Ordinanza 22 novembre 2024
Massime • 1
I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/11/2024, n. 30184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30184 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 25796/2022 Numero sezionale 3521/2024 Numero di raccolta generale 30184/2024 Data pubblicazione 22/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dai Sigg.ri Magistrati: ORDINANZA ENRICO SCODITTI Presidente INTERLOCUTORIA - GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere RIUNIONE Ud. 24/10/2024 LINA RUBINO Consigliere CC ENZO VINCENTI Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25796/2022 R.G. proposto da: AS IO ([...]), rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con domicilio digitale indicato nella PEC avvmassimocamiciola@puntopec.it;
- ricorrente -
contro
CO ZZ ([...]), rappresentato e difeso dagli Avv. MARCO IANIGRO ([...]) e DINO ZZ ([...]) per procura allegata al controricorso, con domicilio digitale indicato nella PEC avvdinogazzani@cnfpec.it; e Numero registro generale 25796/2022 Numero sezionale 3521/2024 Numero di raccolta generale 30184/2024 FONDAZIONE della CASSA DI RISPARMIO della PROVINCIA DI Data pubblicazione 22/11/2024 MACERATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELE COFANELLI ([...]) e domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1187/2022, depositata il 23/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal dott. LUIGI LA BATTAGLIA. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'avv. AS CA, quale fideiussore del gruppo edile Lanari, propose un ricorso ex art. 700 c.p.c. nel quale asseriva che la causa della crisi di liquidità del gruppo fosse da ricercarsi nella strategia denigratoria posta in essere da FR GA (presidente della Fondazione CA) nei confronti del direttore generale della Banca delle Marche AS NI, che aveva portato alla sostituzione di quest'ultimo (dimissionario) con un nuovo management, il quale aveva, quindi, deliberato l'inopinata (e asseritamente illegittima) revoca delle linee di credito in precedenza erogate alle società facenti capo al gruppo suddetto. In relazione a tali affermazioni (che erano state poi riprese da un articolo giornalistico pubblicato sul quotidiano telematico “Cronache maceratesi”), FR GA e la Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata sporsero denuncia-querela per diffamazione. Il CA, ritenendosi calunniato da tale denuncia, propose, quindi, una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che fu rigettata dal Tribunale di Macerata sul presupposto della divergenza del relativo oggetto rispetto a quello della denuncia- querela (a tale diversità non potendo ovviare l'inammissibile mutatio 2 di 4 Numero registro generale 25796/2022 Numero sezionale 3521/2024 Numero di raccolta generale 30184/2024 libelli operata dall'attore nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, Data pubblicazione 22/11/2024 c.p.c., ratione temporis vigente). La Corte d'appello di Ancona, pur ritenendo che la domanda - così come precisata dall'attore nella memoria sopra richiamata - si mantenesse nel perimetro della medesima vicenda sostanziale evocata dall'atto introduttivo del processo, la rigettò a propria volta, ritenendo non provato l'elemento soggettivo del dolo, presupposto necessario per l'integrazione della fattispecie della calunnia. AS CA ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Hanno depositato controricorso FR GA e la Fondazione CaRiMa. Tutte e tre le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., in seno alla quale il ricorrente e la Fondazione CA hanno avanzato istanza di riunione del presente procedimento con quello recante il n. r.g. 15706/2024, originato dall'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. avverso la propria precedente sentenza, pure in questa sede impugnata.
2. Il Collegio ritiene di accedere all'istanza di riunione, tenuto conto che “i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione” (Cass., n. 21315/2022).
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la riunione, al presente, del ricorso r.g. n. 15706/2024. 3 di 4 Numero registro generale 25796/2022 Numero sezionale 3521/2024 Numero di raccolta generale 30184/2024 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Data pubblicazione 22/11/2024 civile del 24 ottobre 2024. Il Presidente ENRICO SCODITTI 4 di 4