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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6578 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 9.1.2025 e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma piazza della Libertà n. Parte_1 C.F._1
10 presso lo studio degli avv.ti Enrico Perrella e Francesco Capecci che lo rappresentano e difendono per procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in primo grado,
Appellante
CONTRO
( ), elettivamente domiciliata in Roma via Filippo Corridoni n. 19 CP_1 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Rossana Lania che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 11690/20 del Tribunale di Roma, pubblicata il 24.8.2020.
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza riportata in epigrafe Parte_1 con la quale il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda dallo stesso formulata, aveva condannato , a titolo risarcitorio, al pagamento in suo favore della somma di €. 34.540,64 CP_1 oltre interessi dalla sentenza al saldo con condanna dello stesso convenuto al ristoro delle spese legali quantificate in €.
7.000 oltre accessori di legge. Con l'appello il censurava la sentenza, chiedendone la parziale riforma, nei capi sub 2 e 3 che Pt_1 avevano rigettato le ulteriori domande relative al ristoro dei danni patrimoniali anche per gli anni 1993 e
1994, rilevando la intervenuta prescrizione del diritto e, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, per mancanza di prova al riguardo.
Con atto del 8.10.24, si costituiva , il quale contestava l'appello chiedendone il rigetto, con CP_1 condanna di spese e compensi del grado.
All'udienza cartolare del 9.1.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, per le condotte illecite attribuite al convenuto e risalenti agli anni
1993 e 1994, rilevando la prescrizione del diritto.
Sul punto l'appello censura specificatamente la violazione dell'art. 2938 cc. che vieta che detta eccezione possa essere sollevata d'ufficio.
Il motivo è fondato.
E' noto che l'eccezione di prescrizione appartenga alle eccezioni in senso stretto con la conseguenza che deve essere eccepita su istanza di parte e non può essere sollevata d'ufficio.
Nel caso concreto, ove in primo grado la causa era contumaciale, è evidente la svista del primo giudice che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto.
Pertanto, in accoglimento del motivo, la sentenza va riformata sul punto e ribadito il diritto del Pt_1 che ha dimostrato di aver effettuato i pagamenti, di vedersi restituite le somme versate al falso consulente anche negli anni 1993 e 1994.
La quantificazione di tali somme, rappresentata dall'importo carpito dal falso consulente, non è stata contestata ed è determinata in €. 136.861,08 (importo corrispondente agli originari 265 milioni di lire), cui devono aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle date dei singoli versamenti al soddisfo, trattandosi di debito di valore.
Quanto al secondo motivo relativo al rigetto della domanda attinente ai danni non patrimoniali per mancanza di prova, il rilievo è infondato e non può essere accolto.
Dovendo il danno provarsi in concreto, è mancata la prova specifica del danno sofferto.
E' evidente che incombeva sul l'onere di provare l'esistenza del danno non patrimoniale che, Pt_1 assumeva di aver subito. Il non averlo provato, non ne consente la liquidazione neppure secondo parametri equitativi.
Difatti, ancorchè si verta in campo di accertamento del danno conseguenza di un reato di danno, resta ferma la competenza del giudice civile secondo le regole proprie di tale diritto. Sicchè, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo poiché coperto da giudicato penale.
L'appello, al contrario, sul punto è generico e non fornisce ulteriori deduzioni in ordine alla prova dei danni non patrimoniali che sarebbero stati sofferti, ritenendo siano in ogni caso liquidabili equitativamente in quanto conseguenti al reato.
Sul punto, non può che condividersi la decisione del Tribunale e confermare l'assenza di prova in ordine alla esistenza del danno non patrimoniale.
Per le considerazioni innanzi esposte la sentenza va parzialmente riformata e condannato al CP_1 pagamento delle somme in favore di i €.136.861,08, quali somme dallo stesso affidategli Parte_1 fiduciariamente negli anni 1993-1994 per investimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 11690/20, in parziale accoglimento Parte_1 dell'appello e parziale riforma della sentenza, così provvede:
- condanna al pagamento nei confronti di della somma di €.136,861,08, CP_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli versamenti al soddisfo sino alla presente pronuncia, mentre sino al soddisfo saranno dovuti i soli interessi legali;
- condanna al pagamento nei confronti di elle spese del presente giudizio CP_1 Parte_1 che liquida, in €. 8.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Roma, 22.10.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino