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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 104 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., p.iva con sede legale in Castel P.IVA_1
San Giorgio (SA) alla via Lanzara n. 48, rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano giusta mandato a margine dell'atto citazione
APPELLANTE
1 E
Controparte_1
contumace società a responsabilità limitata unipersonale, costituita ai sensi Controparte_2
della legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via V.
Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca P.IVA_2
d'Italia ai sensi del regolamento 7 giugno 2017 al numero 35171.8, e, per essa, giusta procura speciale a rogito del Notaio Dr. di Pordenone in data 22 Persona_1
gennaio 2018 (rep. n. 297151 – racc. n. 30893) , con la mandataria CP_3
[società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano (soggetta all'attività di
[...]
direzione e di coordinamento da parte della società “ ), con Controparte_4
sede legale in Milano (MI), Corso di Porta Nuova n.19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961,
Società incorporante – a seguito di fusione per incorporazione con effetto a decorrere dall'1.07.2019, giusto atto di fusione del 6.06.2019 a rogito Notaio Dr.
[...]
in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, n.
4.740 di Per_2
Repertorio n.
1.057 di Raccolta – la , società costituita ai sensi del diritto CP_5
italiano (soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte della società
“ ), con sede legale in Roma (RM), Piazza SS. Apostoli n. 73, Controparte_4
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.
] in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, dall'Avv.
Giulia Galati del Foro di Roma in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott.
del 29/11/2019 nn. 5065-1259 e dall'Avv. Antonio Donvito del Persona_2
2 Foro di Milano con studio in Milano, in virtù di mandato alle liti conferito con procura rilasciata a norma dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATI
NONCHE'
con sede legale in Padova, Via San Marco n. 11 - 35129, Codice Controparte_6
Fiscale, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. , Iscritta P.IVA_4
all'Albo delle Banche al n. 5682, in persona del Procuratore speciale Dott. CP_7
(c.f.: ), giusta procura del 08/10/2021, a rogito del Notaio CodiceFiscale_1
di Padova, rep. 49001, racc. 20735, registrato a Padova il 08/10/2021 al n. Persona_3
41112 S. serie 1T, rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti Francesco Curti e Antonello
Veneziano come da mandato allegato alla comparsa di intervento
INTERVENTORE EX ART. 111 CPC
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale di Salerno n.
4582/2022 pubblicata il 28/12/2022 e notificata il 29/12/2022 (Azione di ripetizione di
indebito.; Domanda riconvenzionale di pagamento)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nel termine del
29/10/2024 concesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24/04/2010 la società
[...]
sulla premessa di aver intrattenuto per lungo tempo Parte_1
rapporti con la filiale di Salerno, regolati dal conto Controparte_1
corrente ordinario n. 26897, dal conto anticipi n. 280152 e dal conto sovvenzioni n.
280109, lamentava l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ad essa corrisposti, la determinazione degli interessi in misura ultralegale ed
3 usurai, l'applicazione mai pattuita della commissione di massimo scoperto e delle
'valute virtuali' e pertanto conveniva la in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_1
Salerno per sentir dichiarare la nullità, anche parziale, dei richiamati contratti sorti anteriormente e successivamente all'entrata in vigore della L. n. 154/1992 e del dLgs n.
385/1993 ai sensi rispettivamente dell'art. 4 e degli artt. 117 e 118, con riferimento gli artt. 1283, 1284 u.co, 1325, 1346, 1418 e 1419 cc;
accertare l'eventuale applicazione di interessi usurari e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità degli interessi riscossi e pretesi dalla banca e, in subordine, la riduzione degli stessi entro il 'saggio soglia del periodo'; conseguentemente applicare, senza capitalizzazione, i soli interessi legali e/o il tasso nominale minimo dei BOT ex art. 117 co.7 lett. a;
condannare la banca alla ripetizione in favore della società attrice di tutte le somme illegittimamente addebitategli, oltre interessi. In via istruttoria chiedeva farsi ordine alla Banca ex art. 210 cpc di esibire eventuali contratti in suo possesso, gli estratti conto e la documentazione inerente al rapporto bancario in oggetto;
ammettere CTU per accertare l'effettivo dare-avere tra le parti dall'inizio di ogni rapporto, depurati dalle illegittime applicazioni di interessi e spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , il Controparte_1
Comune di Cava de' Tirreni che eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda facendo rilevare che il rapporto tra le parti era iniziato in data 06/09/2005, come da contratto in originale che veniva prodotto agli atti, e che ad esso era stata applicata, in ordine alla modalità di calcolo degli interessi, la disciplina contenuta nel dLgs n.
342/1999 e la delibera CICR del 09/02/2000, sicché la doglianza relativa alla capitalizzazione trimestrale era infondata, e che ai contratti – il contratto di conto corrente al quale erano affluite le due anticipazioni n. 280152 e n. 280109 -- per espressa sottoscrizione della società erano stati applicati interessi convenzionali, la commissione di massimo scoperto e le valute secondo il dettato normativo di cui all'art. 4 116 TUB. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e spiegava in via riconvenzionale domanda di pagamento di € 261.098,37 in virtù di c/c n. 26897 oltre interessi convenzionali al 10% dal 20/09/2010 al soddisfo, e di € 203.323,56 in virtù del conto anticipi n. 280152 oltre interessi convenzionali al 9% dal 20/09/2010 al soddisfo,
ovvero a quella somma diversa che sarebbe stata accertata in giudizio tramite CTU.
La causa veniva trattata con l'espletamento di CTU contabile, con incarico affidato al dott. . Persona_4
Nelle more del giudizio interveniva ai sensi dell'art. 111 cpc la per Controparte_2
effetto di cessione pro soluto dei crediti pecuniari della banca, individuabili 'in blocco'
ai sensi degli artt. 1,4,7.1, L. n. 130/1999, pubblicata nella GU del 18/01/2018, tra i quali era compreso quello vantato nei confronti della società attrice, che faceva proprie le difese della convenuta, di cui chiedeva l'estromissione.
All'udienza del 18/02/2022 il Got riservava la decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Successivamente, con sentenza n. 4582/2022 pubblicata il 28/12/2022, il Giudice,
tenuto conto delle risultanze della consulenza, rigettava la domande principale,
accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava l'attrice al pagamento in favore della banca della somma di € 381.285,52 come determinata dal CTU nella ipotesi di calcolo n.II. Compensava tra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 31/01/2023 la Parte_1
ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte al fine di
[...]
ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere: “Voglia la Corte di Appello
di Salerno, in accoglimento della proposta impugnazione: 1) revocare la sentenza di I
grado; 2) dichiarare le nullità parziali del contratto di conto corrente ordinario n.
26897; del contratto di conto anticipo cessioni credito n. 280152 e del contratto di
conto sovvenzioni n. 280109, in relazione all'anatocismo praticato sugli interessi
5 passivi per l'attrice; alla applicata commissione di massimo scoperto;
alle applicate
spese di gestione non pattuite e infine alle valute cosiddette virtuali in sostituzione di
quelle effettive, ossia corrispondenti alla data dei singoli addebiti e accrediti;
il tutto ai
sensi degli artt. 1283, 1284, 1418, 1325, 1346 e 1419 c.c.; 3) rigettare la domanda
riconvenzionale proposta dalla , già 3) Controparte_1 CP_8
condannare la , già , al pagamento delle Controparte_1 CP_8
spese e competenze del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti
procuratori antistatari”
Si è costituita la con la mandataria , che, Controparte_2 Controparte_3
preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità in quanto consistente nella mera riproposizione delle doglianze espresse in primo grado e disattese dal Tribunale, senza illustrazione degli errori che il giudicante avrebbe commesso nella valutazione del merito, ha comunque resistito ai motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
E' successivamente intervenuta ai sensi dell'art. 111 cpc la alla Controparte_6
quale la con contratto di cessione crediti pro soluto del 09/01/2024 CP_2
pubblicato nella GU n. 7 del 18/01/2024 parte II, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81
TUB, aveva ceduto anche il credito oggetto della presente controversia.
Con ordinanza del 29/10/2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte inviate nel termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Articolando un unico motivo di appello la Parte_1
ha impugnato la sentenza per contestare, in primo luogo, l'accoglimento
[...]
della domanda riconvenzionale, a tal fine rilevando che “prive di motivazione sono le
ragioni giustificative dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla
6 Cont banca. La non ha minimamente assolto il proprio onere probatorio, l'unico
contratto prodotto dalla Banca riporta la data del 6.09.2005 e riguarda il rapporto
ordinario 26897 (cfr. C.t.u pag.9) alcun contratto è stato depositato relativamente al
Cont conto 280152 (…).La produzione documentale di è assolutamente insufficiente ad
accertare in maniera attendibile il saldo legittimo dei conti correnti (…) Il credito
emerso in tutte le ipotesi ricostruttive operate dal CTU non può ritenersi accertato, non
avendo la creditrice assolto pienamente, come detto, i propri oneri probatori: per il c/c
n. 26897 la banca ha esibito estratti conto solo a decorrere dal settembre 2005, a fronte
della provata risalenza del rapporto quanto meno al dicembre 1994. Il saldo preteso
quindi è frutto di addebiti – ad iniziare dal primo saldo passivo evidente in atti --, di
cui, stante l'assenza di validi contratti e estratti conto ab origine, è provata
l'illegittimità. Su tale rapporto, inoltre, come verificato dal C.t.u sono confluite anche le
competenze del conto accessorio n. 280152, sprovvisto di valido contratto e di
autonomia, sicché rappresentando esso una mera evidenza contabile del conto
ordinario, è stato dal Consulente trattato unitamente al conto principale, provvedendo
ad “interpolare” gli estratti conto. La sostanziale unitarietà del rapporto determina che
il rapporto di credito – seppur articolato su più conti – sia in realtà uno solo, perché
l'unico conto effettivamente operativo è il conto ordinario, rappresentando il conto n.
280152 una mera evidenza contabile (…). Alcun credito conseguentemente potrà essere
riconosciuto alla Banca”.
Nella seconda parte del motivo la società appellante ha riproposto la domanda di nullità
parziale del contratto di conto corrente, all'uopo evidenziando che “La pattuizione è
intervenuta unicamente a far data dal 6.09.2005 per il conto n.26897, alcun contratto è
stato depositato per il conto 280152, con conseguente necessaria applicazione degli
interessi sostitutivi ex art. 117 TUB”, ed ha genericamente ribadito la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo
7 scoperto e delle spese e valute in difetto di alcuna pattuizione, concludendo per la riforma della sentenza e la dichiarazione di nullità parziale dei tre contratti .
2. La prima parte del gravame, relativa all'onere della prova in capo alla CP_1
va rigettata.
Ed infatti, il Got ha fatto proprie le risultanze della CTU contabile dalla quale era emerso che nel contratto di conto corrente ordinario n. 26897 era stato pattuito per iscritto un tasso di interesse superiore a quello legale, peraltro mai applicato in concreto,
la reciprocità della capitalizzazione trimestrale e la c.m.s., anch'essa mai applicata, e che non era stato possibile verificare il superamento del tasso-soglia ai fini della usurarietà degli interessi non essendo presenti agli atti le rilevazioni del Ministero del
Tesoro.
Il contratto di c/c prodotto risultava datato 06/09/2005 e il rapporto chiuso al
12/11/2009. Al contratto, che riportava a tergo la generica possibilità per la banca di concedere aperture di credito, risultava complementare almeno l'apertura di credito denominata 'conto anticipo cessione credito', recante il n. 280152.
Il CTU ha poi evidenziato che “entrambe le parti, nelle rispettive note, sono concordi
sull'unitarietà dei conti in esame. Infatti, l'avv. Spirito afferma che “I citati rapporti
non sono autonomi, in quanto l'unico conto operativo è solo il conto corrente ordinario,
mentre la scheda contabile dell'anticipazione è una mera evidenza…” così pure l'avv.
Rossini sostiene che “Su tale rapporto (n. 26897) come verificato dal Ctu sono confluite
anche le competenze del conto accessorio n. 280152, sprovvisto di valido contratto e di
autonomia, sicché rappresentando esso una mera evidenza contabile del conto
ordinario, è stato dal Consulente trattato unitamente al conto principale…”.
Riscontrata la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, il
CTU ha provveduto a calcolare il saldo sulla base della produzione documentale agli atti, corrispondente al periodo al quale aveva fatto riferimento l'Istituto di credito
8 producendo la documentazione degli ultimi dieci anni in suo possesso sì come previsto dall'art. 119 TUB ed applicando invece il meccanismo di integrazione di cui all'art. 117
TUB e successive modifiche per il periodo 29/12/2000-05/09/2005, relativamente al quale non era stato prodotto alcun contratto.
Contr La doglianza relativa alla violazione dell'onere della prova da parte della è
pertanto infondata e la decisione appare altresì coerente con il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “In tema di rapporti
bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto
precedente non può dirsi incompleto, e solo a fronte di una specifica contestazione del
correntista in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del
conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della
correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella
produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale” ( cfr. Cass. 2024 n.
15177 che richiama Cass. 2022 n. 15601, nella cui motivazione si legge: “ …né può
ritenersi incompleto un estratto conto solo perché la prima posta passiva registrata si
riferisce ad un debito del correntista riveniente dalla chiusura di un altro rapporto
bancario. Beninteso, ciò non significa che una banca possa inserire nell'estratto conto
il saldo negativo di precedenti conti chiusi senza che il cliente possa al riguardo
articolare alcuna difesa al riguardo. Certamente l'estratto conto che inizi con il saldo
negativo di un precedente conto non può dirsi incompleto. La completezza, però, non
significa necessariamente veridicità. È anche vero, cioè, che detta posta, come tutte le
poste di un conto, può essere oggetto di contestazione da parte del correntista (il quale
ha appunto l'onere di contestare le varie poste del conto nell'ambito della dialettica fra
le parti voluta dal legislatore per giungere all'accertamento del saldo) e, se una
contestazione vi sia, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza
della posta di cui trattasi: prova che in un caso come quello oggetto del giudizio
9 consisterebbe appunto, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti
quel saldo negativo”).
Questa parte del motivo di impugnazione deve pertanto ritenersi infondata.
3. La seconda parte dell'appello, dal cui accoglimento la società appellante
pretende di ottenere la declaratoria della nullità parziale dei contratti, va
dichiarata inammissibile per evidente violazione delle prescrizioni dettate dall'art.
342 cpc.
Ed infatti “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22
giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con
essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in
considerazione della permanente natura di revísio prioris ínstantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che
debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a
quella di primo grado” (cfr.Cass.S.U.n.27199/2017).
Ne consegue che “La specificità dei motivi di appello, finalizzata ad evitare un ricorso
generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza, esige che alle
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle
dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion
per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” ( cfr. ex pl. Cass. 2018 n. 932).
Orbene, dalla lettura di questa parte del motivo di gravame appare evidente che la società appellante non si è in alcun modo confrontata con la motivazione del primo
10 Giudice, che, sulla base del contratto prodotto dalla banca e ritenendo che tra le parti fosse “intercorso un rapporto unitario di conto corrente e di almeno un'apertura di
credito denominata conto anticipo cessione credito (n. 268152), le cui competenze
venivano addebitate sul primo”, ha fatto propria la verifica del CTU in ordine alle pattuizioni scritte degli interessi, della c.m.s. e della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il contratto di conto corrente ed all'applicazione del meccanismo di integrazione di cui all'art. 117 TUB e succ.mod., così pervenendo alla declaratoria di infondatezza di tutte le doglianze espresse dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio.
4. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
5. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa ( da € 260.001,00
a € 520.000,00 ), negli importi minimi, stante la bassa complessità della controversia, e per le fasi effettivamente trattate (studio, istruttoria e decisionale).
Al rigetto dell'appello consegue altresì la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 31/01/2023 dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
e , con l'intervento ex art. 111 Controparte_1 Controparte_2
cpc di , avverso la sentenza del Got del Tribunale di Salerno n. Controparte_6
4582/2022, così provvede:
1) RIGETTA L'APPELLO;
11 2) CONDANNA la Parte_1
al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in
[...]
favore di in € 7.120,00, oltre rimborso forfettario del 15% per Controparte_2
spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012
(13, co.1quater del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa
impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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