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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona della dott. ssa Clara Ruggiero, all'esito dell'udienza cartolare del 01/07/2025 , lette gli atti e le note scritte pervenute nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17506 / 2024 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: quantificazione differenze a seguito condanna generica
T R A
, rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Cirillo, presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te domicilia;
Ricorrente
E
Socio Unico (P.Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190; convenuta contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e chiedendo “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le Controparte_1 causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 7.366,19 per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 7.366,19 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”. A fondamento della domanda allegava: di aver adito l'intestato Tribunale, unitamente ad altri lavoratori incardinando il giudizio iscritto al RGN 6697 /2020 per ivi vedersi riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al livello V o in subordine al IV del CCNL di settore;
che con sentenza n. 3539 / 2022 il Giudice del Lavoro gli aveva riconosciuto -con sentenza di condanna generica -il diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center/customer care a decorrere dal 2.3.2011 nonché al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal 2.3.2011. .
Pertanto, adiva nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La convenuta, seppur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica telematica del ricorso all'indirizzo pec tratto dal pubblico registro IP (cfr. in atti), non si costituiva, rimanendo contumace.
Attesa la natura documentale della causa il giudice rinviava per la discussione;
all'odierna udienza, celebratasi con modalità cartolari, lette le note scritte in atti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza pubblicata in pari data.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (4 liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione delle mansioni concretamente svolte.
La sentenza sull'an (da cui discende il presente giudizio sul quantum) è una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva.
L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa del diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo –detto pronunciato - a suffragare la pretesa creditizia, avanzata a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce.
I conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente ed allegati al ricorso appaiono sostanzialmente corretti.
Dalla lettura della relazione peritale allegata al fascicolo di parte ( c.f.r. allegato a al ricorso introduttivo) risulta difatti che il consulente, nel calcolare le differenze spettanti, ha utilizzato le buste paga e gli ulteriori documenti prodotti in atti, nonché le tabelle retributive previste dai CCNL applicabili ratione temporis; ha tenuto conto, quanto alla maturazione degli scatti di anzianità, delle previsioni degli accordi sindacali aziendali, in essere dal 2017, relativi al “congelamento e sospensione degli scatti di anzianità” nel periodo marzo 2017 – agosto 2019 e riguardanti la sede di Napoli della Società
[...]
facenti parte della contrattazione collettiva applicabile (cfr. in atti). CP_1 Risultano poi essere stati considerati, ai fini della determinazione delle predette spettanze e della misura delle stesse, i periodi di sospensione in cigs, mentre sono state calcolate e poste a carico del datore di lavoro le differenze sulle indennità a carico CP_2 per gli ammortizzatori sociali (CDS - CIGS – FIS), anche in considerazione che il rapporto di lavoro risulta essere cessato in data 30.11.2019.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati con la CT di parte allegata al ricorso, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 7.366,19 al lordo delle ritenute di legge.
Sulla somma dovuta andranno altresì corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo.
La società va altresì condannata ad effettuare la regolarizzazione contributiva in ragione delle somme riconosciute.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione, liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti, anche in considerazione della serialità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento della complessiva somma di € € Controparte_1
7.366,19 , in favore di , oltre interessi legali sulle somme Parte_1 annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna altresì al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivo €.1.880,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 01/07/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – nella persona della dott. ssa Clara Ruggiero, all'esito dell'udienza cartolare del 01/07/2025 , lette gli atti e le note scritte pervenute nel termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17506 / 2024 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: quantificazione differenze a seguito condanna generica
T R A
, rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Cirillo, presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te domicilia;
Ricorrente
E
Socio Unico (P.Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190; convenuta contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.7.2024, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e chiedendo “1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le Controparte_1 causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 7.366,19 per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 7.366,19 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”. A fondamento della domanda allegava: di aver adito l'intestato Tribunale, unitamente ad altri lavoratori incardinando il giudizio iscritto al RGN 6697 /2020 per ivi vedersi riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al livello V o in subordine al IV del CCNL di settore;
che con sentenza n. 3539 / 2022 il Giudice del Lavoro gli aveva riconosciuto -con sentenza di condanna generica -il diritto al superiore inquadramento al IV livello con mansioni di Operatore di call center/customer care a decorrere dal 2.3.2011 nonché al pagamento delle relative differenze retributive a decorrere dal 2.3.2011. .
Pertanto, adiva nuovamente l'intestato Tribunale al fine di vedersi quantificare le differenze retributive tra il livello assegnato e quello riconosciuto giudizialmente, concludendo come in premessa.
La convenuta, seppur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica telematica del ricorso all'indirizzo pec tratto dal pubblico registro IP (cfr. in atti), non si costituiva, rimanendo contumace.
Attesa la natura documentale della causa il giudice rinviava per la discussione;
all'odierna udienza, celebratasi con modalità cartolari, lette le note scritte in atti, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza pubblicata in pari data.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel superiore livello contrattuale (4 liv. CCNL Telecomunicazioni) in ragione delle mansioni concretamente svolte.
La sentenza sull'an (da cui discende il presente giudizio sul quantum) è una sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva.
L'esistenza di tale pronunzia accertativa e dichiarativa del diritto preclude evidentemente, rendendola altresì inutile, ogni ulteriore valutazione nel merito della questione, risultando idoneo –detto pronunciato - a suffragare la pretesa creditizia, avanzata a tale titolo in questa sede, relativa al periodo cui la sentenza si riferisce.
I conteggi elaborati dalla difesa di parte ricorrente ed allegati al ricorso appaiono sostanzialmente corretti.
Dalla lettura della relazione peritale allegata al fascicolo di parte ( c.f.r. allegato a al ricorso introduttivo) risulta difatti che il consulente, nel calcolare le differenze spettanti, ha utilizzato le buste paga e gli ulteriori documenti prodotti in atti, nonché le tabelle retributive previste dai CCNL applicabili ratione temporis; ha tenuto conto, quanto alla maturazione degli scatti di anzianità, delle previsioni degli accordi sindacali aziendali, in essere dal 2017, relativi al “congelamento e sospensione degli scatti di anzianità” nel periodo marzo 2017 – agosto 2019 e riguardanti la sede di Napoli della Società
[...]
facenti parte della contrattazione collettiva applicabile (cfr. in atti). CP_1 Risultano poi essere stati considerati, ai fini della determinazione delle predette spettanze e della misura delle stesse, i periodi di sospensione in cigs, mentre sono state calcolate e poste a carico del datore di lavoro le differenze sulle indennità a carico CP_2 per gli ammortizzatori sociali (CDS - CIGS – FIS), anche in considerazione che il rapporto di lavoro risulta essere cessato in data 30.11.2019.
La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati con la CT di parte allegata al ricorso, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 7.366,19 al lordo delle ritenute di legge.
Sulla somma dovuta andranno altresì corrisposti gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo.
La società va altresì condannata ad effettuare la regolarizzazione contributiva in ragione delle somme riconosciute.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione, liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti, anche in considerazione della serialità della lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Condanna al pagamento della complessiva somma di € € Controparte_1
7.366,19 , in favore di , oltre interessi legali sulle somme Parte_1 annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna altresì al pagamento delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivo €.1.880,00 a titolo di compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 01/07/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero