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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2024, n. 16506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16506 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 2.4.2024 e vertente
T R A
(C.F./P.IVA , in persona del procuratore speciale e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. Avv. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Po Controparte_1
n. 12, presso lo studio rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco CP_2
Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura per atto Notaio di Milano, del 09.04.2020, rep. 32163, racc. n. 14918 Persona_1
Opponente
E
(C.F. elettivamente domiciliato in Policoro _3 C.F._1
(MT), alla Via Monginevro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonio Palazzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso monitorio
Opposta
OGGETTO: rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “In via preliminare - sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva del D.I. n.17896/2021 del 9 ottobre 2021, reso dal Tribunale di Roma ad epilogo del giudizio recante RG n. 48308/2021; Nel merito - in via principale, revocare il D.I.
n.17896/2021 del 9 ottobre 2021, reso dal Tribunale di Roma ad epilogo del giudizio recante RG
n. 48308/2021 per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine revocare il D.I. n.17896/2021
1 del 9 ottobre 2021, reso dal Tribunale di Roma ad epilogo del giudizio recante RG n. 48308/2021
per le ragioni esposte in narrativa e dichiarare che il diritto del Sig. a ottenere _3
copia degli estratti conto dei contratti di conto corrente n. 400136552 del 11 gennaio 1993 e n.
400973856 del 17 febbraio 2004 è limitato al decennio antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.”;
• La difesa del convenuto: “In via principale, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo
n. 17896/2021 del 9 ottobre 2021, reso dal Tribunale Ordinario di Roma, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 48308/2021 r.g. e per l'effetto confermarlo integralmente e per
l'ulteriore effetto, condannare la società opponente alla refusione delle spese e competenze di lite della fase monitoria e di merito da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati dichiarati
antistatari.; 2. In via subordinata, nel merito, nella denegata e remota ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che in data 31 marzo 2021, l'odierno opposto
ha trasmesso ad indirizzo p.e.c. di parte opponente, rilevato da pubblici elenchi:
, richiesta di produzione ex art. 119 T.U.B. riferita ai seguenti Email_1
rapporti bancari: contratti di conto corrente n. 400136552 e n. 400973856, accesi presso la
Banca Unicredit S.p.A., filiale di ER NU (cod. 00448) ed avente ad oggetto i
seguenti documenti: copia dei contratti dei predetti rapporti di conto corrente;
estratti conto analitici dei contratti di conto corrente;
saldi in dare/avere dei contratti di conto corrente;
copia
contratti di fideiussione;
copia contratti di assicurazione, ogni altro documento idoneo a
ricostruire i suindicati rapporti contrattuali e, che tale richiesta non è mai stata evasa e per
l'effetto condannare la società alla consegna degli stessi e per l'effetto, Parte_1
condannare parte opponente alla refusione delle spese e competenze del giudizio di merito e monitorio, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati dichiarati antistatari.”
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 _3
, esponendo:
[...]
- che in data 04.08.2021 il convenuto avviava procedimento monitorio ex artt. 633 e ss. c.p.c.;
- che il convenuto si dichiarava fideiussore di alcuni rapporti di conto corrente e chiedeva la consegna della copia di alcuni documenti, ossia: copia dei contratti di conto corrente n.
400136552 e n. 400973856, accesi presso la Banca Unicredit S.p.A., filiale di ER
NU (cod. 00448); estratti conto analitici dei contratti di conto corrente;
saldi in dare/avere dei contratti di conto corrente;
copia contratti di fideiussione;
copia contratti di
assicurazione; ogni altro documento idoneo a ricostruire i suindicati rapporti contrattuali;
2 - che in data 09.10.2021 le veniva ingiunta dal Tribunale di Roma la consegna dei documenti ed il pagamento delle spese della procedura di ingiunzione;
- che in data 03.12.2021 veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 17896/2021;
- che, a differenza di quanto sostenuto dal convenuto, non aveva ricevuto la pec con la richiesta di consegna della documentazione oggetto di ingiunzione;
- che il convenuto non aveva prodotto, insieme al ricorso monitorio, la pec con la quale richiedeva la consegna dei documenti e la prova della ricezione da parte della banca;
- che l'onere di consegna documentale, ex artt. 117 e 119 TUB, doveva essere limitato alla documentazione degli ultimi dieci anni, visto il limite temporale imposto dal legislatore per la consegna documentale;
- che i documenti che aveva richiesto il convenuto erano inerenti a rapporti che risalivano a oltre dieci anni dalla richiesta;
- che, pertanto, doveva essere revocato integralmente il decreto ingiuntivo o, in via subordinata, che doveva essere limitato il diritto del ricorrente ad ottenere copia degli estratti conto dei contratti di conto corrente n. 400136552 dell'11.1.1993 e n. 400973856 del 17.2.2004 al decennio antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che doveva essere anche sospesa l'efficacia esecutiva del D.I. n.17896/2021.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale esponeva: _3
- che aveva regolarmente richiesto, tramite pec, la documentazione nel rispetto della normativa in materia;
- che, tuttavia, la consegna della copia dei documenti e dei contratti stipulati con l'opponente scaturiva da un dovere generale di comportarsi secondo correttezza imposto ad entrambi i contraenti dagli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.;
- che la consegna della copia ai clienti era prevista anche dall'art. 119 Testo Unico Bancario;
- che, inoltre, l'attrice era tenuta alla conservazione del contratto, non costituendo documentazione contabile, senza limiti di tempo secondo quanto espresso dall'art. 117 Tub e che quindi non si era verificata la prescrizione del proprio diritto;
- che l'opponente, nonostante le richieste, si rifiutava di consegnare detti documenti;
- che, dunque, l'opposizione doveva essere rigettata, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
3 Con memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., parte opposta chiedeva la condanna di parte attrice alle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 2.4.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione spiegata dalla è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo Parte_1 deve essere revocato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, quanto all'eccezione sollevata da parte opponente relativamente alla carenza di prova scritta del credito azionato e conseguente invalidità del decreto ingiuntivo, devesi evidenziare che nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, parte opposta – attrice in senso sostanziale – è onerata della piena dimostrazione del credito vantato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., mentre parte opponente – convenuta in senso sostanziale – deve dare prova dell'impossibilità non imputabile dell'adempimento e, in generale, di tutti gli elementi estintivi, costitutivi o modificativi della pretesa attorea.
Sicché, l'eccezione de qua deve essere respinta.
Nel merito, giova invece richiamare al riguardo la giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119 T.U.B., co. 4, D. Lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (cfr. Cass. Civ.,
n. 35039 del 9.11.2022).
L'obbligo di consegna dei documenti di cui al citato art. 119 TUB deriva dal principio generale di buona fede contrattuale, segnatamente dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c..
Si condivide, inoltre, l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui la norma in esame si riferisca anche agli estratti conto (cfr. Cass. civ. n. 11733 del 1999; Cass. civ. n. 12093 del 2001; Cass. civ n. 15669 del 2007; Cass. civ. n. 24641 del 2021; Cass. civ. n. 7874 del 2022).
4 Ciò posto, con riferimento ai contratti sottoscritti oltre dieci anni prima della formulazione dell'istanza ex art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993, ritiene il giudicante di aderire all'orientamento, prevalente in giurisprudenza, secondo cui il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti (cfr. App. Milano n. 1796/2012).
Ed invero, in materia di contratti bancari, l'art. 119 T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 T.U.B., in quanto tale disposizione, relativa esclusivamente alla documentazione inerente “a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta e, pertanto, sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (cfr. Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
In particolare, il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriva dall'art. 117 T.U.B., il quale, non solo ne prevede la forma scritta ad substantiam (per cui la relativa copia scritta deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della validità del rapporto), ma ne impone, altresì, la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno, pertanto, diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta. Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (cfr. App. Roma n. 6933 del 3/11/2022; Cass. civ. n. 11004/2006).
Ciò precisato, nel caso di specie, parte opposta ha dato la prova di aver notificato alla banca opponente istanza di cui all'art. 119 TUB in data 30.03.2021 (cfr. file in formato .eml della ricevuta di consegna: doc. 7 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. parte opposta), avente ad oggetto i documenti ivi indicati e di non aver ricevuto esaustivo riscontro da parte dell'Istituto di credito.
Quest'ultimo, di contro, non ha dato la prova di aver in concreto provveduto alla consegna della documentazione predetta, neppure a seguito di notifica del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo unitamente al precetto.
5 Tuttavia, nella fattispecie concreta, devesi evidenziare che i contratti di conto corrente nn.
400136552 e 400973856, accesi presso la da Parte_1 Parte_2
poi ,
[...] Parte_3 sono risalenti, secondo quanto dedotto da parte opponente – senza che la circostanza sia stata contestata dall'opposto - al 1993 e al 2004.
Sicché, con riguardo alla documentazione contabile (estratti conto ecc.), la richiesta ostensiva
è fondata limitatamente alla documentazione contabile compresa nel decennio antecedente alla data di notificazione della richiesta di cui all'art. 119 T.U.B., avvenuta in data 30.03.2021.
Parte opponente, dunque, deve essere condannata alla consegna della documentazione contrattuale afferente ai rapporti di c/c predetti, degli eventuali contratti di fideiussione e di assicurazione, tutti già oggetto di istanza ex art. 119 T.U.B. cui si rinvia, non essendo a questi ultimi applicabile il limite temporale decennale prescritto dall'art. 119, co. 4, T.U.B., per quanto sopra esposto.
Del pari, la Banca deve essere condannata a provvedere alla consegna – a parte attrice o a suo incaricato – di copia degli estratti anche scalari dei c/c nn. 400136552 e 400973856 e dei rispettivi saldi in dare/avere a far tempo dal 30.03.2011, a fronte della notifica dell'istanza ex art. 119 T.U.B. tramite PEC, avvenuta in data 30.03.2021, fino all'attualità.
Atteso il solo parziale accoglimento della opposizione formulata da il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 17896/2021 del 09.10.2021, emesso dal Tribunale di Roma, deve essere revocato.
Ricorrono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza delle parti e l'incertezza del quadro di riferimento giurisprudenziale sulla questione dell'onere di conservazione della documentazione contrattuale, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n.
17896/2021 del 09.10.2021, emesso dal Tribunale di Roma;
2) Condanna alla immediata consegna, in favore di parte opponente o di suo Parte_1 incaricato, di copia dei contratti afferenti ai c/c nn. 400136552 e 400973856, di eventuali contratti di fideiussione e di assicurazione relativi ai predetti rapporti contrattuali;
6 3) Condanna alla immediata consegna, in favore di parte opponente o di suo Parte_1 incaricato, di copia degli estratti conto anche scalari e di saldi in dare/avere relativi ai c/c nn.
400136552 e 400973856 a far tempo dal 30.06.2011 fino all'attualità;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10.10.2024
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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