeva, previo accertamento della responsabilità della Parte_5
1 e della SA , di condannare i predetti convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al
[...] CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e da riduzione dell'aspettativa di vita), qualificato come conseguenza diretta o, in subordine, quale perdita di chance, per un ammontare complessivo di €
250.000,00, o la minore o maggiore somma determinata equitativamente dal Giudice;
il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 15/06/2015, si costituiva in giudizio la SA la quale, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la al fine di essere da questa manlevata nel caso di condanna;
nel merito contestava la Controparte_3 domanda attorea per l'inesistenza di una sua condotta colposa e, comunque, per la mancanza del nesso di causalità tra la condotta tenuta nella fattispecie e l'exitus e ne chiedeva il rigetto con vittore di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa dal precedente Giudice istruttore, la dottoressa procedeva, CP_1 dunque, ad evocare in giudizio la notificando ad essa, in data 15/07/2015, l'atto di Controparte_3 chiamata in causa, contenente la citazione in giudizio, la propria comparsa di costituzione e il decreto di fissazione dell'udienza del 07/01/2016.
Con comparsa del 07/07/2015, si costituiva in giudizio anche la , la quale nel merito Controparte_2 contestava la domanda attorea per difetto di una condotta colposa dei sanitari e, comunque, per il carattere sproporzionato della quantificazione dei danni operata dal e ne chiedeva, pertanto, il rigetto con Pt_2 vittorie di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa del 18/12/2015, si costituiva in giudizio, altresì, la la quale Controparte_3 nel merito della domanda di garanzia eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata con la SA
e, comunque, l'esistenza di un massimale di polizza di € 1.000.000,00, nonché dell'applicazione CP_1 degli eventuali scoperti contrattuali e/o franchigie. Con riferimento, invece, alla domanda attorea, la compagnia ne eccepiva l'infondatezza, avendo la propria assicurata sempre tenuto una condotta diligente e mancando, comunque, una prova specifica degli asseriti danni. In subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda del , evidenziava di essere tenuta alla garanzia, ex art. 1910 c.c., Pt_2 soltanto in misura proporzionale alla quota di responsabilità da riconoscersi a carico della sua assicurata. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
In data 07/01/2016, intervenivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, sia in proprio che in qualità di eredi legittimi di , deceduto, senza testamento, Parte_4 Persona_1 nelle more del giudizio in data 10/12/2015. In particolare, gli eredi dell'originario attore intervenivano nel presente giudizio al fine di ottenere: 1) il diritto al risarcimento del danno già azionato da e Persona_1 trasmessosi, per effetto della morte di quest'ultimo, iure hereditatis in capo agli stessi;
2) in via ulteriore, la pagina 3 di 28 condanna dei convenuti al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi in via equitativa in favore di ciascun erede;
il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il giudizio, depositate le note istruttorie, espletata una CTU e due supplementi di perizia, all'udienza del 07/10/2024 gli attori-intervenienti, la SA e la davano atto CP_1 Controparte_3 dell'intervenuta transazione pro quota e conseguentemente chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio o cessata la materia del contendere tra gli stessi limitatamente ai loro rapporti.
Ottenuta la produzione di copia della predetta transazione il 18/12/2024, all'udienza del 30/12/2024, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice introitava la causa a sentenza con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, occorre rilevare che – come evidenziato dagli attori-intervenienti, dalla Parte_6
e dall' – per effetto della transazione stipulata tra le predette parti il 18/03/2024
[...] Controparte_3
(cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta depositate il 19/12/2024 dall'Avv. De Ruberto), gli eredi di hanno rinunciato, nei confronti del medico cardiologo e della sua compagnia assicurativa, Persona_1 alla domanda proposta nel presente giudizio, nonché al diritto ad essa sottostante e a tutte le pretese, anche indirettamente, connesse con i fatti indicati in premessa.
Per tale ragione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento a tutte le domande risarcitorie avanzate, sia iure proprio che iure hereditatis, dagli attori nei confronti delle anzidette controparti.
Come, difatti, chiarito dalla Suprema Corte, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire e la conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, sempre che, però, le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso (cfr. di recente Cass. n. 23396/2024; ex multis anche Cass. n.
21757/2021; Cass. n. 3598/2015; Cass., Sez. lav., n. 2063/2014; Cass. n. 16150/2010). Si è, del resto, anche precisato che, a differenza della rinunzia agli atti, la pronuncia della cessazione della materia del contendere non necessita del rilascio di apposita procura speciale in capo ai procuratori costituiti (cfr. da ultimo Cass.
n. 30640/2024 e la giurisprudenza in essa citata).
Per effetto di tale declaratoria, residuano dunque da esaminare le sole domande formulate contro l
[...]
. CP_2
In via preliminare, però, deve esaminarsi l'eccezione sollevata già in prima udienza da parte della difesa della (e reiterata in tutti gli scritti difensivi), in base alla quale l'intervento volontario spiegato CP_2 dagli eredi del conterebbe una domanda nuova inammissibile, consistente nella richiesta di Pt_2 attribuzione del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale. pagina 4 di 28 Sul punto, deve rilevarsi che la predetta contestazione muove da una premessa errata in diritto, poiché presuppone che l'atto di costituzione in giudizio da parte degli eredi sia da qualificarsi Pt_2 esclusivamente quale intervento ex art. 110 c.p.c., con conseguente subentro da parte dei successori universali nell'esatta posizione dell'originario attore, il quale non avrebbe il potere di modificare nel petitum
e/o nella causa petendi la propria iniziale domanda.
A ben vedere, l'atto di intervento del 07/01/2016 va ritenuto solo in parte integrante un tale subentro ex art. 110 c.p.c., segnatamente laddove gli eredi esercitano, sul presupposto della loro qualità, una pretesa già rientrante nel patrimonio giuridico del de cuius e già oggetto della domanda originaria (cioè, quella diretta ad ottenere il risarcimento dell'asserito danno non patrimoniale subito in vita da ); nella diversa Persona_1 parte in cui, invece, sul presupposto della loro qualità di congiunti, i figli del e la vedova Pt_2 Parte_1 richiedono il risarcimento di un presunto danno da perdita del rapporto parentale, essi fanno valere un diritto che sarebbe originariamente sorto nella loro sfera giuridica in conseguenza della dipartita del loro caro e, dunque, non pongono in essere un intervento ex art. 110 c.p.c., ma un intervento ex art. 105 c.p.c., con il quale fanno valere un proprio e distinto diritto.
Nella specie, trattasi di un intervento adesivo autonomo, perché gli intervenienti, pur facendo valere un diritto autonomo, hanno assunto una posizione uguale (o, almeno, parallela) a quella dell'originario attore.
Per tale ragione, tale intervento sarebbe da ritenersi: a) ammissibile se gli eredi , in conformità ai Pt_2 requisiti di cui all'art. 105 c.p.c., avessero effettivamente azionato un diritto che sia relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto nel processo;
b) inammissibile, invece, nel caso in cui tale evenienza non ricorresse nel caso di specie.
Ebbene, sussiste un'evidente connessione oggettiva tra la domanda azionata da e quella Persona_1 avanzata dai terzi intervenienti: entrambe, difatti, sono fondate sulla medesima vicenda storica, cioè la colposa omessa diagnosi da parte dei sanitari del IN, che sarebbe la fonte sia del danno non patrimoniale sofferto in vita dal de cuius che del danno non patrimoniale sofferto, per la perdita del loro congiunto, dai figli e dalla moglie del . Pt_2
Preme, inoltre, sottolineare come, in generale, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr., da ultimo, Cass n.
8062/2020 e Cass. n. 31939/2019; v. anche Cass. n. 25264/2008). pagina 5 di 28 Infine, e ancor più nello specifico, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che gli eredi possono proporre tale domanda, sopraggiunta la morte del proprio congiunto, nel giudizio introdotto da quest'ultimo e ciò, soprattutto, per ragioni di economia di giudizi (cfr. Cass. n. 26851/2023 ma anche Cass.,
Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242, e Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310).
In conclusione, applicando le coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie, rilevato che la domanda nuova contenuta nell'atto di intervento si fonda sulle medesime ragioni di fatto poste alla base della domanda principale (poi fatta valere dagli eredi iure successionis), deve ritenersi che la stessa sia stata ritualmente formulata e sia, pertanto, pienamente ammissibile.
Nel merito, la decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile, in materia di responsabilità sanitaria, per fatti anteriori all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore: depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. in relazione alla disciplina applicabile.
Ed allora, è di interesse la disamina della giurisprudenza di legittimità consolidatasi prima dell'entrata in vigore della norma. Ebbene, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006,
Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n.
589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non se ne dubitava la natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della pagina 6 di 28 prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085;
Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n.
13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del pagina 7 di 28 sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass.
28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in
Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato pagina 8 di 28 sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita pagina 9 di 28 in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n.
9471, rel. , secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e Parte_7 della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi:
a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente.
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''più probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la
Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta
(attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze pagina 10 di 28 morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni
Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016,
n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass.
26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio pagina 11 di 28 dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3,
14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario
(fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n.
25886). pagina 12 di 28 Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III -
06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. pagina 13 di 28 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n.
18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio
2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
In tal modo individuate le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, occorre verificare se, ed in che misura, gli assunti di responsabilità formulati dagli eredi nei confronti dell'odierna convenuta Pt_2 trovino riscontro alla luce delle risultanze probatorie.
Appare dunque necessario ripercorrere le valutazioni specialistiche formulate nella consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dr. (nominato dal precedente Giudice Istruttore) – Specialista in Persona_3
Medicina Legale e delle Assicurazioni, in Chirurgia Generale e in Cardiochirurgia – e nelle due integrazioni di perizia effettuate dal Dr. – Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Persona_4
Nel dettaglio, il Dr. esaminata la documentazione medica in atti, ha osservato che: Per_3
• il decesso del Sig. , di anni 73 all'epoca dei fatti, risulta ascrivibile a: “mieloma multiplo Persona_1 in soggetto con insufficienza renale II grado, cardiomiopatia dilatativa ipocinetica con impianto ICD e diabete mellito” (cfr. pag. 33 CTU);
• già nella cartella clinica dell' le indagini di laboratorio indicavano elementi per Controparte_4 poter sospettare la diagnosi di mieloma multiplo, quali una VES elevatissima (101), un picco monoclonale all'elettroforesi con evidenza di ipergammaglobulinemia ed una iperproteinemia;
di conseguenza, era ritenuta possibile, già in quella sede, una tempestiva diagnosi della malattia da parte dei sanitari del IN (cfr. pagg. 31 e 34 CTU);
• tale omissione ha determinato un ritardo nell'inizio delle terapie, con una conseguente perdita di chance di sopravvivenza, quantificabile, in considerazione anche dell'età avanzata del soggetto nonché delle altre patologie da cui era affetto (severa cardiopatia), in misura del 30% (cfr. pagg. 32-
33 CTU);
pagina 14 di 28 • le somme dovute a titolo di risarcimento devono essere ripartite, in ragione dei diversi gradi di responsabilità, per l'80% in capo alla cui afferisce l e per Parte_5 Controparte_4
l'ulteriore 20% in capo alla dottoressa (cfr. pag. 35 CTU). CP_1
Orbene, l'elaborato peritale, nella parte in cui afferma l'esistenza di una condotta colposa (omessa diagnosi) dei sanitari e laddove individua le suddette quote di responsabilità degli stessi, si contraddistingue per completezza, chiarezza e puntualità ed è, pertanto, utilizzato dalla scrivente quale criterio di giudizio in ordine ai profili di carattere tecnico-specialistico. In particolare, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni in tema di inesistenza di colpa medica formulate dai
CCTT delle parti, ritenute dal perito non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. pagg.
32-33 CTU).
Ciò posto, però, va precisato che la consulenza medico-legale implicitamente ha escluso l'esistenza di un rapporto di causalità, secondo il più probabile che non, tra l'omissione colposa dei sanitari del IN e la morte di , giungendo ad affermare la sola presenza di una perdita di chance di Persona_1 sopravvivenza pari al 30%. In altri termini, secondo il Dr. la morte di non è Per_3 Persona_1 stata causata dalla condotta imperita dei sanitari, perché si sarebbe ugualmente verificata, secondo canoni probabilistici, anche in presenza di una diagnosi tempestiva all'atto del ricovero all' Controparte_4
(03/06/2013) e, quindi, della condotta doverosa omessa. Secondo il perito, l'unica conseguenza effettivamente riconducibile all'errore dei medici dell' sarebbe quella di aver provocato la perdita, CP_2 in capo al de cuius, di una possibilità di sopravvivenza pari al 30%; vale a dire che, secondo il consulente, sostituendo idealmente la condotta omessa con quella doverosa, il sarebbe potuto sopravvivere alla Pt_2 malattia in un numero di casi pari a 30 su 100, mentre nei restanti 70 casi sarebbe ugualmente deceduto.
Il Dr. non stimava, però, alcun effettivo accorciamento delle prospettive di vita del , Per_3 Pt_2 mancando, in particolare, di rilevare se, in conseguenza della ritardata diagnosi, si fosse effettivamente verificato un danno biologico diverso (per durata e intensità) ed aggiuntivo rispetto a quello che si sarebbe comunque verificato in presenza di una diagnosi precoce del mieloma.
Per tali ragioni, si rendeva necessaria una seconda perizia, affidata dalla scrivente al Dr. Tale Persona_4 professionista, in particolare, ha osservato che:
• nonostante le più recenti terapie avessero migliorato la durata di sopravvivenza mediana, la malattia tumorale in esame restava progressiva ed inguaribile, con un decorso clinico verso la morte inevitabile, sicché gli scopi del trattamento medico non potevano che essere di mero controllo della patologia e finalizzati soltanto a migliorare la qualità della vita residua e a prolungare, per quanto possibile, la sopravvivenza del paziente (cfr. pagg. 14 e 18 della seconda perizia);
pagina 15 di 28 • la mediana di sopravvivenza libera da progressione è, di regola, di 20 mesi per i pazienti che si trovano negli stadi ISS I/II e di 14.3 mesi per quelli affetti da una patologia nello stadio ISS III (cfr. pagg. 16-17 della seconda perizia);
• il era, nel giugno 2013, in una fase iniziale della patologia onco-ematologica evolutiva e, in Pt_2 relazione a ciò, deve ritenersi che gli ulteriori necessari accertamenti avrebbero consentito di anticipare apprezzabilmente il momento della diagnosi di mieloma e, quindi, il trattamento chemioterapico (cfr. pag. 17 della seconda perizia);
• una terapia di combinazione VMP nella fase iniziale della patologia evolutiva consente, di regola, la sopravvivenza a 48 mesi del 64% dei pazienti fragili (qual era il , trattandosi di 73enne Pt_2 affetto da cardiopatia dilatativa ICD trattata con F.E. 30%), mentre quando la stessa terapia è attuata nella fase avanzata della patologia evolutiva (come avvenuto nel caso di specie) la sopravvivenza a 48 mesi è riservata al 35% dei pazienti fragili (cfr. pag. 17 della seconda perizia);
• nel caso di specie la malattia del paziente è evoluta verso una forma avanzata in soli 14 mesi, con evidenza di severa anemia normocromica-normocitica ed insufficienza renale di II grado, sintomi non presenti al giugno 2013, e, quindi, deve convenirsi che l'omessa precoce individuazione della malattia e il suo conseguente intempestivo trattamento hanno di fatto compromesso la stabilizzazione della patologia per il periodo atteso di 20 mesi, circoscrivendolo a soli 14 mesi (cfr. pag. 18 della seconda perizia);
• ne derivava una più intensa malattia, con correlate ricadute menomative, rispetto a quella attesa nell'ipotesi della condotta alternativa doverosa ma omessa, per un periodo di 6 mesi (cfr. pagg. 18 e
19 della seconda perizia);
• la letteratura medico-legale individua per postumi analoghi a quelli presentati dal paziente nell'agosto 2014 un danno biologico permanente intorno al 80% e a quelli riscontrati nel giugno
2013 un danno biologico permanente intorno al 40% (cfr. pag. 20 della seconda perizia);
• pertanto, deve ritenersi che, in conseguenza della ritardata diagnosi, si è venuto a concretizzare nel paziente, per circa 6 mesi, un danno biologico aggiuntivo del 40% rispetto a quello che avrebbe avuto nell'ipotesi di una corretta assistenza da parte dei sanitari, in quanto in tale ultima evenienza avrebbe riportato, per quei mesi, un danno biologico inferiore (pari al 40%, e non al 80%) (cfr. pag.
20 della perizia).
Il sopramenzionato approfondimento istruttorio faceva evidentemente emergere un'incompatibilità tra la laconica affermazione del precedente consulente circa l'esistenza di una perdita di chance di sopravvivenza del 30% e le approfondite argomentazioni del Dr. il quale chiariva che la malattia era, invero, Persona_4 inguaribile. In altri termini, ad avviso della scrivente, risultando sul punto decisamente più approfondita e convincente la seconda perizia - per il suo carattere maggiormente completo ed esaustivo e per la sua pagina 16 di 28 chiarezza argomentativa - il danno effettivamente imputabile ai convenuti è riferibile non ad una effettiva perdita di chance di sopravvivenza (risultando la morte ineluttabile nei pazienti affetti da MM), ma soltanto ad una minore durata della vita del paziente, nonché alla peggiore qualità della stessa.
Chiamato a rendere chiarimenti circa la durata di vita residua del paziente in assenza dell'omissione diagnostica, il Dr. ha successivamente: a) ribadito che una terapia di combinazione VMP nella Persona_4 fase iniziale della patologia (sussistente, come detto, nel giugno 2013) avrebbe probabilmente consentito la sopravvivenza del paziente a 48 mesi;
b) chiarito che, in riferimento alle comorbidità di , la Persona_1 sopravvivenza stimata a 10 anni in presenza del MM risulta pari allo 0% (cfr. pagg. 4 e 5 dell'integrazione della seconda perizia).
Così sintetizzate le risultanze di tutte le indagini tecnico-specialistiche, in aderenza ad esse, è possibile affermare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la condotta omissiva colposa dei sanitari del
IN ha provocato, in danno di , sia un accorciamento delle prospettive di vita, che un Persona_1 peggioramento della qualità delle stesse.
Nel dettaglio, è possibile discorrere di riduzione della vita dato che un paziente in analoghe condizioni (per età e comorbidità) di regola (nel 64% dei casi) raggiunge i 48 mesi di sopravvivenza se curato nello stadio iniziale della malattia con la terapia di combinazione VMP. Ne consegue che, essendo il deceduto in Pt_2 data 10/12/2015 (e, dunque, 30 mesi e 7 giorni dall'omessa diagnosi, da considerarsi presumibilmente, secondo i dati a disposizione, anche data di insorgenza della malattia), anziché in data 03/06/2017 (48 mesi dall'omessa diagnosi), egli ha subito una riduzione della durata della sua vita pari ad 1 anno 5 mesi e 24 giorni. Ed è bene sottolineare che si può ritenere che il mancato raggiungimento dei 48 mesi di sopravvivenza dipenda proprio dalla condotta colposa dei sanitari, perché, secondo i dati a disposizione della comunità scientifica, questo stesso risultato è ottenibile da un paziente fragile che inizia la chemioterapia nella fase avanzata del MM (come fatto, appunto, dal ) soltanto nel 35% dei casi. E, Pt_2 come visto, le risultanze della consulenza tecnica hanno confermato che tale legge probabilistica può trovare applicazione, alla luce delle evidenze specifiche dell'istruttoria, anche nella controversia in esame.
È stato, altresì, riscontrato un peggioramento della qualità della vita residua del , perché, come già Pt_2 acclarato, in presenza di una diagnosi tempestiva egli avrebbe potuto godere, in quanto paziente riconducibile allo stadio ISS I o al massimo II della malattia (cui è associato un danno biologico del 40%), di un periodo di 20 mesi libero da progressione (al contrario di quanto accade per i pazienti di cui allo stadio ISS III, per cui il periodo di stabilizzazione è mediamente di 14.4 mesi). Essendo stato, invece, colpevolmente ritardato il riconoscimento della forma tumorale sviluppatasi nel , quest'ultimo ha Pt_2 vissuto un periodo di soli 14 mesi libero dall'evoluzione negativa della malattia verso lo stadio ISS III (cui è associato, di contro, un danno biologico pari al 80%); di conseguenza, egli ha vissuto, con le conseguenze negative associate al punto più estremo della malattia, 6 mesi in più di quello che avrebbe dovuto fare se pagina 17 di 28 non fosse stata omessa la doverosa diagnosi, con un danno biologico aggiuntivo, in quei mesi, del 40% rispetto a quello che avrebbe avuto nell'ipotesi di una corretta assistenza da parte dei sanitari, poiché in tale ultima evenienza avrebbe riportato, per quegli stessi mesi, un danno biologico inferiore (pari al 40%, e non al 80%).
A questo punto, al fine di pronunciarsi sulle domande risarcitorie formulate iure proprio e iure successionis dagli eredi , occorre necessariamente soffermarsi sullo stato delle riflessioni della giurisprudenza di Pt_2 legittimità in tema di risarcibilità del “danno da morte anticipata dipendente dall'errore medico” (cfr. da ultimo Cass. n. 26851/2023 e Cass. n. 21415/2024). Part Nel caso in esame, infatti, differentemente da quanto affermato dalla difesa dell' è oggetto di analisi un caso di morte anticipata dipendente da errore medico, avendo la Suprema Corte più volte affermato che qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta;
a nulla rileva l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass.,
11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037).
Ciò posto, per agevolare l'individuazione e la differenziazione delle eventuali poste risarcitorie invocabili dal danneggiato (ancora in vita al momento della decisione) o dagli eredi, iure successionis, in caso di decesso anticipato dell'avente diritto, la Corte di Cassazione (Cass. n. 26851/2023 già citata) ha proceduto ad una ricognizione delle possibili situazioni che possono venire all'attenzione del giudice del merito. Ha, così, distinto tre ipotesi:
1. la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi;
2. la vittima è ancora vivente al momento della decisione;
3. la vittima, vivente al momento dell'introduzione della lite, muore in pendenza di giudizio (come nel caso in esame).
Per l'ipotesi n. 1, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità afferma che non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure hereditatis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (cfr. anche Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018 e Cass., Sez. U., n. 15350 del
2015). È, quindi, possibile discorrere di “danno da perdita anticipata della vita” solo con riferimento al pagina 18 di 28 diritto iure proprio degli eredi, definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto o da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, chiaramente correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto.
Esso consiste, più precisamente, nel danno – non per non essere guarito ma – per non aver avuto, a causa dell'errore medico (ad es. un'omessa diagnosi), una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato. L'accertamento sull'imputabilità di tale danno alla condotta colposa dei sanitari deve essere effettuato secondo il criterio del “più probabile che non” ed avrà ad oggetto un pregiudizio non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (in conformità all'insegnamento offerto da Cass., Sez. Un., n.
15350/2015). In tale ipotesi, comunque, l'evento di danno è rappresentato non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pure in epoca successiva, per la pregressa patologia (cfr. anche Cass. n. 28993/2019).
Nell'evenienza sub 1) (paziente già deceduto al momento dell'instaurazione della lite), sono, quindi, risarcibili iure hereditario (sempre che allegati e provati) esclusivamente “il danno biologico differenziale” (da peggiore qualità oggettiva della vita effettivamente vissuta) e il “danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte” (questo predicabile soltanto a far data dall'eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita) e sempre che sia ravvisabile un rapporto di causalità, secondo “il più probabile che non”, tra la condotta del medico e la perdita anticipata della vita del paziente (anticipazione determinata nell'an e nel quantum). È, dunque, necessario che l'evento morte del paziente, verificatosi in data x, si sarebbe verificato, in assenza dell'errore medico, dopo il tempo (certo) x+y, dove y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto, in tutti i suoi aspetti (morali e dinamico-relazionali), intesi tanto sotto il profilo dell'eventuale consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita, quanto sotto quella dell'invalidità permanente differenziale (cioè la differenza tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle migliori che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia).
In mancanza del nesso di causalità tra errore medico e perdita anticipata della vita, gli eredi potranno al più evocare, sempre se allegato e provato, il “danno da perdita della possibilità di vivere più a lungo”
(possibilità non determinata né nell'an né nel quantum); quest'ultimo, in termini semplificati, si qualifica come un danno da perdita di chance di sopravvivenza, il cui accertamento richiede la verifica del nesso di causa tra la malpractice medica e la perdita di chance ed è, quindi, la possibilità perduta (e non la perdita anticipata della vita) a costituire l'evento di danno (cfr. Cass., n. 15991 del 2011; Cass., n. 5641 del 2018;
Cass., n. 28993 del 2019; più di recente, Cass., 26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022, n. 2261), essendovi incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere. Questa perdita della chance di sopravvivenza dovrà essere risarcita equitativamente e, dunque, non sarà parametrabile né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico pagina 19 di 28 temporaneo. In nessun caso, però, sarà risarcibile iure successionis un “danno da perdita anticipata della vita” che vada a compensare il defunto del periodo di vita non vissuta.
Venendo all'ipotesi sub 2) (vittima vivente al momento della decisione), i danni liquidabili non divergono morfologicamente da quelli indicati sub 1), se non per il fatto che sarà il paziente stesso, ancora in vita, ad invocarne il risarcimento: questi potrà, dunque, se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, pretendere il risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza, ricorrendone i presupposti;
se, invece, è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico anticiperà la morte, sarà risarcibile il danno biologico differenziale da peggiore qualità della vita e il danno morale da futura morte anticipata (in questo caso sicuramente predicabile essendo il paziente ancora in vita).
Per quanto attiene, infine, all'ipotesi sub 3) (vittima morta in pendenza della decisione), anche in questo caso (cfr. anche Cass. n. 5641/2018): a) se è certo che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell'ipotesi di risarcibilità iure hereditatis del danno biologico differenziale e del danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente (ma mai del danno da perdita anticipata della vita, liquidabile solo iure proprio agli eredi); b) se è incerto che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, sarà indennizzabile, ricorrendone i presupposti, il danno da perdita delle chance di sopravvivenza.
Tanto chiarito, la sentenza della Cassazione n. 26851/2023 è rilevante anche per l'affermazione del principio secondo il quale, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato la morte anticipata del paziente (come nel caso in esame), la morte stessa diviene, di regola, assorbente rispetto ad ogni considerazione circa la risarcibilità di una perdita di chance future.
In definitiva, mutuando la terminologia chiara congegnata dalla Corte di Cassazione:
a. vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazione, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico rappresenta un danno biologico differenziale;
b. nel contempo, trascorrere questi ultimi tempi con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla ridotta durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;
c. perdere la mera possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico è un danno da perdita di chance;
d. la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, quale che sia la durata del segmento di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare.
A questo punto è possibile esaminare le domande avanzate iure successionis dagli eredi di . Persona_1 pagina 20 di 28 Innanzitutto, preme rilevare che , e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 effettivamente eredi di e, per tale motivo, legittimati a chiedere la liquidazione dei danni da Persona_1 questi subiti, come confermato dallo stato di famiglia integrale e dal certificato di morte e dalla circostanza per cui il de cuius è dipartito senza lasciare testamento, risultando così l'eredità devoluta agli eredi legittimi.
In aderenza alle coordinate ermeneutiche sopra tracciate e in conformità alle risultanze istruttorie già evidenziate, risultano risarcibili, iure hereditatis, sia il danno biologico differenziale che il danno morale, vale a dire sia il pregiudizio dinamico-relazionale da peggior qualità della vita causata dal ritardo nelle cure somministrate al in conseguenza dell'omessa diagnosi dei sanitari del IN, che la sofferenza Pt_2 interiore da questi patita per effetto dell'acquisita consapevolezza circa la subita riduzione delle aspettative di vita in conseguenza dell'errore medico sopra evidenziato.
In accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale, comunemente utilizzate nella prassi giuridica e medico-legale, il Dr. ha ritenuto che quanto obiettivato nel caso in esame sia esitato in un Persona_4 danno differenziale risarcibile del 40%; si rammenti, però, che il perito ha delimitato il periodo di effettiva insorgenza di tale forma di danno ai soli 6 mesi che il avrebbe potuto vivere, in presenza di una Pt_2 tempestiva diagnosi, con pregiudizi dinamico-relazionali pari al 40% e che, invece, a causa della malpractice medica, ha vissuto con una situazione complessivamente riconducibile al 80% di invalidità permanente.
Per tali ragioni, è necessario fare riferimento, sia pure analogicamente, alle Tabelle di Milano 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza.
Pertanto, tenuto conto che il ha sofferto, a causa dell'omissione dei medici, un peggioramento della Pt_2 qualità della sua vita per complessivi 6 mesi, sono da liquidare agli eredi € 16.188,00 a titolo di danno biologico differenziale, comprensivo anche del pregiudizio morale sofferto da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte. In particolare, dalla somma di € 24.191,50 – liquidabile se fossero stati riconosciuti 80 punti (considerato che l'importo di € 48.383,00 da riconoscersi per il primo anno va dimezzato, dato che il peggioramento della qualità della vita è circoscritto soltanto a metà anno) – va sottratta la somma di € 8.003,50 (anche qui considerato che l'importo di € 16.007 da riconoscersi per il primo anno, a fronte di menomazioni valevoli il 40%, deve essere dimezzato), che rappresenta il controvalore delle lesioni che si sarebbero comunque verificate a carico del anche in assenza Pt_2 dell'errore medico.
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento di una voce di danno non patrimoniale sub specie di personalizzazione diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta nella precedente liquidazione. In merito si osserva come debba farsi applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. ex multis
Cass. n. 1037/2024), per cui il risarcimento così quantificato può subire variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque pagina 21 di 28 accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico relazionale (principio espresso già da Cass. n. 20795/2018, Cass. n. 14364/2019 e prima ancora dalle sentenze gemelle della
Cass., Sez. Un., nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008, cui questo Giudice aderisce con convinzione).
Più di recente, la tesi è stata confermato dall'ordinanza n. 31681/2024 della Suprema Corte, a mente della quale “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (cfr. altresì Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass.
11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
In forza di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta. Difatti, considerata l'entità del danno subito, valutate le conseguenze individuate dal CTU, queste si rilevano “ordinarie”, cioè pregiudizi che qualunque vittima di pari età e con lesioni analoghe normalmente subirebbe e, comunque, già ricomprese nel danno biologico differenziale riconosciuto dal perito nella misura del 40%.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno non essendo nulla convincentemente stato allegato e provato in merito in questa sede.
Gli intervenienti domandavano, inoltre, il risarcimento di un danno, sofferto iure proprio, nella qualità di coniuge ( e di figli ( e ) di . Più nello Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Persona_1 specifico, al di là delle etichette utilizzate, chiedevano la condanna dei sanitari al risarcimento, in via principale, per la lesione del vincolo parentale e, in via subordinata, per “la perdita di possibilità favorevoli di guarigione e/o maggiore durata e qualità della vita”. Deve, dunque, ritenersi che gli stessi abbiano agito per il riconoscimento, in via prioritaria, di quello che la giurisprudenza di legittimità definisce “danno da perdita del rapporto parentale” e, in via subordinata, del “danno da perdita anticipata della vita del parente”, sopra individuato come il pregiudizio subito direttamente dal congiunto a causa del minor tempo vissuto con l'affetto familiare;
in altri termini, un pregiudizio da impossibilità di fruire del valore biologico relazionale residuo che avrebbe potuto, in assenza dell'errore medico, apportare il proprio caro, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto da quest'ultimo.
Orbene, l'istanza presentata in via principale è sicuramente da rigettare, poiché non è possibile, alla luce delle istanze istruttorie, ritenere che nel caso de quo la perdita del rapporto parentale sia da ascrivere alla condotta colposa del medico. È, difatti, evidente che la morte sia stata causata dalla patologia tumorale e che, anche in presenza di una corretta diagnosi da parte dei sanitari, l'exitus si sarebbe, purtroppo, ugualmente verificato. pagina 22 di 28 La domanda formulata in via subordinata è, invece, meritevole di essere approfondita.
Tale istanza necessita, tuttavia, una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva quale riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ed allora, in atti sussiste la prova del rapporto parentale con il de cuius, dal momento che la documentazione prodotta dagli intervenienti dimostra che e Pt_2 Pt_3 [...]
erano figli del compianto , mentre ne era la moglie (cfr. Pt_4 Persona_1 Parte_1 certificato di stato di famiglia integrale e certificato di morte qualità non contestata da parte convenuta cfr note 3/3/2016).
Ebbene, l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale e dinamico-relazionale. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La Giurisprudenza di legittimità ha specificato, infatti, che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. Difatti, in tema di perdita del rapporto parentale, con principi valevoli mutatis mutandis anche per la perdita anticipata della vita, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016
Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass 21230/2016n.
21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.).
Tuttavia, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio e in quello tra coniugi, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva. La Suprema Corte (con principi applicabili anche alla tipologia di danno in esame) ha, infatti, affermato che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.” (cfr. Cass. n.
9010/2022; conf. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 Rv. 670338 – 01; v. altresì
Cass. 15/02/2018, n.3767, Cass.15/07/2022, n. 22397, Cass. 30/08/2022, n.25541, e, già, Cass.
16/03/2012, n.4253).
pagina 23 di 28 Per tutto quanto innanzi posto, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita anticipata del rapporto parentale, spiegata dalla moglie e dai figli di , è fondata e deve essere accolta con i Persona_1 limiti di seguito indicati.
Come dimostrato dalla perizia medico-legale, è possibile affermare che il , in presenza di una Pt_2 tempestiva diagnosi di MM, sarebbe potuto sopravvivere, secondo il criterio del più probabile che non, sino a 48 mesi (arrivando così al 03/06/2017). Essendo, al contrario, egli deceduto in data 10/12/2015, deve ritenersi che lo stesso abbia subito una riduzione della durata della sua vita pari ad 1 anno, 5 mesi e 24 giorni. I suoi congiunti hanno, così, sofferto un pregiudizio consistente nel non aver potuto godere dell'affetto del proprio caro per quel periodo di tempo (pari ad 1 anno, 5 mesi e 24 giorni) che egli non ha potuto vivere a causa della tardività dell'inizio delle cure.
In mancanza di tabelle giudiziali dedicate al danno da perdita anticipata del rapporto parentale, la scrivente ritiene opportuno, per procedere ad una liquidazione equitativa del suddetto danno, richiamare, per analogia, le tabelle milanesi 2024 dedicate al danno da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto, adattando e calibrando le stesse al caso concreto, per quanto dedotto e provato (come suggerito, dal resto, dalle suddette tabelle, pag. 89, per il diverso “danno da grave lesione del rapporto parentale”).
Esaminando i parametri in esse evidenziati, per quanto riguarda quello della convivenza: non è presente documentazione relativa alla residenza del de cuius in vita (né di alcuno dei ricorrenti); per l'effetto nessun punto per tale parametro può essere attribuito.
In relazione al parametro della residualità affettiva: la famiglia è ancora composta da 1 genitore e 3 figli, con conseguente attribuibilità di zero punti per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” (punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) si osserva che i ricorrenti non hanno allegato alcuno specifico elemento (es. frequentazione/contatti, condivisione festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica) per dettagliare la sofferenza interiore patita e/o lo stravolgimento delle loro vite;
per l'effetto, per tale voce tabellare è possibile attribuire in via presuntiva in base ai precedenti parametri per ciascuno dei figli 10 punti e per la moglie 15 punti (in considerazione dell'elevata durata del matrimonio con il de cuius).
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per
(coniuge non separato) sono configurabili punti 39, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_1 primaria al momento della condotta medica (73); 12 per l'età dell'istante (74); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di più di tre superstiti del nucleo familiare originario;
15 per la qualità ed intensità della relazione pagina 24 di 28 affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 39, il risarcimento spettante ad a titolo di eventuale danno parentale sarebbe di € 152.529,00. Parte_1
Per quanto concerne (figlia) sono configurabili punti 42, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_2 primaria al momento della condotta medica (73); 20 per l'età dell'istante (46); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di più di tre superstiti del nucleo familiare originario;
10 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 42, il risarcimento spettante ad a titolo di eventuale danno parentale sarebbe di € 164.262,00. Parte_2
Per quanto concerne (figlio) sono configurabili punti 42, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_3 primaria al momento della condotta medica (73); 20 per l'età dell'istante (44); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di più di tre superstiti del nucleo familiare originario;
10 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 42, il risarcimento spettante a a titolo di eventuale danno parentale sarebbe di € 164.262,00. Parte_3
Infine, in relazione a (figlio) sono configurabili punti 44, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_4 primaria (73); 22 per l'età dell'istante (39); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di più di tre superstiti del nucleo familiare originario;
10 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 44, il risarcimento spettante a a titolo Parte_4 di eventuale danno parentale sarebbe di € 172.084,00.
Considerato, però, che qui viene in gioco un danno da perdita anticipata della vita del congiunto (e non da perdita del rapporto parentale che si sarebbe comunque verificata nel breve), risulta opportuno modulare i predetti importi in maniera tale da far sì che sia compensata unicamente la perdita sofferta per aver visto prematuramente morire il proprio congiunto a causa del ritardo diagnostico imputabile ai sanitari. Per fare ciò, in applicazione dell'art. 1226 c.c., appare corretto liquidare il 10% delle somme sopra individuate, in considerazione del fatto che la morte del congiunto è stata anticipata di 1 anno 5 mesi e 24 giorni.
In definitiva, dovrebbe riconoscersi, iure proprio, in favore di l'importo di € 15.252,90, in Parte_1 favore di e l'importo di € 16.426,20 ciascuno e in favore di l'importo Pt_2 Parte_3 Parte_4 di € 17.208,40.
All'esito della liquidazione dei danni, dunque, l' dovrebbe essere condannata a pagare agli Controparte_2 attori-intervenienti complessivi € 81.501,70, così da ristorare i danni da questi fatti valere sia nella qualità di eredi di , che in proprio. Persona_1
Tale affermazione deve essere, però, coordinata con il dictum delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 30174/2011), a mente del quale: a) “La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, pagina 25 di 28 quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti”; b) “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.” (cfr. conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
22231 del 20/10/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23418 del 17/11/2016; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25980 del 24/09/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022).
Orbene, nel caso in esame, e la hanno stipulato con gli Controparte_1 Controparte_3 eredi una transazione da qualificarsi, senza ombra di dubbio, pro quota, poiché con la stessa hanno Pt_2 definito unicamente le loro posizioni: a fronte della rinuncia degli odierni attori-intervenienti ai diritti iure proprio e iure hereditatis fatti valere nel presente giudizio, rinuncia espressamente limitata nei confronti dei predetti convenuti, il medico e la società assicurativa hanno versato € 45.000,00 in favore di parte attrice
(nel dettaglio, € 15.000,00 alla ed € 10.000,00 a ciascun figlio), oltre spese legali ed € 5.000,00 in Parte_1 favore dell'Avv. Nicola Pelosi.
Ciò posto, la ripartizione delle quote di responsabilità tra i condebitori in solido deve avvenire conformemente alle conclusioni del primo perito sul punto – ritenute quanto alla ripartizione delle responsabilità dalla scrivente coerenti, chiare e condivisibili – sicché deve riconoscersi la seguente gradazione di responsabilità: a) 80% in capo alla;
b) 20% in capo alla dottoressa . Parte_5 CP_1
Ne consegue che la (e per essa la ha versato una somma superiore (€ 45.000,00) CP_1 Controparte_3 alla sua quota ideale di debito (corrispondente ad € 16.300,34, somma che rappresenta il 20% del debito intero pari ad € 81.501,70). Di talché, in applicazione dell'indirizzo nomofilattico sopra richiamato, il residuo debito gravante sull' deve ridursi in maniera corrispondente all'importo pagato in Controparte_2 più dalla condebitrice;
l' va, quindi, condannata al pagamento di complessivi € 36.501,70, Controparte_2 di cui, per rispettare le proporzioni prima descritte, € 7.254,29 in favore complessivamente degli attori nella qualità di eredi di , € 6.832,72 in favore di € 7.354,92 ciascuno in favore Persona_1 Parte_1 di e ed, infine, € 7.705,85 in favore di . Pt_2 Parte_3 Parte_4
Poiché, infine, il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez.
U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del pagina 26 di 28 10/10/2014; più di recente Cass., sentenza n. 2037/2019). In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione della II tabella, III fascia del D.M. 55/2014 ponendole a carico dell' , con attribuzione all'Avv. Nicola Pelosi, Controparte_2 dichiaratosi antistatario. Sul punto, occorre precisare che il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (cfr. Cass. n. 10367/2024).
È proprio in virtù di ciò che lo scaglione di riferimento per la liquidazione degli onorari dell'Avv. Pelosi è il n. 3 (da € 5.201 a € 26.000), dato che la condanna autonoma e distinta di importo più elevato ottenuta da uno degli attori è pari ad € 7.705,85.
Su tale somma, però, pari al compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, va riconosciuto ex art. 4 co. 2 d.m. n. 55/2014 un aumento del 30%, poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale, le quali, inoltre, vantavano pretese tra loro parzialmente differenti in fatto e in diritto (cfr. ancora Cass. n. 10367/2024);
Anche le spese di CTU e delle integrazioni di perizia vanno poste a carico della soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni ulteriore istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori-intervenienti, e Controparte_1
l' spese compensate tra gli stessi;
Controparte_3
• Accoglie la domanda di parte attrice ed interveniente nei limiti di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 Pt_2
, e , tutti nella qualità di eredi di , della somma
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
pagina 27 di 28 di € 7.254,29; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (03/06/2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Accoglie la domanda di parte attrice ed interveniente nei limiti di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di in proprio Controparte_2 Parte_1 della somma di € 6.832,72, in favore di e di in proprio della somma Parte_2 Parte_3 di € 7.354,92 ciascuno e in favore di in proprio della somma di € 7.705,85; su tali Parte_4 somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (03/06/2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
, e , in proprio e quali eredi di , spese Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 che liquida in complessivi € 6.600,10 per compensi professionali oltre € 786,00 per spese vive, spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuti, come per legge, con attribuzione all'Avv. Nicola
Pelosi, dichiaratosi antistatario;
• Pone tutte le spese di CTU definitivamente a carico dell' . Controparte_2
Napoli, 26/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7242/2015 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), in proprio e qualità di eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1
), rappresentatati e difesi dall'Avv. Nicola Pelosi, presso il cui studio in Portici C.F._5
(NA) al Corso Garibaldi, n. 179, elettivamente domiciliano;
ATTORI E INTERVENIENTI EX ART. 105 C.P.C.
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Renato Controparte_1 C.F._6
Buonajuto e Ciro Bonajuto, presso il cui studio in Ercolano (NA), alla Piazza Trieste, n. 4, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
e
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Merola, presso il cui Controparte_2 P.IVA_1 studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via De Michele, pal. Pinto, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
e
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aniello De Controparte_3 P.IVA_2
Ruberto, presso il cui studio in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 15, elettivamente domicilia;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/12/2024 e memorie conclusionali e di replica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 28 , con atto di citazione notificato in data 16/03/2015 alla SA e in Persona_1 Controparte_1 data 19/03/2015 alla , conveniva in giudizio gli stessi al fine di ottenerne la condanna al Parte_5 risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito a seguito di una omessa diagnosi medica di mieloma multiplo.
L'istante, a sostegno delle proprie ragioni, deduceva:
• di essere stato ricoverato, in data 03/06/2013, presso il P.O. “IN” U.O.C. Cardiologia per una cardiopatia dilatativa, di essere stato ivi operato chirurgicamente e di essere poi stato dimesso in data 10/06/2013 con diagnosi di “impianto di ICD bicamerale per cardiopatia dilatativa severamente ipocinetica”;
• di aver sofferto di una severa forma di anemia nonché di dolori osteoarticolari e di essersi affidato ai trattamenti del proprio cardiologo di fiducia, la SA , con la quale il Controparte_1 paziente era in cura già da prima dell'operazione e che lo visitava più volte (nel giugno, settembre e ottobre 2013), prescrivendogli nuove cure farmacologiche ed il rinnovo degli esami strumentali;
• di essere stato successivamente ricoverato, in data 21/08/2014, presso l'U.O.C. di Medicina Interna della “Villa Betania”, a causa della predetta severa anemia, e che, in quella sede, i sanitari avevano rilevato la presenza di una patologia tumorale alle plasmacellule, dimettendolo con la seguente diagnosi: “anemia normocromica-normocitica, corretta con emotrasfusioni in soggetto con mieloma multiplo;
si trasferisce alla Seconda Università degli Studi di Napoli”;
• di essere stato, quindi, ricoverato, in data 26/08/2014, presso la S.U.N. – V Div. Medicina e di essere stato ivi sottoposta ad esami strumentali, i cui esiti avevano confermato la diagnosi di
“mieloma multiplo Igd Lambda sintomatica (anemia di grado severo, insufficienza renale di II grado secondo K-
Dogi, lieve ipercalcemia), cardiopatia dilatativa (FE 30%) post-ischemica con impianto di ICD nel 2012, diabete mellito iatrogeno”;
• di aver cominciato il primo ciclo di chemioterapia MPV a partire dal 08/09/2014;
• che la colposa mancata diagnosi della patologia tumorale da parte dei sanitari dell'ospedale
IN e della SA aveva inciso negativamente sulla qualità e sulle aspettativa della CP_1 sua vita, poiché egli, se avesse tempestivamente saputo dell'esistenza della malattia, avrebbe individuato le terapie più adatte al prolungamento della propria vita e diversamente orientato la propria esistenza, tanto sotto il profilo economico quanto sotto quello affettivo;
• che la CTP resa dal Dott. evidenziava che l'errore medico in cui erano incorsi i convenuti Per_2 consiste nel non aver disposto i doverosi accertamenti in presenza sia dei valori anomali risultanti dal quadro clinico, sia dei dolori articolari riferiti dal paziente;
• che la tardiva scoperta dalla malattia aveva, inoltre, imposto l'adozione della tecnica terapeutica della chemioterapia intensiva, con forti sofferenze tanto a livello fisico quanto psichico. pagina 2 di 28 Tutto quanto sopra premesso, l'attore chiedeva, previo accertamento della responsabilità della Parte_5
1 e della SA , di condannare i predetti convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al
[...] CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e da riduzione dell'aspettativa di vita), qualificato come conseguenza diretta o, in subordine, quale perdita di chance, per un ammontare complessivo di €
250.000,00, o la minore o maggiore somma determinata equitativamente dal Giudice;
il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 15/06/2015, si costituiva in giudizio la SA la quale, in via Controparte_1 preliminare, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la al fine di essere da questa manlevata nel caso di condanna;
nel merito contestava la Controparte_3 domanda attorea per l'inesistenza di una sua condotta colposa e, comunque, per la mancanza del nesso di causalità tra la condotta tenuta nella fattispecie e l'exitus e ne chiedeva il rigetto con vittore di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa dal precedente Giudice istruttore, la dottoressa procedeva, CP_1 dunque, ad evocare in giudizio la notificando ad essa, in data 15/07/2015, l'atto di Controparte_3 chiamata in causa, contenente la citazione in giudizio, la propria comparsa di costituzione e il decreto di fissazione dell'udienza del 07/01/2016.
Con comparsa del 07/07/2015, si costituiva in giudizio anche la , la quale nel merito Controparte_2 contestava la domanda attorea per difetto di una condotta colposa dei sanitari e, comunque, per il carattere sproporzionato della quantificazione dei danni operata dal e ne chiedeva, pertanto, il rigetto con Pt_2 vittorie di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa del 18/12/2015, si costituiva in giudizio, altresì, la la quale Controparte_3 nel merito della domanda di garanzia eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata con la SA
e, comunque, l'esistenza di un massimale di polizza di € 1.000.000,00, nonché dell'applicazione CP_1 degli eventuali scoperti contrattuali e/o franchigie. Con riferimento, invece, alla domanda attorea, la compagnia ne eccepiva l'infondatezza, avendo la propria assicurata sempre tenuto una condotta diligente e mancando, comunque, una prova specifica degli asseriti danni. In subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda del , evidenziava di essere tenuta alla garanzia, ex art. 1910 c.c., Pt_2 soltanto in misura proporzionale alla quota di responsabilità da riconoscersi a carico della sua assicurata. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
In data 07/01/2016, intervenivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, sia in proprio che in qualità di eredi legittimi di , deceduto, senza testamento, Parte_4 Persona_1 nelle more del giudizio in data 10/12/2015. In particolare, gli eredi dell'originario attore intervenivano nel presente giudizio al fine di ottenere: 1) il diritto al risarcimento del danno già azionato da e Persona_1 trasmessosi, per effetto della morte di quest'ultimo, iure hereditatis in capo agli stessi;
2) in via ulteriore, la pagina 3 di 28 condanna dei convenuti al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi in via equitativa in favore di ciascun erede;
il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il giudizio, depositate le note istruttorie, espletata una CTU e due supplementi di perizia, all'udienza del 07/10/2024 gli attori-intervenienti, la SA e la davano atto CP_1 Controparte_3 dell'intervenuta transazione pro quota e conseguentemente chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio o cessata la materia del contendere tra gli stessi limitatamente ai loro rapporti.
Ottenuta la produzione di copia della predetta transazione il 18/12/2024, all'udienza del 30/12/2024, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice introitava la causa a sentenza con termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, occorre rilevare che – come evidenziato dagli attori-intervenienti, dalla Parte_6
e dall' – per effetto della transazione stipulata tra le predette parti il 18/03/2024
[...] Controparte_3
(cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta depositate il 19/12/2024 dall'Avv. De Ruberto), gli eredi di hanno rinunciato, nei confronti del medico cardiologo e della sua compagnia assicurativa, Persona_1 alla domanda proposta nel presente giudizio, nonché al diritto ad essa sottostante e a tutte le pretese, anche indirettamente, connesse con i fatti indicati in premessa.
Per tale ragione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento a tutte le domande risarcitorie avanzate, sia iure proprio che iure hereditatis, dagli attori nei confronti delle anzidette controparti.
Come, difatti, chiarito dalla Suprema Corte, si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire e la conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, sempre che, però, le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso (cfr. di recente Cass. n. 23396/2024; ex multis anche Cass. n.
21757/2021; Cass. n. 3598/2015; Cass., Sez. lav., n. 2063/2014; Cass. n. 16150/2010). Si è, del resto, anche precisato che, a differenza della rinunzia agli atti, la pronuncia della cessazione della materia del contendere non necessita del rilascio di apposita procura speciale in capo ai procuratori costituiti (cfr. da ultimo Cass.
n. 30640/2024 e la giurisprudenza in essa citata).
Per effetto di tale declaratoria, residuano dunque da esaminare le sole domande formulate contro l
[...]
. CP_2
In via preliminare, però, deve esaminarsi l'eccezione sollevata già in prima udienza da parte della difesa della (e reiterata in tutti gli scritti difensivi), in base alla quale l'intervento volontario spiegato CP_2 dagli eredi del conterebbe una domanda nuova inammissibile, consistente nella richiesta di Pt_2 attribuzione del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale. pagina 4 di 28 Sul punto, deve rilevarsi che la predetta contestazione muove da una premessa errata in diritto, poiché presuppone che l'atto di costituzione in giudizio da parte degli eredi sia da qualificarsi Pt_2 esclusivamente quale intervento ex art. 110 c.p.c., con conseguente subentro da parte dei successori universali nell'esatta posizione dell'originario attore, il quale non avrebbe il potere di modificare nel petitum
e/o nella causa petendi la propria iniziale domanda.
A ben vedere, l'atto di intervento del 07/01/2016 va ritenuto solo in parte integrante un tale subentro ex art. 110 c.p.c., segnatamente laddove gli eredi esercitano, sul presupposto della loro qualità, una pretesa già rientrante nel patrimonio giuridico del de cuius e già oggetto della domanda originaria (cioè, quella diretta ad ottenere il risarcimento dell'asserito danno non patrimoniale subito in vita da ); nella diversa Persona_1 parte in cui, invece, sul presupposto della loro qualità di congiunti, i figli del e la vedova Pt_2 Parte_1 richiedono il risarcimento di un presunto danno da perdita del rapporto parentale, essi fanno valere un diritto che sarebbe originariamente sorto nella loro sfera giuridica in conseguenza della dipartita del loro caro e, dunque, non pongono in essere un intervento ex art. 110 c.p.c., ma un intervento ex art. 105 c.p.c., con il quale fanno valere un proprio e distinto diritto.
Nella specie, trattasi di un intervento adesivo autonomo, perché gli intervenienti, pur facendo valere un diritto autonomo, hanno assunto una posizione uguale (o, almeno, parallela) a quella dell'originario attore.
Per tale ragione, tale intervento sarebbe da ritenersi: a) ammissibile se gli eredi , in conformità ai Pt_2 requisiti di cui all'art. 105 c.p.c., avessero effettivamente azionato un diritto che sia relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto nel processo;
b) inammissibile, invece, nel caso in cui tale evenienza non ricorresse nel caso di specie.
Ebbene, sussiste un'evidente connessione oggettiva tra la domanda azionata da e quella Persona_1 avanzata dai terzi intervenienti: entrambe, difatti, sono fondate sulla medesima vicenda storica, cioè la colposa omessa diagnosi da parte dei sanitari del IN, che sarebbe la fonte sia del danno non patrimoniale sofferto in vita dal de cuius che del danno non patrimoniale sofferto, per la perdita del loro congiunto, dai figli e dalla moglie del . Pt_2
Preme, inoltre, sottolineare come, in generale, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr., da ultimo, Cass n.
8062/2020 e Cass. n. 31939/2019; v. anche Cass. n. 25264/2008). pagina 5 di 28 Infine, e ancor più nello specifico, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che gli eredi possono proporre tale domanda, sopraggiunta la morte del proprio congiunto, nel giudizio introdotto da quest'ultimo e ciò, soprattutto, per ragioni di economia di giudizi (cfr. Cass. n. 26851/2023 ma anche Cass.,
Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242, e Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310).
In conclusione, applicando le coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie, rilevato che la domanda nuova contenuta nell'atto di intervento si fonda sulle medesime ragioni di fatto poste alla base della domanda principale (poi fatta valere dagli eredi iure successionis), deve ritenersi che la stessa sia stata ritualmente formulata e sia, pertanto, pienamente ammissibile.
Nel merito, la decisione della causa in epigrafe richiede il preliminare inquadramento del regime applicabile, in materia di responsabilità sanitaria, per fatti anteriori all'entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore: depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. in relazione alla disciplina applicabile.
Ed allora, è di interesse la disamina della giurisprudenza di legittimità consolidatasi prima dell'entrata in vigore della norma. Ebbene, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006,
Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n.
589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non se ne dubitava la natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della pagina 6 di 28 prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085;
Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n.
13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del pagina 7 di 28 sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass.
28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in
Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato pagina 8 di 28 sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita pagina 9 di 28 in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n.
9471, rel. , secondo cui si è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e Parte_7 della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi:
a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente.
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''più probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la
Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta
(attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze pagina 10 di 28 morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni
Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016,
n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass.
26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio pagina 11 di 28 dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3,
14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario
(fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione (cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n.
25886). pagina 12 di 28 Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III -
06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. pagina 13 di 28 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n.
18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio
2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
In tal modo individuate le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, occorre verificare se, ed in che misura, gli assunti di responsabilità formulati dagli eredi nei confronti dell'odierna convenuta Pt_2 trovino riscontro alla luce delle risultanze probatorie.
Appare dunque necessario ripercorrere le valutazioni specialistiche formulate nella consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dr. (nominato dal precedente Giudice Istruttore) – Specialista in Persona_3
Medicina Legale e delle Assicurazioni, in Chirurgia Generale e in Cardiochirurgia – e nelle due integrazioni di perizia effettuate dal Dr. – Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Persona_4
Nel dettaglio, il Dr. esaminata la documentazione medica in atti, ha osservato che: Per_3
• il decesso del Sig. , di anni 73 all'epoca dei fatti, risulta ascrivibile a: “mieloma multiplo Persona_1 in soggetto con insufficienza renale II grado, cardiomiopatia dilatativa ipocinetica con impianto ICD e diabete mellito” (cfr. pag. 33 CTU);
• già nella cartella clinica dell' le indagini di laboratorio indicavano elementi per Controparte_4 poter sospettare la diagnosi di mieloma multiplo, quali una VES elevatissima (101), un picco monoclonale all'elettroforesi con evidenza di ipergammaglobulinemia ed una iperproteinemia;
di conseguenza, era ritenuta possibile, già in quella sede, una tempestiva diagnosi della malattia da parte dei sanitari del IN (cfr. pagg. 31 e 34 CTU);
• tale omissione ha determinato un ritardo nell'inizio delle terapie, con una conseguente perdita di chance di sopravvivenza, quantificabile, in considerazione anche dell'età avanzata del soggetto nonché delle altre patologie da cui era affetto (severa cardiopatia), in misura del 30% (cfr. pagg. 32-
33 CTU);
pagina 14 di 28 • le somme dovute a titolo di risarcimento devono essere ripartite, in ragione dei diversi gradi di responsabilità, per l'80% in capo alla cui afferisce l e per Parte_5 Controparte_4
l'ulteriore 20% in capo alla dottoressa (cfr. pag. 35 CTU). CP_1
Orbene, l'elaborato peritale, nella parte in cui afferma l'esistenza di una condotta colposa (omessa diagnosi) dei sanitari e laddove individua le suddette quote di responsabilità degli stessi, si contraddistingue per completezza, chiarezza e puntualità ed è, pertanto, utilizzato dalla scrivente quale criterio di giudizio in ordine ai profili di carattere tecnico-specialistico. In particolare, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni in tema di inesistenza di colpa medica formulate dai
CCTT delle parti, ritenute dal perito non condivisibili;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. pagg.
32-33 CTU).
Ciò posto, però, va precisato che la consulenza medico-legale implicitamente ha escluso l'esistenza di un rapporto di causalità, secondo il più probabile che non, tra l'omissione colposa dei sanitari del IN e la morte di , giungendo ad affermare la sola presenza di una perdita di chance di Persona_1 sopravvivenza pari al 30%. In altri termini, secondo il Dr. la morte di non è Per_3 Persona_1 stata causata dalla condotta imperita dei sanitari, perché si sarebbe ugualmente verificata, secondo canoni probabilistici, anche in presenza di una diagnosi tempestiva all'atto del ricovero all' Controparte_4
(03/06/2013) e, quindi, della condotta doverosa omessa. Secondo il perito, l'unica conseguenza effettivamente riconducibile all'errore dei medici dell' sarebbe quella di aver provocato la perdita, CP_2 in capo al de cuius, di una possibilità di sopravvivenza pari al 30%; vale a dire che, secondo il consulente, sostituendo idealmente la condotta omessa con quella doverosa, il sarebbe potuto sopravvivere alla Pt_2 malattia in un numero di casi pari a 30 su 100, mentre nei restanti 70 casi sarebbe ugualmente deceduto.
Il Dr. non stimava, però, alcun effettivo accorciamento delle prospettive di vita del , Per_3 Pt_2 mancando, in particolare, di rilevare se, in conseguenza della ritardata diagnosi, si fosse effettivamente verificato un danno biologico diverso (per durata e intensità) ed aggiuntivo rispetto a quello che si sarebbe comunque verificato in presenza di una diagnosi precoce del mieloma.
Per tali ragioni, si rendeva necessaria una seconda perizia, affidata dalla scrivente al Dr. Tale Persona_4 professionista, in particolare, ha osservato che:
• nonostante le più recenti terapie avessero migliorato la durata di sopravvivenza mediana, la malattia tumorale in esame restava progressiva ed inguaribile, con un decorso clinico verso la morte inevitabile, sicché gli scopi del trattamento medico non potevano che essere di mero controllo della patologia e finalizzati soltanto a migliorare la qualità della vita residua e a prolungare, per quanto possibile, la sopravvivenza del paziente (cfr. pagg. 14 e 18 della seconda perizia);
pagina 15 di 28 • la mediana di sopravvivenza libera da progressione è, di regola, di 20 mesi per i pazienti che si trovano negli stadi ISS I/II e di 14.3 mesi per quelli affetti da una patologia nello stadio ISS III (cfr. pagg. 16-17 della seconda perizia);
• il era, nel giugno 2013, in una fase iniziale della patologia onco-ematologica evolutiva e, in Pt_2 relazione a ciò, deve ritenersi che gli ulteriori necessari accertamenti avrebbero consentito di anticipare apprezzabilmente il momento della diagnosi di mieloma e, quindi, il trattamento chemioterapico (cfr. pag. 17 della seconda perizia);
• una terapia di combinazione VMP nella fase iniziale della patologia evolutiva consente, di regola, la sopravvivenza a 48 mesi del 64% dei pazienti fragili (qual era il , trattandosi di 73enne Pt_2 affetto da cardiopatia dilatativa ICD trattata con F.E. 30%), mentre quando la stessa terapia è attuata nella fase avanzata della patologia evolutiva (come avvenuto nel caso di specie) la sopravvivenza a 48 mesi è riservata al 35% dei pazienti fragili (cfr. pag. 17 della seconda perizia);
• nel caso di specie la malattia del paziente è evoluta verso una forma avanzata in soli 14 mesi, con evidenza di severa anemia normocromica-normocitica ed insufficienza renale di II grado, sintomi non presenti al giugno 2013, e, quindi, deve convenirsi che l'omessa precoce individuazione della malattia e il suo conseguente intempestivo trattamento hanno di fatto compromesso la stabilizzazione della patologia per il periodo atteso di 20 mesi, circoscrivendolo a soli 14 mesi (cfr. pag. 18 della seconda perizia);
• ne derivava una più intensa malattia, con correlate ricadute menomative, rispetto a quella attesa nell'ipotesi della condotta alternativa doverosa ma omessa, per un periodo di 6 mesi (cfr. pagg. 18 e
19 della seconda perizia);
• la letteratura medico-legale individua per postumi analoghi a quelli presentati dal paziente nell'agosto 2014 un danno biologico permanente intorno al 80% e a quelli riscontrati nel giugno
2013 un danno biologico permanente intorno al 40% (cfr. pag. 20 della seconda perizia);
• pertanto, deve ritenersi che, in conseguenza della ritardata diagnosi, si è venuto a concretizzare nel paziente, per circa 6 mesi, un danno biologico aggiuntivo del 40% rispetto a quello che avrebbe avuto nell'ipotesi di una corretta assistenza da parte dei sanitari, in quanto in tale ultima evenienza avrebbe riportato, per quei mesi, un danno biologico inferiore (pari al 40%, e non al 80%) (cfr. pag.
20 della perizia).
Il sopramenzionato approfondimento istruttorio faceva evidentemente emergere un'incompatibilità tra la laconica affermazione del precedente consulente circa l'esistenza di una perdita di chance di sopravvivenza del 30% e le approfondite argomentazioni del Dr. il quale chiariva che la malattia era, invero, Persona_4 inguaribile. In altri termini, ad avviso della scrivente, risultando sul punto decisamente più approfondita e convincente la seconda perizia - per il suo carattere maggiormente completo ed esaustivo e per la sua pagina 16 di 28 chiarezza argomentativa - il danno effettivamente imputabile ai convenuti è riferibile non ad una effettiva perdita di chance di sopravvivenza (risultando la morte ineluttabile nei pazienti affetti da MM), ma soltanto ad una minore durata della vita del paziente, nonché alla peggiore qualità della stessa.
Chiamato a rendere chiarimenti circa la durata di vita residua del paziente in assenza dell'omissione diagnostica, il Dr. ha successivamente: a) ribadito che una terapia di combinazione VMP nella Persona_4 fase iniziale della patologia (sussistente, come detto, nel giugno 2013) avrebbe probabilmente consentito la sopravvivenza del paziente a 48 mesi;
b) chiarito che, in riferimento alle comorbidità di , la Persona_1 sopravvivenza stimata a 10 anni in presenza del MM risulta pari allo 0% (cfr. pagg. 4 e 5 dell'integrazione della seconda perizia).
Così sintetizzate le risultanze di tutte le indagini tecnico-specialistiche, in aderenza ad esse, è possibile affermare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la condotta omissiva colposa dei sanitari del
IN ha provocato, in danno di , sia un accorciamento delle prospettive di vita, che un Persona_1 peggioramento della qualità delle stesse.
Nel dettaglio, è possibile discorrere di riduzione della vita dato che un paziente in analoghe condizioni (per età e comorbidità) di regola (nel 64% dei casi) raggiunge i 48 mesi di sopravvivenza se curato nello stadio iniziale della malattia con la terapia di combinazione VMP. Ne consegue che, essendo il deceduto in Pt_2 data 10/12/2015 (e, dunque, 30 mesi e 7 giorni dall'omessa diagnosi, da considerarsi presumibilmente, secondo i dati a disposizione, anche data di insorgenza della malattia), anziché in data 03/06/2017 (48 mesi dall'omessa diagnosi), egli ha subito una riduzione della durata della sua vita pari ad 1 anno 5 mesi e 24 giorni. Ed è bene sottolineare che si può ritenere che il mancato raggiungimento dei 48 mesi di sopravvivenza dipenda proprio dalla condotta colposa dei sanitari, perché, secondo i dati a disposizione della comunità scientifica, questo stesso risultato è ottenibile da un paziente fragile che inizia la chemioterapia nella fase avanzata del MM (come fatto, appunto, dal ) soltanto nel 35% dei casi. E, Pt_2 come visto, le risultanze della consulenza tecnica hanno confermato che tale legge probabilistica può trovare applicazione, alla luce delle evidenze specifiche dell'istruttoria, anche nella controversia in esame.
È stato, altresì, riscontrato un peggioramento della qualità della vita residua del , perché, come già Pt_2 acclarato, in presenza di una diagnosi tempestiva egli avrebbe potuto godere, in quanto paziente riconducibile allo stadio ISS I o al massimo II della malattia (cui è associato un danno biologico del 40%), di un periodo di 20 mesi libero da progressione (al contrario di quanto accade per i pazienti di cui allo stadio ISS III, per cui il periodo di stabilizzazione è mediamente di 14.4 mesi). Essendo stato, invece, colpevolmente ritardato il riconoscimento della forma tumorale sviluppatasi nel , quest'ultimo ha Pt_2 vissuto un periodo di soli 14 mesi libero dall'evoluzione negativa della malattia verso lo stadio ISS III (cui è associato, di contro, un danno biologico pari al 80%); di conseguenza, egli ha vissuto, con le conseguenze negative associate al punto più estremo della malattia, 6 mesi in più di quello che avrebbe dovuto fare se pagina 17 di 28 non fosse stata omessa la doverosa diagnosi, con un danno biologico aggiuntivo, in quei mesi, del 40% rispetto a quello che avrebbe avuto nell'ipotesi di una corretta assistenza da parte dei sanitari, poiché in tale ultima evenienza avrebbe riportato, per quegli stessi mesi, un danno biologico inferiore (pari al 40%, e non al 80%).
A questo punto, al fine di pronunciarsi sulle domande risarcitorie formulate iure proprio e iure successionis dagli eredi , occorre necessariamente soffermarsi sullo stato delle riflessioni della giurisprudenza di Pt_2 legittimità in tema di risarcibilità del “danno da morte anticipata dipendente dall'errore medico” (cfr. da ultimo Cass. n. 26851/2023 e Cass. n. 21415/2024). Part Nel caso in esame, infatti, differentemente da quanto affermato dalla difesa dell' è oggetto di analisi un caso di morte anticipata dipendente da errore medico, avendo la Suprema Corte più volte affermato che qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta;
a nulla rileva l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass.,
11/11/2019, n. 28986, Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037).
Ciò posto, per agevolare l'individuazione e la differenziazione delle eventuali poste risarcitorie invocabili dal danneggiato (ancora in vita al momento della decisione) o dagli eredi, iure successionis, in caso di decesso anticipato dell'avente diritto, la Corte di Cassazione (Cass. n. 26851/2023 già citata) ha proceduto ad una ricognizione delle possibili situazioni che possono venire all'attenzione del giudice del merito. Ha, così, distinto tre ipotesi:
1. la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi;
2. la vittima è ancora vivente al momento della decisione;
3. la vittima, vivente al momento dell'introduzione della lite, muore in pendenza di giudizio (come nel caso in esame).
Per l'ipotesi n. 1, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità afferma che non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure hereditatis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (cfr. anche Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018 e Cass., Sez. U., n. 15350 del
2015). È, quindi, possibile discorrere di “danno da perdita anticipata della vita” solo con riferimento al pagina 18 di 28 diritto iure proprio degli eredi, definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto o da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, chiaramente correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto.
Esso consiste, più precisamente, nel danno – non per non essere guarito ma – per non aver avuto, a causa dell'errore medico (ad es. un'omessa diagnosi), una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato. L'accertamento sull'imputabilità di tale danno alla condotta colposa dei sanitari deve essere effettuato secondo il criterio del “più probabile che non” ed avrà ad oggetto un pregiudizio non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (in conformità all'insegnamento offerto da Cass., Sez. Un., n.
15350/2015). In tale ipotesi, comunque, l'evento di danno è rappresentato non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pure in epoca successiva, per la pregressa patologia (cfr. anche Cass. n. 28993/2019).
Nell'evenienza sub 1) (paziente già deceduto al momento dell'instaurazione della lite), sono, quindi, risarcibili iure hereditario (sempre che allegati e provati) esclusivamente “il danno biologico differenziale” (da peggiore qualità oggettiva della vita effettivamente vissuta) e il “danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte” (questo predicabile soltanto a far data dall'eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita) e sempre che sia ravvisabile un rapporto di causalità, secondo “il più probabile che non”, tra la condotta del medico e la perdita anticipata della vita del paziente (anticipazione determinata nell'an e nel quantum). È, dunque, necessario che l'evento morte del paziente, verificatosi in data x, si sarebbe verificato, in assenza dell'errore medico, dopo il tempo (certo) x+y, dove y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto, in tutti i suoi aspetti (morali e dinamico-relazionali), intesi tanto sotto il profilo dell'eventuale consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita, quanto sotto quella dell'invalidità permanente differenziale (cioè la differenza tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle migliori che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia).
In mancanza del nesso di causalità tra errore medico e perdita anticipata della vita, gli eredi potranno al più evocare, sempre se allegato e provato, il “danno da perdita della possibilità di vivere più a lungo”
(possibilità non determinata né nell'an né nel quantum); quest'ultimo, in termini semplificati, si qualifica come un danno da perdita di chance di sopravvivenza, il cui accertamento richiede la verifica del nesso di causa tra la malpractice medica e la perdita di chance ed è, quindi, la possibilità perduta (e non la perdita anticipata della vita) a costituire l'evento di danno (cfr. Cass., n. 15991 del 2011; Cass., n. 5641 del 2018;
Cass., n. 28993 del 2019; più di recente, Cass., 26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022, n. 2261), essendovi incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere. Questa perdita della chance di sopravvivenza dovrà essere risarcita equitativamente e, dunque, non sarà parametrabile né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico pagina 19 di 28 temporaneo. In nessun caso, però, sarà risarcibile iure successionis un “danno da perdita anticipata della vita” che vada a compensare il defunto del periodo di vita non vissuta.
Venendo all'ipotesi sub 2) (vittima vivente al momento della decisione), i danni liquidabili non divergono morfologicamente da quelli indicati sub 1), se non per il fatto che sarà il paziente stesso, ancora in vita, ad invocarne il risarcimento: questi potrà, dunque, se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, pretendere il risarcimento del danno da perdita della chance di sopravvivenza, ricorrendone i presupposti;
se, invece, è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico anticiperà la morte, sarà risarcibile il danno biologico differenziale da peggiore qualità della vita e il danno morale da futura morte anticipata (in questo caso sicuramente predicabile essendo il paziente ancora in vita).
Per quanto attiene, infine, all'ipotesi sub 3) (vittima morta in pendenza della decisione), anche in questo caso (cfr. anche Cass. n. 5641/2018): a) se è certo che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell'ipotesi di risarcibilità iure hereditatis del danno biologico differenziale e del danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente (ma mai del danno da perdita anticipata della vita, liquidabile solo iure proprio agli eredi); b) se è incerto che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, sarà indennizzabile, ricorrendone i presupposti, il danno da perdita delle chance di sopravvivenza.
Tanto chiarito, la sentenza della Cassazione n. 26851/2023 è rilevante anche per l'affermazione del principio secondo il quale, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato la morte anticipata del paziente (come nel caso in esame), la morte stessa diviene, di regola, assorbente rispetto ad ogni considerazione circa la risarcibilità di una perdita di chance future.
In definitiva, mutuando la terminologia chiara congegnata dalla Corte di Cassazione:
a. vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazione, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico rappresenta un danno biologico differenziale;
b. nel contempo, trascorrere questi ultimi tempi con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla ridotta durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;
c. perdere la mera possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico è un danno da perdita di chance;
d. la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, quale che sia la durata del segmento di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare.
A questo punto è possibile esaminare le domande avanzate iure successionis dagli eredi di . Persona_1 pagina 20 di 28 Innanzitutto, preme rilevare che , e sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 effettivamente eredi di e, per tale motivo, legittimati a chiedere la liquidazione dei danni da Persona_1 questi subiti, come confermato dallo stato di famiglia integrale e dal certificato di morte e dalla circostanza per cui il de cuius è dipartito senza lasciare testamento, risultando così l'eredità devoluta agli eredi legittimi.
In aderenza alle coordinate ermeneutiche sopra tracciate e in conformità alle risultanze istruttorie già evidenziate, risultano risarcibili, iure hereditatis, sia il danno biologico differenziale che il danno morale, vale a dire sia il pregiudizio dinamico-relazionale da peggior qualità della vita causata dal ritardo nelle cure somministrate al in conseguenza dell'omessa diagnosi dei sanitari del IN, che la sofferenza Pt_2 interiore da questi patita per effetto dell'acquisita consapevolezza circa la subita riduzione delle aspettative di vita in conseguenza dell'errore medico sopra evidenziato.
In accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale, comunemente utilizzate nella prassi giuridica e medico-legale, il Dr. ha ritenuto che quanto obiettivato nel caso in esame sia esitato in un Persona_4 danno differenziale risarcibile del 40%; si rammenti, però, che il perito ha delimitato il periodo di effettiva insorgenza di tale forma di danno ai soli 6 mesi che il avrebbe potuto vivere, in presenza di una Pt_2 tempestiva diagnosi, con pregiudizi dinamico-relazionali pari al 40% e che, invece, a causa della malpractice medica, ha vissuto con una situazione complessivamente riconducibile al 80% di invalidità permanente.
Per tali ragioni, è necessario fare riferimento, sia pure analogicamente, alle Tabelle di Milano 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza.
Pertanto, tenuto conto che il ha sofferto, a causa dell'omissione dei medici, un peggioramento della Pt_2 qualità della sua vita per complessivi 6 mesi, sono da liquidare agli eredi € 16.188,00 a titolo di danno biologico differenziale, comprensivo anche del pregiudizio morale sofferto da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte. In particolare, dalla somma di € 24.191,50 – liquidabile se fossero stati riconosciuti 80 punti (considerato che l'importo di € 48.383,00 da riconoscersi per il primo anno va dimezzato, dato che il peggioramento della qualità della vita è circoscritto soltanto a metà anno) – va sottratta la somma di € 8.003,50 (anche qui considerato che l'importo di € 16.007 da riconoscersi per il primo anno, a fronte di menomazioni valevoli il 40%, deve essere dimezzato), che rappresenta il controvalore delle lesioni che si sarebbero comunque verificate a carico del anche in assenza Pt_2 dell'errore medico.
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento di una voce di danno non patrimoniale sub specie di personalizzazione diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta nella precedente liquidazione. In merito si osserva come debba farsi applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. ex multis
Cass. n. 1037/2024), per cui il risarcimento così quantificato può subire variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque pagina 21 di 28 accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico relazionale (principio espresso già da Cass. n. 20795/2018, Cass. n. 14364/2019 e prima ancora dalle sentenze gemelle della
Cass., Sez. Un., nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008, cui questo Giudice aderisce con convinzione).
Più di recente, la tesi è stata confermato dall'ordinanza n. 31681/2024 della Suprema Corte, a mente della quale “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (cfr. altresì Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass.
11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
In forza di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta. Difatti, considerata l'entità del danno subito, valutate le conseguenze individuate dal CTU, queste si rilevano “ordinarie”, cioè pregiudizi che qualunque vittima di pari età e con lesioni analoghe normalmente subirebbe e, comunque, già ricomprese nel danno biologico differenziale riconosciuto dal perito nella misura del 40%.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno non essendo nulla convincentemente stato allegato e provato in merito in questa sede.
Gli intervenienti domandavano, inoltre, il risarcimento di un danno, sofferto iure proprio, nella qualità di coniuge ( e di figli ( e ) di . Più nello Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Persona_1 specifico, al di là delle etichette utilizzate, chiedevano la condanna dei sanitari al risarcimento, in via principale, per la lesione del vincolo parentale e, in via subordinata, per “la perdita di possibilità favorevoli di guarigione e/o maggiore durata e qualità della vita”. Deve, dunque, ritenersi che gli stessi abbiano agito per il riconoscimento, in via prioritaria, di quello che la giurisprudenza di legittimità definisce “danno da perdita del rapporto parentale” e, in via subordinata, del “danno da perdita anticipata della vita del parente”, sopra individuato come il pregiudizio subito direttamente dal congiunto a causa del minor tempo vissuto con l'affetto familiare;
in altri termini, un pregiudizio da impossibilità di fruire del valore biologico relazionale residuo che avrebbe potuto, in assenza dell'errore medico, apportare il proprio caro, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto da quest'ultimo.
Orbene, l'istanza presentata in via principale è sicuramente da rigettare, poiché non è possibile, alla luce delle istanze istruttorie, ritenere che nel caso de quo la perdita del rapporto parentale sia da ascrivere alla condotta colposa del medico. È, difatti, evidente che la morte sia stata causata dalla patologia tumorale e che, anche in presenza di una corretta diagnosi da parte dei sanitari, l'exitus si sarebbe, purtroppo, ugualmente verificato. pagina 22 di 28 La domanda formulata in via subordinata è, invece, meritevole di essere approfondita.
Tale istanza necessita, tuttavia, una verifica preliminare in ordine alla effettiva titolarità attiva quale riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ed allora, in atti sussiste la prova del rapporto parentale con il de cuius, dal momento che la documentazione prodotta dagli intervenienti dimostra che e Pt_2 Pt_3 [...]
erano figli del compianto , mentre ne era la moglie (cfr. Pt_4 Persona_1 Parte_1 certificato di stato di famiglia integrale e certificato di morte qualità non contestata da parte convenuta cfr note 3/3/2016).
Ebbene, l'azione esperita è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale e dinamico-relazionale. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La Giurisprudenza di legittimità ha specificato, infatti, che la facoltà di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta allegazione e prova. Difatti, in tema di perdita del rapporto parentale, con principi valevoli mutatis mutandis anche per la perdita anticipata della vita, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr Cass. 21230/2016
Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass 21230/2016n.
21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018.).
Tuttavia, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio e in quello tra coniugi, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva. La Suprema Corte (con principi applicabili anche alla tipologia di danno in esame) ha, infatti, affermato che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione.” (cfr. Cass. n.
9010/2022; conf. da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5769 del 04/03/2024 Rv. 670338 – 01; v. altresì
Cass. 15/02/2018, n.3767, Cass.15/07/2022, n. 22397, Cass. 30/08/2022, n.25541, e, già, Cass.
16/03/2012, n.4253).
pagina 23 di 28 Per tutto quanto innanzi posto, la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita anticipata del rapporto parentale, spiegata dalla moglie e dai figli di , è fondata e deve essere accolta con i Persona_1 limiti di seguito indicati.
Come dimostrato dalla perizia medico-legale, è possibile affermare che il , in presenza di una Pt_2 tempestiva diagnosi di MM, sarebbe potuto sopravvivere, secondo il criterio del più probabile che non, sino a 48 mesi (arrivando così al 03/06/2017). Essendo, al contrario, egli deceduto in data 10/12/2015, deve ritenersi che lo stesso abbia subito una riduzione della durata della sua vita pari ad 1 anno, 5 mesi e 24 giorni. I suoi congiunti hanno, così, sofferto un pregiudizio consistente nel non aver potuto godere dell'affetto del proprio caro per quel periodo di tempo (pari ad 1 anno, 5 mesi e 24 giorni) che egli non ha potuto vivere a causa della tardività dell'inizio delle cure.
In mancanza di tabelle giudiziali dedicate al danno da perdita anticipata del rapporto parentale, la scrivente ritiene opportuno, per procedere ad una liquidazione equitativa del suddetto danno, richiamare, per analogia, le tabelle milanesi 2024 dedicate al danno da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto, adattando e calibrando le stesse al caso concreto, per quanto dedotto e provato (come suggerito, dal resto, dalle suddette tabelle, pag. 89, per il diverso “danno da grave lesione del rapporto parentale”).
Esaminando i parametri in esse evidenziati, per quanto riguarda quello della convivenza: non è presente documentazione relativa alla residenza del de cuius in vita (né di alcuno dei ricorrenti); per l'effetto nessun punto per tale parametro può essere attribuito.
In relazione al parametro della residualità affettiva: la famiglia è ancora composta da 1 genitore e 3 figli, con conseguente attribuibilità di zero punti per tale voce tabellare.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” (punto E delle tabelle milanesi e per il quale è prevista la attribuibilità di un massimo di 30 punti) si osserva che i ricorrenti non hanno allegato alcuno specifico elemento (es. frequentazione/contatti, condivisione festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica) per dettagliare la sofferenza interiore patita e/o lo stravolgimento delle loro vite;
per l'effetto, per tale voce tabellare è possibile attribuire in via presuntiva in base ai precedenti parametri per ciascuno dei figli 10 punti e per la moglie 15 punti (in considerazione dell'elevata durata del matrimonio con il de cuius).
In base agli elementi valutativi innanzi esplicitati ed in applicazione dei richiamati criteri tabellari, per
(coniuge non separato) sono configurabili punti 39, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_1 primaria al momento della condotta medica (73); 12 per l'età dell'istante (74); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di più di tre superstiti del nucleo familiare originario;
15 per la qualità ed intensità della relazione pagina 24 di 28 affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 39, il risarcimento spettante ad a titolo di eventuale danno parentale sarebbe di € 152.529,00. Parte_1
Per quanto concerne (figlia) sono configurabili punti 42, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_2 primaria al momento della condotta medica (73); 20 per l'età dell'istante (46); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di più di tre superstiti del nucleo familiare originario;
10 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 42, il risarcimento spettante ad a titolo di eventuale danno parentale sarebbe di € 164.262,00. Parte_2
Per quanto concerne (figlio) sono configurabili punti 42, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_3 primaria al momento della condotta medica (73); 20 per l'età dell'istante (44); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di più di tre superstiti del nucleo familiare originario;
10 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 42, il risarcimento spettante a a titolo di eventuale danno parentale sarebbe di € 164.262,00. Parte_3
Infine, in relazione a (figlio) sono configurabili punti 44, di cui: 12 per l'età della vittima Parte_4 primaria (73); 22 per l'età dell'istante (39); 0 per la convivenza;
0 per la presenza di più di tre superstiti del nucleo familiare originario;
10 per la qualità ed intensità della relazione affettiva. Considerato, dunque, il valore del punto base (€ 3.911,00), da moltiplicarsi per 44, il risarcimento spettante a a titolo Parte_4 di eventuale danno parentale sarebbe di € 172.084,00.
Considerato, però, che qui viene in gioco un danno da perdita anticipata della vita del congiunto (e non da perdita del rapporto parentale che si sarebbe comunque verificata nel breve), risulta opportuno modulare i predetti importi in maniera tale da far sì che sia compensata unicamente la perdita sofferta per aver visto prematuramente morire il proprio congiunto a causa del ritardo diagnostico imputabile ai sanitari. Per fare ciò, in applicazione dell'art. 1226 c.c., appare corretto liquidare il 10% delle somme sopra individuate, in considerazione del fatto che la morte del congiunto è stata anticipata di 1 anno 5 mesi e 24 giorni.
In definitiva, dovrebbe riconoscersi, iure proprio, in favore di l'importo di € 15.252,90, in Parte_1 favore di e l'importo di € 16.426,20 ciascuno e in favore di l'importo Pt_2 Parte_3 Parte_4 di € 17.208,40.
All'esito della liquidazione dei danni, dunque, l' dovrebbe essere condannata a pagare agli Controparte_2 attori-intervenienti complessivi € 81.501,70, così da ristorare i danni da questi fatti valere sia nella qualità di eredi di , che in proprio. Persona_1
Tale affermazione deve essere, però, coordinata con il dictum delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 30174/2011), a mente del quale: a) “La norma di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, pagina 25 di 28 quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti”; b) “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.” (cfr. conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
22231 del 20/10/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23418 del 17/11/2016; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25980 del 24/09/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7094 del 03/03/2022).
Orbene, nel caso in esame, e la hanno stipulato con gli Controparte_1 Controparte_3 eredi una transazione da qualificarsi, senza ombra di dubbio, pro quota, poiché con la stessa hanno Pt_2 definito unicamente le loro posizioni: a fronte della rinuncia degli odierni attori-intervenienti ai diritti iure proprio e iure hereditatis fatti valere nel presente giudizio, rinuncia espressamente limitata nei confronti dei predetti convenuti, il medico e la società assicurativa hanno versato € 45.000,00 in favore di parte attrice
(nel dettaglio, € 15.000,00 alla ed € 10.000,00 a ciascun figlio), oltre spese legali ed € 5.000,00 in Parte_1 favore dell'Avv. Nicola Pelosi.
Ciò posto, la ripartizione delle quote di responsabilità tra i condebitori in solido deve avvenire conformemente alle conclusioni del primo perito sul punto – ritenute quanto alla ripartizione delle responsabilità dalla scrivente coerenti, chiare e condivisibili – sicché deve riconoscersi la seguente gradazione di responsabilità: a) 80% in capo alla;
b) 20% in capo alla dottoressa . Parte_5 CP_1
Ne consegue che la (e per essa la ha versato una somma superiore (€ 45.000,00) CP_1 Controparte_3 alla sua quota ideale di debito (corrispondente ad € 16.300,34, somma che rappresenta il 20% del debito intero pari ad € 81.501,70). Di talché, in applicazione dell'indirizzo nomofilattico sopra richiamato, il residuo debito gravante sull' deve ridursi in maniera corrispondente all'importo pagato in Controparte_2 più dalla condebitrice;
l' va, quindi, condannata al pagamento di complessivi € 36.501,70, Controparte_2 di cui, per rispettare le proporzioni prima descritte, € 7.254,29 in favore complessivamente degli attori nella qualità di eredi di , € 6.832,72 in favore di € 7.354,92 ciascuno in favore Persona_1 Parte_1 di e ed, infine, € 7.705,85 in favore di . Pt_2 Parte_3 Parte_4
Poiché, infine, il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez.
U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del pagina 26 di 28 10/10/2014; più di recente Cass., sentenza n. 2037/2019). In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione della II tabella, III fascia del D.M. 55/2014 ponendole a carico dell' , con attribuzione all'Avv. Nicola Pelosi, Controparte_2 dichiaratosi antistatario. Sul punto, occorre precisare che il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (cfr. Cass. n. 10367/2024).
È proprio in virtù di ciò che lo scaglione di riferimento per la liquidazione degli onorari dell'Avv. Pelosi è il n. 3 (da € 5.201 a € 26.000), dato che la condanna autonoma e distinta di importo più elevato ottenuta da uno degli attori è pari ad € 7.705,85.
Su tale somma, però, pari al compenso che si sarebbe dovuto liquidare per una sola parte, va riconosciuto ex art. 4 co. 2 d.m. n. 55/2014 un aumento del 30%, poiché l'avvocato ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale, le quali, inoltre, vantavano pretese tra loro parzialmente differenti in fatto e in diritto (cfr. ancora Cass. n. 10367/2024);
Anche le spese di CTU e delle integrazioni di perizia vanno poste a carico della soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia promossa come in narrativa, ogni ulteriore istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere tra gli attori-intervenienti, e Controparte_1
l' spese compensate tra gli stessi;
Controparte_3
• Accoglie la domanda di parte attrice ed interveniente nei limiti di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 Pt_2
, e , tutti nella qualità di eredi di , della somma
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
pagina 27 di 28 di € 7.254,29; su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (03/06/2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Accoglie la domanda di parte attrice ed interveniente nei limiti di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di in proprio Controparte_2 Parte_1 della somma di € 6.832,72, in favore di e di in proprio della somma Parte_2 Parte_3 di € 7.354,92 ciascuno e in favore di in proprio della somma di € 7.705,85; su tali Parte_4 somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (03/06/2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2 Parte_1
, e , in proprio e quali eredi di , spese Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1 che liquida in complessivi € 6.600,10 per compensi professionali oltre € 786,00 per spese vive, spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuti, come per legge, con attribuzione all'Avv. Nicola
Pelosi, dichiaratosi antistatario;
• Pone tutte le spese di CTU definitivamente a carico dell' . Controparte_2
Napoli, 26/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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