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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/04/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2802 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Mauri;
Parte_1
parte ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Mari Mauri Controparte_1
parte resistente
nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2024, si costituiva in giudizio e Parte_1 chiedeva che, a modifica della sentenza n. 518/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore,
l'assegno unico per la prole fosse fruito integralmente da sé o che, in via subordinata, fosse ripartito tra le parti nella misura del 50%. Infine, chiedeva che il resistente fosse condannato a restituire il 50% dell'assegno unico da lui percepito dal marzo dell'anno 2022.
Con memoria difensiva depositata in data 24/03/2025, si costituiva in Controparte_1 giudizio e si associava alle richieste formulate dalla ricorrente.
All'udienza del 01.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda va parzialmente accolta.
Infatti, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha previsto l'erogazione su base mensile di un assegno temporaneo per figli minori, per i nuclei familiari che non avessero già diritto all'assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e, successivamente, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, con conseguente sostituzione dell'assegno unico agli assegni familiari previsti dal decreto legislativo 13 marzo 1988 n. 69 (v. Circolare n. 34 del 28 febbraio 2022). CP_2
Le parti hanno concordato per suddividere tale assegno nella misura della metà ciascuno.
Non è possibile accogliere la domanda di condanna formulata dalla ricorrente per la restituzione degli arretrati, poiché tale domanda è inammissibile, non essendo connessa con l'oggetto tipico del presente giudizio (v. ordinanza depositata in data 04.02.2025).
Le spese di lite sono compensate alla luce dell'accoglimento parziale della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che, a modifica della sentenza n. 518/2021, l'assegno unico venga ripartito tra le parti nella misura del 50%;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire