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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6339/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FERRAZZO MARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FERRAZZO MARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 03/05/2008 da Parte_1
(n. a OB (TV) il 02/08/1976) e (n. a AN
[...] Parte_2
DONÀ DI PIAVE (VE) il 14/05/1977), trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AN BIAGIO DI CALLALTA alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i coniugi, che concorderanno Persona_1 Persona_2
il progetto educativo e formativo e collaboreranno per la sua at¬tuazione, oltre che nei compiti di mantenimento e cura dei minori.
2) I figli minori vengono collocati prevalentemente presso la madre, nell'abitazione di pro¬prietà esclusiva di quest'ultima, sita a Ponte di Piave (TV) in Via Jesolo n. 15. Entrambi i ge¬nitori manterranno con i figli una frequentazione assidua, cercando di essere presenti anche nei giorni in cui non potranno incontrarli personalmente, attraverso telefonate e/o in altri
2 modi via via concordati. I contatti telefonici avverranno preferibilmente tra le 19.30 e le 20.30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
3) La casa familiare sita a Eraclea (VE), Via don Bruno Trento n. 29 (già via Giovanni XXIII n. 73/a) di proprietà esclusiva del signor viene assegnata allo stesso, che continuerà a risiedervi. Pt_2
4) Salvo diversi accordi dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrasco¬lastici dei minori, i tempi e le modalità di permanenza dei figli con ciascun genitore seguiran¬no il seguente calendario:
A. Periodo infrasettimanale e fine settimana:
I figli trascorreranno con il padre non collocatario un fine settimana alternato dal venerdì sera alla domenica sera o al lunedì mattina a seconda delle contingenze. Compatibilmente con gli orari di lavoro del genitore, trascorreranno con il padre altresì un giorno infrasettimanale, con pernotto, dal giovedì sera al venerdì sera. I trasporti da e per la casa coniugale e/o la scuola, salvo esigenze particolari, saranno a cura della madre.
B. Festività natalizie e pasquali e vacanze estive:
I coniugi di anno in anno si alterneranno le vacanze natalizie e pasquali cosicché se un anno i figli avranno passato il Natale con la madre, passeranno la Pasqua con il padre e viceversa. La signora terrà con sé i figli per due settimane Parte_1
d'estate e lo stesso farà il signor nel rispetto degli impegni scolastici degli stessi. Il periodo di vacanze estive sarà Pt_3
concor¬dato entro il 31 maggio salvo altre necessità. Nel caso fosse impossibile trovare un accordo fra i coniugi, sarà la signora negli anni pari ed il signor negli anni dispari a decidere il proprio periodo e l'altro genitore si Parte_1 Pt_2
adeguerà alle scelte del primo, rispettando gli impegni scolastici dei ragazzi.
C. Altre festività:
Per tutte le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.) se cadono all'interno della settimana, nei giorni di lunedì o venerdì, possono aggiungersi al wee¬kend dei genitori, in caso contrario le festività verranno alternate.
Nei periodi di vacanza, sarà sospesa l'alternanza prevista al punto A ma saranno mantenuti i contatti telefonici, agli orari indicati al punto 2.
Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso con riferimento al rapporto geni¬tori-figli, le parti si impegnano a concordare una soluzione nell'interesse dei figli.
3 5) Considerata la situazione reddituale e gli oneri documentati dalle parti, il signor verserà alla signora Pt_2 Parte_1
la somma mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mante¬nimento dei figli Giulia e (in ragione di € 350,00 Per_2
per ciascun figlio). Detta somma, che sarà automaticamente rivalutata annualmente in base agli indici Istat, verrà versata entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente personale della signora alle coordi¬nate già note al signor Parte_1
Si precisa che, secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Treviso e relativo all'individuazione delle spese per Pt_2
la prole, sono comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario e così come sopra quantificato: vitto, abbiglia¬mento, contributo per le spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, uscite didattiche giornaliere, mensa scolastica, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto (motorino, mini-car ecc.) quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
del cel¬lulare quando sia stato acquistato per i figli su decisione Per_3
concorde dei genitori.
6) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, indi¬viduate secondo il Protocollo Pt_2
approvato dal Tribunale di Treviso e relativo all'individuazione delle spese per la prole, che includono: spese di organizzazione familiare: baby sitter;
spese scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie), rette tasse e iscrizioni a scuole private, spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e pri¬vate, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola di durata superiore alla giornata che andranno preventivamente con¬cordate tra i genitori, prescuola e doposcuola;
corsi di lingua e attività artistica /es. musica, di¬segno, pittura) e corsi di informatica, centri estivi, attività scoutistica e similare, viaggi di istruzione, vacanze autonome senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto); spese mediche: spese per inter¬venti chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sa¬nitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi chimiche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore ad Euro 50,00 mensili;
ciclic di cure psicoterapeutiche, logopediche, fisioterapiche, termali
(e simili). Si considerano spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previsa concertazione: iscrizioni,
4 assi¬curazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici già frequentati nel corso della con-vivenza matrimoniale, libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno, spese di trasporto extraurbano, acquisto di farmaci ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese odontoiatriche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, ef¬fettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde, spese relative ad un'uni¬ca attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta dell'altro, deve manifestare un motivato dissen¬so per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
Qualora non venga raccolto il ne¬cessario consenso ove richiesto, la spesa non andrà rimborsata dall'altro genitore per la quota di sua spettanza. Il genitore che ha anticipato per intero la spesa straordinaria ne chiederà all'altro la rifusione ogni tre mesi ed, ove richiesto, esibirà la pezza giustificativa.
7) L'assegno unico verrà suddiviso tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, in ragione dell'affidamento condiviso dei figli minori.
8) In ragione della complessiva situazione economica in cui versano i coniugi e della loro ca¬pacità reddituale, nulla è previsto a titolo di contributo al loro mantenimento.
9) Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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