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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6029/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PALOMBA MARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PALOMBA MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio così provvede:
1) le figlie minori verranno affidate ad entrambi i genitori;
entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, pertanto, le decisioni per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre quelle inerenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, con eccezione di quanto di seguito stabilito;
2) le minori verranno collocate in modo paritario e alternato ad entrambi i genitori con le modalità indicate nelle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nr.
1799/2018 – Tribunale di Treviso, pubblicata in data 19/09/2018;
3) tutti gli impegni extrascolastici delle minori saranno divisi equamente fra i genitori;
4) la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del sig. a far data dall'emananda Parte_2
sentenza di modifica delle condizioni di divorzio. Ciascuno genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie, nel periodo di rispettiva permanenza;
5) le spese straordinarie come da Protocollo di Treviso saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ivi comprese le spese inerenti al parrucchiere e all'estetista. Il genitore tenuto alla corresponsione del 50% eseguirà il pagamento delle predette spese, entro e non oltre il 15, del mese successivo, previa esibizione di documentazione giustificativa delle spesa;
6) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
7) Ai fini fiscali, contributivi, le minori vengano posti a carico di entrambi i coniugi nella misura del
2 50%;
8) le spese legali sono compensate fra i ricorrenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/12/2024.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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