Sentenza 11 marzo 2002
Massime • 4
In tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, una volta accertato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, poiché il danneggiato fa valere la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale e/o dell'ente contrattualmente tenuto alla prestazione, quando l'intervento chirurgico subito da cui è derivato un danno non è di difficile esecuzione, l'aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili ad esso comportano, a norma dell'art. 1218 cod. civ., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale.
Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può, invece, esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
In tema di responsabilità civile, gli apprezzamenti del giudice del merito in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento colposo di un soggetto e la produzione di un evento dannoso si risolvono in un giudizio di fatto, che si sottrae al sindacato in sede di legittimità, a condizione che tale giudizio sia immune da errori giuridici e vizi di motivazione.
In tema di risarcimento del danno, il medico chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art.1176, primo comma, cod. civ., ma è quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, secondo comma, cod. cit., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase postoperatoria.
Commentari • 20
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Leggi di più… - 2. Avvocato Francesca Romanellihttps://www.studiocataldi.it/
Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Dequalificazione dipendente: il danno va provato La Corte di Cassazione (sentenza 14 maggio 2002 n. 6992) ha stabilito che il lavoratore che richieda la condanna del suo datore di... 13/06/02 Immigrazione clandestina: conversione del d.l. 51/2002 E' stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 51 del 4 aprile scorso contenente misure sull'immigrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato FABIO GULLOTTA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato WALTER ELVIO MOCCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OSPEDALE REGIONALE DI BOLZANO - UNITÀ SANITARIA CENTRO SUD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TRICANICO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ADRIANA PASQUALI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ET VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ARNALDO LONER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 64/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, emessa il 29/01/98 e depositata il 18/03/98 (R.G. 334/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Fabio GULLOTTA;
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito l'Avvocato Salvatore DI MATTIA (per delega Avv. L. Manzi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 21 gennaio 1992, ON NN convenne in giudizio, davanti al tribunale di Bolzano, l'Ospedale regionale di Bolzano - Unità sanitaria locale Centro Sud, nonché il dr. VA OL, primario del reparto ortopedico, chiedendo la condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni. Espose: - che, il 25 gennaio 1987, presso il menzionato ospedale era stata operata per ernia del disco dal dr. VA OL;
- che la ferita chirurgica stentava a rimarginarsi, per cui, a distanza di un mese e mezzo, si era reso necessario un nuovo ricovero, anche per l'insorgenza di un processo infettivo;
- che, sottoposta ad una terapia di antibiotici, non si era affatto ripresa e dopo aver accusato per un considerevole lasso di tempo forti dolori alla gamba destra, era stata anche colpita da una grave paresi a carico dello stesso arto, rimanendo gravemente invalida;
- che, nonostante una serie di successivi ricoveri succedutisi per tutto l'anno 1988, le cure dei medici dell'ospedale di Bolzano non avevano determinato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute, per cui aveva finalmente ottenuto, nei primi mesi del 1989, il trasferimento presso la clinica universitaria di Innsbruck;
- che ivi il prof. Twerdy l'aveva sottoposta a nuova operazione, praticandole un'incisione esattamente in corrispondenza della cicatrice formatasi a seguito dell'intervento eseguito presso l'ospedale di Bolzano ed aveva rinvenuto, nella zona sottocutanea, un laccio di gomma lungo circa 8 cm e un pezzo di garza, colpevolmente dimenticato dalla equipe medica del dott. OL;
- che, nella medesima zona, fu contestualmente scoperto un tumore granulare, immediatamente rimosso, la cui formazione era stata attribuita, dal dott. Lothar Russegger, alla presenza dei detti corpi estranei;
- che, dimessa in data 22 aprile 1989, dopo un periodo di relativo benessere, ben presto aveva accusato forti dolori anche alla gamba sinistra, persistendo la paresi dell'altro arto;
- che il 16 luglio 1990 ed il 23 gennaio 1991, era stata sottoposta presso la clinica universitaria austriaca ad ulteriori interventi intesi a lenire la sintomatologia dolorosa;
- che, infine, in data 22 aprile 1991, la commissione sanitaria provinciale le aveva riconosciuto l'invalidità permanente nella misura dell'80%.
Si costituirono i convenuti, rilevando che, mentre nessuna responsabilità personale poteva essere attribuita al dr. OL, non sussisteva un nesso di causalità tra l'omessa eliminazione del tubo di drenaggio e le attuali condizioni dell'attrice. Espletata una consulenza tecnica, il tribunale adito, con sentenza del 20 ottobre 1995, accolse la domanda attorea nei confronti dell'ospedale, limitatamente al danno morale, che liquidò in lire 5.000.000; respinse, invece, la domanda medesima nei confronti del OL.
Su gravame della NN, la Corte di Appello di Bolzano, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 29 gennaio 1998, respinse l'appello medesimo, osservando in parte motiva: - che, sulla riferibilità della sintomatologia lamentata dalla parte appellante agli arti inferiori sinistro e destro (ipostenia dell'arto inferiore destro e irradiazioni dolorose all'arto inferiore sinistro) all'intervento chirurgico (consistente nell'asportazione di ernia del disco destra a livello L5 - S1) del 15 gennaio 1987, eseguito presso l'ospedale di Bolzano e, precisamente, all'omessa rimozione dei corpi estranei in sede operatoria, le conclusioni del c.t.u., pienamente attendibili, erano state nel senso: a) di escludere qualsiasi incidenza causale dell'intervento effettuato a destra con la sintomatologia sciatalgica all'arto inferiore sinistro in forza di tre ordini di argomenti: 1) per "evidente incompatibilità topografica" essendo stato l'intervento chirurgico presso l'ospedale di Bolzano eseguito a destra, mentre la sintomatologia sciatalgica si era manifestata all'arto inferiore sinistro;
2) per il fatto che, all'atto del ricovero, l'esame TAC, eseguito in sede operatoria, aveva evidenziato la presenza di cicatrice ipertrofica conseguente ad un pregresso intervento (1979) di ernia del disco a sinistra L4 - L5;
3) per il fatto che, dopo l'intervento, non vi fu alcuna sintomatologia dell'emisoma di sinistra, mentre i relativi disturbi comparvero solo nell'aprile del 1990; b) che, con riferimento al deficit a carico dell'arto inferiore destro, la radice nervosa responsabile del suo manifestarsi, nel gennaio 1988, era situata in uno spazio superiore (L4 - L5), rispetto a quello interessato all'intervento (L5 - S1), che non poteva influire sullo spazio superiore;
c) che, relativamente all'idoneità lesiva del corpo estraneo, effettivamente l'omessa rimozione del drenaggio aveva determinato un episodio settico ed un tessuto di granulazione, con conseguente protrazione della malattia, mentre la riacutizzazione della lombo sciatalgia destra risultava non casualmente connessa con l'omessa asportazione del drenaggio;
- che dalle argomentazioni del c.t.u. emergeva che, sebbene l'omessa asportazione del drenaggio e del tampone con figurasse colpa professionale per negligenza, era da escludere qualsiasi sussistenza del nesso di causalità con la sintomatologia lamentata dall'appellante, mentre il periodo di malattia poteva dirsi assorbito dalla contestuale necessità di intervenire chirurgicamente "per la massiccia compressione di entrambe le radici ed aderenze cicatriziali"; - che, tuttavia, a tale periodo di malattia doveva riconoscersi rilevanza per l'aggravamento della sintomatologia dolorosa, comportando all'appellante un'ingiusta sofferenza psicofisica, il che aveva fatto il giudice di primo grado, riconoscendo e liquidando alla danneggiata il danno morale, in misura che appariva congrua;
- che, infine, era da escludere qualsiasi responsabilità del dr. OL, in quanto tra i compiti del primario di ortopedia non rientrava la medicazione postoperatoria.
Per la cassazione della menzionata sentenza ON NN ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso l'Ospedale Regionale di Bolzano Unità Sanitaria Centro - Sud ed il dr. VA OL.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, lamentando carenza ed illogicità della motivazione, deduce la ricorrente che la tesi della non compatibilità topografica per escludere la sintomatologia antalgica all'arto inferiore sinistro, appariva errata, in quanto la grave dimenticanza provocò in via mediata ed indiretta (per coincidenza di sito delle radici dell'innervatura) proprio i dolori manifestatesi nel 1990 all'arto sinistro. Come controprova doveva considerarsi che per ben 11 anni l'intervento del 1979 non aveva creato disturbi di sorta e che la sintomatologia dolorosa si era risvegliata solo nel progredire della patologia provocata dalla dimenticanza dei corpi estranei;
inoltre, era irrilevante la presenza della cicatrice ipertrofica riscontrata all'atto del ricovero, posto che un tale evento da solo non giustificava in alcun modo le gravi conseguenze poi emerse. Conclusivamente, appariva illogica l'imputazione del dolore all'arto sinistro ad un intervento tanto risalente, mentre la corte di appello non aveva tenuto in alcun conto quanto affermato al riguardo dal perito di parte, secondo cui la totale assenza di "barriere anatomiche che possano impedire l'estensione di un processo cicatriziale" era tale da risolvere il falso problema dell'incompatibilità topografica. Del tutto insufficiente e contraddittoria, oltre che carente, era, poi, la motivazione relativa all'eziologia riferita alla sintomatologia patita all'arto inferiore destro. In questo caso, pur non essendo più idoneo l'argomento della distanza topografica, tuttavia la Corte di appello aveva escluso, senza adottare alcuna motivazione, che l'intervento sul lato destro del corpo potesse aver provocato l'inabilità alla gamba destra della paziente.
Inoltre, il convincimento del giudice di merito si fondava sull'opinione di un sanitario - diverso dal consulente d'ufficio il quale ancora nel gennaio del 1988 non si era avveduto della presenza del tubo di drenaggio e della garza.
Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando illogicità manifesta e carenza di motivazione, afferma che la sentenza impugnata aveva asserito che la durata della patologia provocata dalla presenza dei corpi estranei fosse pari ad appena giorni 60, e che, in ogni modo, tale breve esito sarebbe rimasto "assorbito" dalla naturale durata della convalescenza e/o dalla "contestuale necessità di intervenire chirurgicamente per la massiccia compressione di entrambi le radici e aderenza cicatriziale".
Al contrario, la durata temporale della patologia provocata dai medici di Bolzano era necessariamente pari al tempo intercorso tra l'intervento del 25 gennaio 1987, presso l'ospedale di Bolzano, in cui furono dimenticati nel corpo della paziente un tubo di drenaggio ed un tampone, e l'estrazione di tali corpi estranei dai medici della Clinica Universitaria di Innsbruck in data 13 aprile 1989. A tale periodo doveva necessariamente aggiungersi il tempo necessario per il completo ristabilimento della ricorrente.
Era, altresì, del tutto illogica anche la considerazione in forza della quale la durata temporale di una patologia provocata a seguito di un illecito potesse restare assorbita dalla necessità di reintervenire per diversa causa (ossia, nella specie, la massiva compressione delle radici ed aderenze, per altro anche queste determinatesi proprio a seguito di una tale dimenticanza). La Corte d'Appello, infine, non aveva considerato come il secondo intervento (ossia quello risolutore tenutosi presso la Clinica Universitaria di Innsbruck) fosse stato - esso stesso - un ulteriore trauma provocato direttamente dal primo intervento. I motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione. In tema di responsabilità civile, gli apprezzamenti del giudice del merito in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento colposo di un soggetto e la produzione di un evento dannoso si risolvono in un giudizio di fatto, che si sottrae al sindacato in sede di legittimità, a condizione, peraltro, che tale giudizio sia immune da errori giuridici e vizi logici. Orbene, nella specie, per escludere la sussistenza del nesso eziologico tra l'accertato comportamento colposo dell'ente ospedaliero e la patologia lamentata dalla ricorrente, il giudice di appello si è fondato essenzialmente sulle conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u.. Peraltro, come questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di affermare, il giudice del merito, mentre non è tenuto a spiegare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendosi egli limitare, in tal caso, a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, non può esimersi, invece, da una più puntuale e dettagliata motivazione allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una soluzione diversa da quella adottata. Nella specie, giova rilevare che, mentre la sentenza impugnata fa rinvio pieno ed integrale alla CTU, in relazione alle censure proposte dal consulente tecnico di parte appellante, ritiene sic et simpliciter che le stesse non siano in grado di inficiare le conclusioni alle quali è pervenuto il perito di ufficio. Peraltro, una siffatta conclusione non è compatibile con l'obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito in presenza di puntuali e specifiche censure rivolte dalla parte alla CTU, censure che nella specie risultano "ex actis" formulate. In particolare, la corte territoriale è giunta ad escludere l'esistenza del nesso causale tra l'intervento effettuato presso l'ospedale di Bolzano e la sintomatologia riferita dall'attuale ricorrente all'arto inferiore sinistro, senza minimamente prendere in considerazione i rilievi del consulente tecnico di parte, secondo cui "l'esportazione" della sofferenza dall'arto destro a quello sinistro era spiegabile in virtù della totale assenza "di barriere anatomiche che possano impedire l'estensione di un processo cicatriziale". Trattasi di circostanza chiaramente decisiva, il cui esame poteva consentire di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la sentenza impugnata. Quanto, poi, al deficit a carico dell'arto inferiore destro della ricorrente, è fondato il rilievo di quest'ultima, secondo cui l'esclusione del nesso tra l'omessa rimozione del drenaggio e del tampone nel corso dell'intervento del gennaio 1987 presso l'ospedale di Bolzano si fonda, quasi integralmente, sui rilievi del neurochirurgo di detto nosocomio, durante il ricovero della ricorrente medesima nel periodo 29 gennaio/9 febbraio 1988, laddove è sintomatico che in occasione di detto ricovero, nonostante i numerosi esami eseguiti (Tac, RMV e radiocolografia), i sanitari dell'ospedale non ebbero modo di rilevare la presenza di corpi estranei nel corpo della Steukmann.
Quanto precede importerebbe l'assorbimento del secondo motivo - che concerne la durata della malattia -, ma relativamente ad esso appare, comunque, fondato, ad avviso della corte, il rilievo della ricorrente secondo cui il giudice di merito ha omesso ogni valutazione in ordine ai numerosi ricoveri ospedalieri alla quale fu costretta la ricorrente per oltre due anni, senza minimamente considerare, altresì, se tali ricoveri fossero in qualche modo collegati all'intervento del gennaio 1987 ed al mancato asporto dei corpi estranei in questione. Trattasi, anche in tal caso, di un'omissione relativa ad un punto decisivo della causa, che, se preso in esame, avrebbe potuto consentire di pervenire a conclusioni diverse da quelle alle quali è giunto il giudice di merito. 2) Con il terzo motivo, lamenta sostanzialmente la ricorrente l'omessa liquidazione, da parte del giudice di merito del danno biologico.
Il motivo non può essere accolto.
Se è vero che la Corte di Appello di Bolzano non ha liquidato il danno biologico, si deve, peraltro, rilevare che l'odierna ricorrente non risulta essersi doluta, in sede di appello, della mancata liquidazione in primo grado di una tale specie di danno, che, peraltro, specificamente non ha mai chiesto nemmeno con la domanda originaria. Al riguardo occorre rilevare che è costante giurisprudenza di questa Corte Suprema che non sussiste, da parte del giudice di appello, il vizio di omessa pronuncia con riguardo al cosiddetto danno biologico, allorché, proposta inizialmente una domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, da ritenersi quindi comprensiva anche del danno biologico, questo non sia stato riconosciuto nella sentenza di primo grado e tale omessa o negativa pronuncia non sia stata specificamente impugnata. Non ritiene il collegio di discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, per cui la relativa censura deve essere respinta, non potendo la ricorrente dolersi di tale omessa liquidazione, per la prima volta, in questa sede di legittimità.
3) Con il quarto motivo, si duole la ricorrente che la corte di merito, del tutto illogicamente, abbia escluso la responsabilità del dr. VA OL, avendo avuto esclusivo riguardo alle mansioni di primario del medesimo, senza, peraltro, minimamente considerare l'obbligo di vigilanza incombente sull'operatore sino alla completa risoluzione dell'intervento.
Il motivo è fondato.
Invero la corte di merito, come sottolineato dalla ricorrente, è pervenuta ad escludere la responsabilità del suindicato sanitario con esclusivo e specifico riferimento alle sue mansioni di primario del reparto ortopedico, argomentando che tra i compiti del primario ospedaliero non rientra anche la medicazione postoperatoria. Peraltro, la corte distrettuale ha omesso di prendere in considerazione la condotta del suindicato sanitario sotto il profilo dell'obbligo di vigilanza, sia diretta che indiretta, a lui incombente in qualità di chirurgo che portò a termine l'intervento. Infatti, se l'intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l'uscita della paziente dalla camera operatoria, tuttavia un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato certamente grava sul sanitario anche nella fase postoperatoria. Com'è assolutamente pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, il medico chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176, c. 1, c.c. ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176, c. 2, c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Poiché si tratta di responsabilità di natura contrattuale, incombe al debitore della prestazione la prova che l'inadempimento è stato incolpevole e, quindi, incombe al professionista, che invoca il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c. (e cioè un'attenuazione della normale responsabilità di cui all'art. 1218 c.c.), provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e che nella fattispecie non vi è stato dolo o colpa grave. Nella specie è mancata nella sentenza impugnata qualsiasi valutazione della condotta del dr. OL nella sua veste di chirurgo che aveva portato a termine l'intervento sulla ricorrente e, sotto questo profilo, la sentenza anche sul punto va cassata. 4) Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio ad altro giudice, il quale valuterà nuovamente, previo, occorrendo, l'espletamento di una ulteriore consulenza tecnica, la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento verificatosi in occasione dell'intervento del gennaio 1987 presso l'ospedale di Bolzano e la situazione patologica lamentata dalla ricorrente. Il giudice del rinvio, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, terrà conto, altresì, del consolidato principio secondo cui, una volta accertata la sussistenza di detto vincolo, essendo stata fatta valere la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale e/o dell'ente contrattualmente tenuto alla prestazione e non essendo l'intervento di difficile esecuzione, l'aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad esso, comporta, a norma dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso, accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 3 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002