Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3492
CASS
Sentenza 11 marzo 2002

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In tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, una volta accertato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, poiché il danneggiato fa valere la responsabilità contrattuale del prestatore d'opera intellettuale e/o dell'ente contrattualmente tenuto alla prestazione, quando l'intervento chirurgico subito da cui è derivato un danno non è di difficile esecuzione, l'aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente ricollegabili ad esso comportano, a norma dell'art. 1218 cod. civ., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale.

Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può, invece, esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.

In tema di responsabilità civile, gli apprezzamenti del giudice del merito in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento colposo di un soggetto e la produzione di un evento dannoso si risolvono in un giudizio di fatto, che si sottrae al sindacato in sede di legittimità, a condizione che tale giudizio sia immune da errori giuridici e vizi di motivazione.

In tema di risarcimento del danno, il medico chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art.1176, primo comma, cod. civ., ma è quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, secondo comma, cod. cit., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase postoperatoria.

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  • 2Avvocato Francesca Romanelli
    https://www.studiocataldi.it/

    Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Dequalificazione dipendente: il danno va provato La Corte di Cassazione (sentenza 14 maggio 2002 n. 6992) ha stabilito che il lavoratore che richieda la condanna del suo datore di... 13/06/02 Immigrazione clandestina: conversione del d.l. 51/2002 E' stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 51 del 4 aprile scorso contenente misure sull'immigrazione …

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  • 3Prestatore d'opera intellettuale
    https://www.brocardi.it/

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    https://www.brocardi.it/

  • 5Spunti sulla responsabilità da disservizi da ritardo e/o mancato recapito postale
    Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3492
Data del deposito : 11 marzo 2002

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