Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/1968, n. 3479
CASS
Sentenza 24 ottobre 1968

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Ai fini della Determinazione del foro facoltativo di cui all'art.20 cod.proc.civ. per- obbligazioni dedotta in giudizio- deve intendersi quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto di cui si contende, sia che se ne chieda l'adempimento,sia che l'obbligazione medesima costituisca causa petendi rispetto al contenuto specifico della domanda, e in particolare rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento. In materia di contratto - di passaggio- o di trasporto di persona via mare, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita del bagaglio e dalle lesioni alla persona conseguite ad un incendio della nave puo essere proposta dinanzi al giudice del luogo del previsto approdo della stessa, in base al criterio del forum destinatae solutionis, ancorche il viaggio si sia interrotto in conseguenza del sinistro sul quale si basa la pretesa risarcitoria.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/1968, n. 3479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3479
    Data del deposito : 24 ottobre 1968

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