Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1593/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5.04.2019; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1593/2017 R.G. promossa da:
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando C.F._1
(ME), via Consolare Antica n. 745, presso lo studio dell'avv. Decimo
Lo Presti che la rappresenta e difende per procura in atti;
Attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
), elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME),
[...]
Via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Benedetto Caiola, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliato in Barcellona CodiceFiscale_3
Pozzo di Gotto (ME), via Papa Giovanni XXIII n 240, presso lo studio dell'avv. Giovanni Domenico Cicala, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Convenuti -
CONCLUSIONI
1
2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e , e, sulla scorta CP_1 Parte_2
delle proprie ragioni in fatto e in diritto, chiedeva all'intestato
Tribunale di “a) ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha diritto Parte_1
ad essere risarcita dei danni non patrimoniali, derivateli dalla morte del di lei marito , verificatasi, come accertato dalla sentenza Persona_1
n. 245/2012 R.G. Sent. Tribunale di Patti, sezione penale, rito monocratico del 13.06.2012, per esclusivo fatto e colpa dei signori e CP_1 Pt_2
b) per effetto, condannare in solido i signori e
[...] CP_1
al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dalla Parte_2
signora in conseguenza della morte del di lei marito e Parte_1
dell'accertamento, disposto con la sentenza n. 245/2012 R.G. Sent.
Tribunale di Patti, sezione penale, rito monocratico del 13.06.2012, nella misura che sarà ritenuta di giustizia da codesto On.le Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria sull'intero compendio risarcitorio, dal giorno del verificarsi del sinistro e fino all'effettivo soddisfo”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12-01-2018,
instava per “1) Ritenere e dichiarare inammissibile, CP_1
improponibile e, comunque, infondato per i motivi su esposti, l'atto di citazione e le domande ivi contenute formulate nei confronti del Sig.
, e conseguentemente rigettarle e/o caducarle con qualsiasi CP_1
statuizione; 2) In subordine ed in via meramente gradata, limitare il pagamento delle somme richieste dagli attori nei limiti del giusto, dell'equo e del provato, con esclusione di ogni somma non dovuta, non pertinente e soprattutto non provata, essendo onere rigoroso di controparte non solo fornire la prova dell'an, ma altresì quella del quantum debeatur, e graduando la condanna in relazione alla responsabilità riconosciuta in capo a ciascuno dei convenuti”.
2 All'udienza di prima comparizione del 6-02-2018, il G.I. concedeva i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente, con comparsa depositata il 7 marzo 2018 e, pertanto, oltre i termini previsti dall'art. 166 c.p.c., si costituiva anche il quale chiedeva “1 - Ritenere e dichiarare la Parte_2
carenza di legittimazione del convenuto sia per non essere Parte_2
proprietario dei locali in cui è avvenuto l'infortunio ove il signor ha Pt_1
perso la vita, sia per non aver avuto la disponibilità dei medesimi, sia soprattutto per non aver commissionato i lavori a questi, e quindi per non rivestire la qualità di datore di lavoro del .
2 - In via Persona_1
subordinata, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale del
[...] in ordine all'evento infortunistico del 16.03.2007. 3 - In caso CP_2
di accoglimento delle domande attoree, limitare queste al giusto e al provato e graduare la responsabilità fra il e il . Pt_2 CP_1
Con ordinanza del 30 maggio 2021, il neodesignato G.I., “ritenuta la richiesta di assunzione di prova testimoniale, con i due testi indicati da parte attrice in citazione (pagg. 5-6) ammissibili e rilevanti ad eccezione del capitolo di prova di cui alla lettera D perché generico e afferente ad un giudizio su aspetti strettamente soggettivi non demandabile alla deposizione testimoniale”, ammetteva le prove testimoniali come in parte motiva.
Tuttavia, con successiva ordinanza del 28-01-2022, parte attrice veniva dichiarata decaduta dalla prova di cui all'ordinanza del 30-
05-2021 e la causa era rinviata all'udienza del 28 marzo 2022 e, quindi, all'udienza del 10-10-2022, all'esito della quale veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12 febbraio 2024, la causa era assunta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sennonché, con ordinanza del 2-04-2024, in accoglimento dell'istanza depositata il 27 marzo 2024 da , con la CP_1
quale questi aveva chiesto la rimessione sul ruolo istruttorio, il G.I., premettendo che “le sopravvenienze rappresentate dall'istante e l'allegata documentazione potrebbero acquisire rilevanza nel presente giudizio anche ai fini della definizione del medesimo;
Ritenuto, allora, doversi accogliere l'istanza in questione così da valutare, come richiesto
3 “nel contraddittorio delle parti, la sussistenza dei presupposti della sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento di revisione della sentenza n. 1739/2015
Reg. Sent. emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 16.12.2015, divenuta irrevocabile”, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, fissando, per il vaglio delle questioni di cui in parte motiva,
l'udienza dell'1-07-2024.
Da ultimo, all'udienza del 28 ottobre 2024, svoltasi, giusta decreto del 15-09-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e, tenuto conto dell'insussistenza dei presupposti per la chiesta sospensione del giudizio in considerazione di quanto documentato da parte attrice (vedi allegati alle note del 25-10-2024) e dallo stesso CP_1
(vedi allegati del 16-09-2024), la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano tempestivamente i rispettivi scritti conclusionali.
2. Preliminarmente alla definizione del merito della controversia, è necessario fornire talune coordinate giurisprudenziali.
Invero, nell'ordinanza del 30 maggio 2021, era stata già citata la consolidata giurisprudenza di merito in materia, come Corte
Appello Reggio di Calabria sez. I, 7/10/2020, n. 656 secondo la quale
“La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante solo in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla 'declaratoria iuris' di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma non anche in ordine alle modalità e ai criteri liquidativi del danno, che spettano unicamente al giudice civile, così come a lui spetta ogni accertamento sull'esistenza e sull'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” e ancora Tribunale
4 Catania, 7/02/2020, n. 531 secondo cui “Nel caso di risarcimento dei danni derivanti da reato, l'art. 651 co. 1° c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha, nel giudizio civile, efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione solo delle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano le conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” in adesione all'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso” (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, n.17682).
Ancor più di recente, la S.C. ha ribadito che “Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell'"an debeatur", atteso che è rinviata al separato giudizio civile la sola determinazione quantitativa del danno”, atteso che “Deve essere chiarito, infatti, che "altro" è la legittimazione alla costituzione di parte civile delle persone offese o del danneggiato. Ed "altro" è la prova del danno patito, che la parte legittimata a far valere il suo interesse nel processo penale deve dimostrare avvalendosi degli ordinari strumenti di prova. Il concreto danno generato dalla condotta illecita non è infatti presunto, né può intendersi dimostrato con il semplice riconoscimento della ipotetica, astratta, lesione prospettata all'atto della costituzione, ma deve essere provato secondo le consuete regole civilistiche regolanti la materia e dettate, più in particolare, dagli artt.
2043 e 1223 c.c., così come richiamate dall'art. 185 c.p. La
"sussistenza" del danno che è prossima all'immanenza quando la parte civile è la persona offesa, ovvero la persona fisica direttamente lesa dall'azione criminosa tipica, deve essere invece specificamente provata quando il rapporto tra azione e danno è indiretto, come avviene, di regola, nei casi in cui la pretesa civilistica sia avanzata dal danneggiato, che può
5 essere anche una associazione rappresentativa di interessi collettivi. Ciò fermo restando che l'ammontare del risarcimento e, dunque, la gravità della lesione deve essere sempre oggetto di specifica prova
(…) Nel perimetro tracciato da tali coordinate ermeneutiche si è chiarito che "a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 n.
26972 debba essere esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato, sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy o di equa riparazione per durata irragionevole del processo), sia infine che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, tra cui, ad es., il diritto all'immagine di una persona giuridica. Ciò in quanto con il superamento della teoria del c.d. danno evento, il danno risarcibile "nella sua attuale ontologia giuridica segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c. non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione" (in questi termini Cass. civ. n. 16133 del 15.7.2014)" (Sez. 2, n. 1215/2018, cit.).
Pertanto, mentre il diritto alla costituzione va verificato ex ante sulla base delle allegazioni della parte, la sussistenza del danno del quale si invoca il risarcimento deve essere oggetto di allegazione e prova nel corso del processo in cui la parte civile è stata ammessa e la sua sussistenza sarà valutata ex post” (Cassazione penale sez. II,
09/05/2023, n.31574).
Il quadro così tracciato può essere, allora, sintetizzato nei seguenti principi:
i) il giudicato penale di condanna spiega, in sede civile, effetto vincolante esclusivamente in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato e al nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e alle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso;
ii) deve essere esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa anche se derivi da reato;
iii) di conseguenza, la sussistenza e la quantificazione del danno del quale si invoca il risarcimento deve essere oggetto di allegazione e prova nel corso del processo civile.
6 3. Di talché, avuto riguardo alle superiori premesse, (e, in particolare, al punto indicato nella lettera i) il giudicato penale di condanna spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato e al nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e alle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso) nel caso in esame, alla luce delle documentate pronunce che hanno riguardato anche
, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dallo Parte_2
stesso sollevata va rigettata.
4. Quanto alla domanda risarcitoria della nel merito, rileva Pt_1
notare che, con ordinanza del 30 maggio 2021, il G.I., “Ritenuta la richiesta di assunzione di prova testimoniale, con i due testi indicati da parte attrice in citazione (pagg. 5-6) ammissibili e rilevanti ad eccezione del capitolo di prova di cui alla lettera D perché generico e afferente ad un giudizio su aspetti strettamente soggettivi non demandabile alla deposizione testimoniale”, ammetteva le prove testimoniali offerte dall'attrice nei limiti di cui in motivazione, rinviando “all'esito delle valutazioni conseguenti all'assunzione della detta prova, il vaglio in ordine alla ammissibilità e alla rilevanza delle prove richieste dai convenuti”.
Sennonché, non può tacersi della dichiarata decadenza delle prove testimoniali ammesse, come da ordinanza del 28 gennaio 2022, il cui contenuto si trascrive anche in sede decisoria ovvero: “L'art. 250
c.p.c. prescrive gli adempimenti formali cui è tenuta la parte che abbia richiesto la prova testimoniale. La norma va coordinata con la previsione della decadenza, ex artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ovvero per l'omessa citazione degli stessi. Spetta quindi alla parte interessata l'onere di chiedere all'ufficiale giudiziario o al proprio difensore
(che può provvedervi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax) di intimare la comparizione ai testimoni per l'udienza in cui è fissata la loro deposizione, nel termine e con le modalità di cui all'art. 103 disp. att. c.p.c.
Tali adempimenti sono stabiliti a pena di decadenza, che va dichiarata d'ufficio dal giudice, e non necessariamente su istanza della parte comparsa, senza che sia perciò rilevante che la controparte interessata abbia
7 sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva. Invero “La decadenza per omessa o tardiva intimazione a testi è rilevabile d'ufficio (artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c.) La decadenza prevista dall'art. 104 disp. att.
c.p.c. trova applicazione non solo nell'ipotesi di omessa notificazione dell'atto di intimazione al teste, ma anche nell'ipotesi di notificazione dell'atto avvenuta con inosservanza del termine previsto dal comma 1 dell'art. 103 disp. att. c.p.c.” (Tribunale Modena sez. II, 30/11/2016). Nel caso di specie, i testi ammessi giusta ordinanza del 30-05-2021 non risultano essere stati citati da parte attrice in vista dell'udienza del 28-09-
2021 fissata per l'escussione dei testi medesimi. Parte attrice si era peraltro “riservata di depositare eventuale giustificazione attestante la loro impossibilità ad essere oggi presenti in udienza…” (cfr. verbale in atti).
Tuttavia, non risulta documentata né la prova dell'intimazione a comparire notificata ai testi né la predetta giustificazione relativa alla dedotta impossibilità a comparire. Poiché, quindi, le altre parti non hanno dichiarato di avere interesse all'audizione dei testi ma anzi hanno eccepito la decadenza dalla prova, parte attrice va dichiarata decaduta dalla prova”.
Di poi, all'udienza del 10-10-2022, l'attrice chiedeva la revoca della precitata ordinanza ma tale richiesta veniva rigettata poiché “non ricorrono i presupposti (che neppure sono stati esplicitati) per l'accoglimento della richiesta di revoca dell'ordinanza del 28-1-2022” (cr. ordinanza del 3-11-2022) non avendo, infatti, la neppure Pt_1
argomentato in ordine alle ragioni della chiesta revoca.
Ora, tale evenienza processuale non è indifferente ai fini della decisione della causa poiché, nel corso del giudizio, sono rimaste sfornite di prova le conseguenze che parte attrice pretende di ricavare dal fatto e per le quali ha invocato il diritto al risarcimento di danni non patrimoniali.
D'altronde, va ulteriormente ribadito che “anche nel caso in cui il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato, anche attraverso presunzioni semplici “(Cassazione civile sez. VI, 12/02/2018, n.3289).
8 E ancora “Il danno non patrimoniale, anche se derivante da reato, costituisce pur sempre un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa, sicché anche il risarcimento del danno morale da reato deve sempre essere accertato in concreto nell'an e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo” (Tribunale Terni,
18/07/2020, n.456).
4.1. Conclusivamente, quindi, la domanda risarcitoria di parte attrice, così come formulata, va rigettata, rendendosi, per tale via, superfluo lo svolgimento dell'istruttoria chiesta dai convenuti (cfr. ordinanza del 3-11-2022 “…considerato il tenore dell'ordinanza del 30-
5-2021 e la copiosa documentazione in atti, la causa va ritenuta matura per la decisione”).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa dichiarato in citazione
(indeterminabile) nonché all'attività difensiva concretamente prestata, dovendosi, altresì, tenere conto dell'ammissione del convenuto al patrocinio a spese dello Stato e della Parte_2
tardiva costituzione del del 7-03-2018. Pt_2
A tale riguardo, la dimidiazione dei compensi va effettuata nel decreto di liquidazione e non in sentenza atteso che “Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 133, comma 1, d.lg. 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell'art. 133, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato per violazione degli artt. 3, 53, 76 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei
9 compensi dovuti dallo Stato stesso al difensore del non abbiente. Si deve escludere che la norma censurata abbia carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all'esercizio della delega, poiché, in assenza di una previsione letterale ostativa, l'interpretazione oggi seguita dal diritto vivente, e fondata prevalentemente su argomenti di tipo sistematico, ben avrebbe potuto svilupparsi anche in riferimento al quadro normativo precedente all'esercizio della delega. Né può essere condiviso l'assunto della natura tributaria del «prelievo coattivo» che subirebbe il soccombente nel caso in cui la controparte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio gratuito, poiché, in tal caso, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca alcuna ulteriore effettiva decurtazione.
L'istituto della rifusione delle spese è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una effettiva decurtazione patrimoniale attraverso un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva” (Corte
Costituzionale, 19/04/2024, n.64);
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
1593/2017 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta le domande formulate in citazione da per le Parte_1
causali di cui in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti come per legge;
10 3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
e, per lo stesso, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in € 2.356,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. se dovuti come per legge.
Così deciso in Patti, il 4-02-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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