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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 457/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...], residente a Parte_1
Trento in via Marighetto n. 96, C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente in Parte_2
OL, in via Filos n. 8, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Patrizia Galvagni (C.F. , CodiceFiscale_3
pec: fax: 0461 1730299) del Foro di Trento, e nello Email_1
studio di questa domiciliati, corrente in Piazza Vicenza, n. 8 - 38122 Trento, giusta procura in calce al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19 marzo 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 21.08.1993, a Trento, come da estratto di matrimonio N. 116, P. 2, S. C, Uff. 1, anno 1993; che, dalla loro unione, era nato il figlio , in data 25.07.1997; che la loro separazione consensuale era stata Persona_1
omologata dal Tribunale di Trento con decreto di omologa d.d. 05.04.2012 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2012, con decreto di omologa d.d. 5 aprile
2012, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 03.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trento in data 21.08.1993
(matrimonio trascritto nel predetto comune al N. 116, P. 2, S. C, Uff. 1, anno 1993) da Pt_1
, nato a [...] il [...] e , nata a
[...] Parte_2
OL (TN) il 2 giugno 1968; - dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 24-03-2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi