Sentenza 24 agosto 1999
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ISSN 2385-1376 In materia di assegni non trasferibili, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ORDINATARIO esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. In caso di pagamento di un assegno, non trasferibile, al BENEFICIARIO APPARENTE indicato nel titolo e correttamente identificato tramite due documenti apparentemente regolari è sufficiente ad escludere la responsabilità della banca negoziatrice, non gravando sulla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/1999, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1999 |
Testo completo
Сс REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Вінстито боло SEZIONI UNITE CIVILI The incovequick offatte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco FAVARA Primo Presidente F.F. R.G. N. 15103/97 23010 - Presidente di Sezione Dott. Francesco AMIRANTE Cron. Dott. MassimoRatable 5 8 9 / 9 9 SU 34.12 Rep. Dott. Rafaele Ud. 08/04/99 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere GIANNANTONIO Consigliere Dott. Ettore EVANGELISTA ConsigliereDott. Stefanomaria ha pronunciato la seguente SUS A C ASSAZIONE SENTENZA CAMPIONI CIVILE sul ricorso proposto da: 58044 SOC. CONS. A R.L. "C.A.I.M. CONSORZIO ALLOGGI INFRASTRUTTURE MONTERUSCELLO S.R.L.", IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO IE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI Richiesta copia studio 85, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE FEROLA, dal Sig. per diritti L. 3000. - che la rappresenta e difende, giusta delega a margine il 25 A60 1999- IL CANCELLIERE 1999 I del ricorso;
242 ricorrente -1-
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO UFFICIO IE PER LA PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente Rilasciata copia legale al Sig. Ferde del Consiglio pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA per diritti L2000-Z 7.01.1999 DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO il 9 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
UFFICIO IE controricorrente Rilasciata copia legale al Sig. DI FALCO nonchè contro per diritti L. 1000+2/ 19071. 2000 MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE AL CANCELLIERE CIVILE;
intimato avverso la sentenza n. 3015/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 23/09/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 10000 CANCELLERIA udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
uditi gli Avvocati Raffaele FEROLA, per la ricorrente, [252828 Michele DI PACE, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per la controricorrente;
LIRE 2000 CANCELLERIA udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. AU348489 LIRE 2000 CANCELLERIA -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZ At Sig. Avy. Gen. St SVOLGIMENTO DEL PROCESSO nitusciata copiale Con convenzione del 21 settembre 1984 il Ministero per il Coordinamen- ;.. per not Carta bollata L. 40.00 to della Protezione Civile trasmise alla società Consortile Caim rappor- "12200 Dir. Copia Totale L. 5200 ti di concessione per la progettazione e realizzazione delle opere ricadenti Roma, 4 NOV 1999 nei lotti nn. 4 e 10 di Monteruscello che erano state anteriormente affida- IL CANCELLA te al Consorzio Ravennate di Produzione e Lavoro e al Consorzio ope- rativo di Produzione e Lavoro. Successivamente la società Caim promosse il giudizio arbitrale, previsto da una clausola della convenzione, per la condanna del Ministero al risar= cimento del danno che con il suo inadempimento colposo avrebbe ad es- sa cagionato. Il Ministero propose domande riconvenzionali. Il lodo con il quale il Collegio arbitrale aveva accolto parzialmente le pretese della società e respinte le istanze del Ministero fu impugnato da quest'ultimo e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 23 settembre CORTE SUPREMA CASSAZI 1996, ne ha dichiarato la nullità avendo ritenuto che la causa avrebbe do= JF IE vuto essere decisa dal Giudice amministrativo rientrando tra quelle pre= Richiesta copia stuc SAMARBUda: viste dall'art.5 della legge n. 1034 del 1971, in quanto il rapporto contro= Der giritti L. 3000 (-6 MAR 2000 verso era non di appalto ma di concessione di sola costruzione essendosi IL CANCELLIE conferito alla società Caim, oltre all'incarico della costruzione materiale delle opere, quello dell'espletamento di funzioni e attività pubbliche. Né, ad avviso della Corte, la nullità del lodo era stata sanata dall'entrata in LIRE 1500 CANCELLERIA vigore, durante il giudizio d'impugnazione, dell' art.31 bis inserito nella legge n. 104 del 1994 dal d.l.n. 101 del 1995, convertito nella legge n.216 del 1995 (per tale norma: “Ai fini della tutela giurisdizionale le conces' 0760198 sioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti”;e Le di- E723834 1 sposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie rela- tive ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vi- gore della presente legge"), perché, in caso d'assegnazione al Collegio arbitrale di cause sottratte alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordi= naria, "la legittimità del lodo non può determinarsi in base a regole giu= ridiche introdotte dopo la sua pronuncia, non rappresentando il giudizio d'impugnazione la prosecuzione naturale in fase d'appello del processo svoltosi dinanzi agli arbitri, ma essendo diretto al controllo della validi= tà della decisione da costoro emessa". La società Caim ricorre per cassazione con tre motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi del ricorso, tutti connessi, denunziandosi la violazione del d.
1.23 dicembre 1982 n.938, dell'ordinanza del Ministro della prote- zione civile n.54/fpc del 7 novembre 1983, e degli art. 5 della legge n.1034 del 1971,31 bis della legge n. 109 del 1994 e 4 del d.lgs. n. 406 del 1991 di attuazione della diretta C.E.E.n.440 deel 1989, in relazione all'art. 360 nn. 1 e 3 del codice di procedura civile,si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere con la sua sentenza la giuri= sdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e, quindi, la competenza de- gli arbitri, perché la clausola della convenzione concessoria (art.25) in base alla quale la causa era stata a costoro devoluta, costituiva espres' sione del potere straordinario che ha il Ministro di apportare deroghe con sue ordinanze ai criteri di riparto della competenza. Si aggiunge che,in ogni caso, si sarebbe dovuta dichiarare la giurisdizione del Giu= 2i dice ordinario per le seguenti ulteriori ragioni: a)-la controversia era relativa a un appalto e non a una concessione di sola costruzione non essendosi avuta traslazione di funzioni pubbliche dall'Amministrazione alla società Caim;
b)-si verteva in tema di diritti soggettivi perchè la domanda proposta dalla società era di condanna del Ministero al risarcimento del danno,e al pagamento di "corrispetti= vi, maggiori oneri, prezzi revisionati, interessi legali e moratori e rivalu= tazione", e, quindi, era applicabile l'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 (entrata in vigore quando la causa pendeva davanti alla Corte d'appel' lo) che ha equiparato le concessioni di sola costruzione agli appalti ai fini della determinazione della giurisdizione. Con il controricorso si è eccepito che la nullità per ragioni sostanziali della clausola compromissoria (devoluzione agli arbitri di una
contro
- versia in violazione della norma imperativa dell'art.5 della legge n. 1034 del 1971 che prevedeva la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie in materia di concessioni di sola costruzione) non era stata sanata dalla successiva entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 la quale aveva attribuito la giurisdizione a giudici che all'inizio della causa ne erano sforniti, perché le condizioni che rendono legittimo il lodo non possono so= sopravvenire, ma devono essere presenti al momento dell'insedia= mento del Collegio arbitrale. Il ricorso è fondato. Queste Sezioni Unite hanno già altre volte deciso che la
contro
- versia, anche nel caso in cui verta su una concessione di sola costru= 3. 1 zione (la quale si distingue dall' appalto perchè il concessionario, a differenza dell'appaltatore, è obbligato oltre al compimento dell'atti- vità materiale di costruzione dell'opera pubblica, anche all'esercizio di poteri e funzioni proprie dell'ente pubblico), rientra nella giurisdi- zione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e non in quella esclusiva del Giudice amministrativo, qualora abbia come oggetto pretese re= lative a diritti soggettivi attinenti alla fase di costruzione dell'opera. In tali pronunce (sent. sz.un.nn.8647 e 10955 del 1996; vedi anche in motivazione sz.un.nn.5299 e 10637 del 1997) si è affermato, in particolare, che "il profilo concessorio e le conseguenti implicazioni in tema di riparto della competenza giurisdizionale, concerne soltan- to la vicenda traslativa delle funzioni pubbliche inerenti all'attività organizzativa e direttiva dell' opera pubblica e non anche gli altri aspetti del rapporto tra l' Amministrazione pubblica e il privato e quelli più specificamente riguardanti l'attività di costruzione della opera pubblica per i quali s'impone la definizione in termini d'ap= palto con la conseguente devoluzione delle controversie relative al' la giurisdizione ordinaria". Nella specie la controversia concerne esclusivamente diritti sogget- tivi relativi all'attività materiale di costruzione dell' opera giacchè con la domanda proposta agli arbitri la società Caim aveva chiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno per inadempi- mento contrattuale (anomalo andamento dei lavori per fatti e cause imputabili al concedente) e al pagamento di corrispettivi ulteriori per l'esecuzione di opere aggiuntive non previste nella convenzio= ne, mentre non aveva sollevato alcuna questione riferita ad attività 4. implicanti l'attribuzione e l'esercizio di poteri e facoltà propri del- l'ente pubblico concedente. Pertanto si sarebbe dovuta dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario la quale è stata, invece, esclusa in base a considerazioni irrilevanti essendo basate sull'erroneo pre- 109T 250000 supposto che la controversia abbia come suo oggetto profili ineren- ti all'attività organizzativa e direttiva dell'opera pubblica. 450T 40000 Consegue che deve accogliersi il ricorso, dichiararsi la giurisdizio= TOT. 290000 ne del Giudice ordinario, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa alla Corte d'appello di Roma la quale provvederà anche 24SET .999 sulle spese di questo giudizio. Z I D IU P. T. M. G La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d' appello di Roma anche per provve= dere sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 8 aprile 1999. Npresidente. Il consigliere estensore. (doft.F.Favara) (dott. A. Vella) Plavang Светлистовка Depositato in Cancelleria 24 AGO. 1999 11 Collboretore di Cancellerie ёш L COLL ORATORE DI CANCELLERIA ешиле 5.