Sentenza 24 ottobre 1968
Massime • 1
Ai fini della Determinazione del foro facoltativo di cui all'art.20 cod.proc.civ. per- obbligazioni dedotta in giudizio- deve intendersi quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto di cui si contende, sia che se ne chieda l'adempimento,sia che l'obbligazione medesima costituisca causa petendi rispetto al contenuto specifico della domanda, e in particolare rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento. In materia di contratto - di passaggio- o di trasporto di persona via mare, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita del bagaglio e dalle lesioni alla persona conseguite ad un incendio della nave puo essere proposta dinanzi al giudice del luogo del previsto approdo della stessa, in base al criterio del forum destinatae solutionis, ancorche il viaggio si sia interrotto in conseguenza del sinistro sul quale si basa la pretesa risarcitoria.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/1968, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 1968 |
Testo completo
Ai fini della Determinazione del foro facoltativo di cui all'art.20 cod.proc.civ. per- obbligazioni dedotta in giudizio- deve intendersi quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto di cui si contende, sia che se ne chieda l'adempimento,sia che l'obbligazione medesima costituisca causa petendi rispetto al contenuto specifico della domanda, e in particolare rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento. In materia di contratto - di passaggio- o di trasporto di persona via mare, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita del bagaglio e dalle lesioni alla persona conseguite ad un incendio della nave puo essere proposta dinanzi al giudice del luogo del previsto approdo della stessa, in base al criterio del forum destinatae solutionis, ancorche il viaggio si sia interrotto in conseguenza del sinistro sul quale si basa la pretesa risarcitoria.*