Sentenza 2 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2004, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Franco - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TIRELLI FR - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA COSENZA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difenda ope legis;
- ricorrente -
contro
OMEGA. INFORMEZ SNC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 631/00 del Giudice di pace di COSENZA, depositata il 23/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. FELICETTI FR;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La OMEGA INFOPMBZ s.n.c. di NO FR, con ricorso notificato in data 15 giugno 2000, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Cosenza avverso un'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Cosenza, relativa ad una violazione del codice della strada, perché emessa oltre il termine previsto dall'art. 204 del codice della strada. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 23 novembre 2000, accoglieva l'opposizione. Avverso la sentenza ricorre a questa Corte il Prefetto di Cosenza con ricorso notificato il 8 gennaio 2000, formulando un unico motivo di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada e 18 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, commi 3 e 5 c.p.c.. Si deduce al riguardo che il Giudice di pace aveva accolto il ricorso per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 204 del codice della strada, ma al procedimento in questione doveva essere applicato il termine di 180 giorni - essendo stato il ricorso al Prefetto presentato il 17 novembre 1999 - al quale dovevano aggiungersi ulteriori 30 giorni, entro i quali l'organo accertatore era tenuto a trasmettere al Prefetto il ricorso con il verbale di accertamento e le controdeduzioni. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso al Prefetto presentato il 17 novembre 1999 e l'ordinanza-ingiunzione emessa il 7 febbraio 2000, essa era stata emessa entro il termine su detto.
2 Il Giudice di pace ha affermato nella sentenza che l'ordinanza ingiunzione opposta fu emessa il 7 febbraio 2000 e quindi oltre il termine (di novanta giorni) cui agli artt. 203 e 204 del codice della strada, poiché il ricorso al Prefetto fu presentato il 17 novembre 1999.
Al riguardo questa Corte ha affermato, con giurisprudenza ormai consolidata, che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Casa. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n, 9447; 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 (nel testo di cui all'art. 106 del d.lgslv. n. 360 del 1993) vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di novanta giorni (Cass. 2S febbraio 1998, n. 2064), a meno che l'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). Con decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 fu portato a centoottanta giorni. Tale decreto legge non fu convertito, ma con legge 23 dicembre 1999, n. 488, fu confermato il termine di centoottanta giorni e furono dichiarati validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 391 del 1999. Dalla sentenza impugnata risulta, come si è detto, che il ricorso al Prefetto fu presentato dall'opponente in data 17 novembre 1999, mentre l'ordinanza-ingiunzione fu emessa in data 7 febbraio 2000. Il Giudice di pace la ha ritenuta illegittima perché emanata dopo il decorso del termine di legge (di novanta giorni) previsto dagli artt. 203 e 204 del codice della strada, senza tenere conto che, prima della scadenza di tale termine, erano intervenuti ad aumentarlo a centoottanta giorni (oltre, in mancanza della prova sopra indicata, i trenta previsti dall'art. 203), prima il d.l. n. 391 del 1999 - i cui effetti sono stati fatti salvi, ancorché non sia stato convertito - e poi l'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che a sua volta ha portato parimenti il termine a centoottanta giorni (oltre ai trenta previsti dall'art. 203 del codice della strada). Vero è che nel ricorso non si deduce espressamente la violazione della legge n. 488 del 1999, ma solo del d.l. n. 391 del 1999, tuttavia la censura risulta chiaramente formulata e involge l'erronea applicazione, da parte del Giudice di pace, di un termine non più vigente all'epoca in cui il ricorso al prefetto fu proposto e l'ordinanza-ingiunzione emessa. Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo il quale la disposizione dall'art. 366, n. 4, c.p.c., va interpretata nel senso che l'indicazione delle norme di diritto che si intendono violate è richiesta al solo fine di chiarire il contenuto dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, e pertanto, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, come nel caso di specie, il profilo sostanziale dell'atto deve prevalere su quello formale, sicché l'omessa o erronea indicazione della norme di diritto viene a perdere ogni rilevanza (da ultimo Cass. 11 gennaio 2001, n. 299; 9 ottobre 1998, n. 10015; 16 settembre 1998, n. 9252). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza cassata. Vertendo l'opposizione unicamente sul mancato rispetto del termine previsto dall'art. 204 del codice della strada, essendo stata l'ordinanza-ingiunzione emessa nel rispetto di tale termine, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell'opposizione e - non essendosi l'Amministrazione costituita nel giudizio di primo grado - la condanna dell'opponente alle spese del solo giudizio di Cassazione, che si liquidano nella misura di euro duecentocinquanta per onorari, oltre le spese prenotate e prenotando a debito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito rigetta l'opposizione e condanna la OMEGA IHFORMEZ s.n.c. di NO FR alle spese del giudizio di Cassazione che liquida nella misura di euro duecentocinquanta per onorari, oltre le spese prenotate e prenotando a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004