Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale (sulla base di tali principi, con riguardo ad un caso, nel quale l'acquirente per atto pubblico notarile di un immobile, a seguito della dichiarazione di inefficacia della vendita, per l'esistenza a carico del suo venditore della pregressa trascrizione di una sentenza che dichiarava inefficace il titolo di acquisto dello stesso, aveva chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno del venditore e del notaio rogante per non avere questi segnalato la presenza della trascrizione pregiudizievole, la Suprema Corte ha ritenuto che detti soggetti dovessero rispondere solidalmente del danno, in quanto causato dai rispettivi inadempimenti contrattuali del contratto di compravendita e del contratto d'opera professionale, ed ha anche escluso, in assenza di una previsione normativa o convenzionale di sussidiarietà della responsabilità del notaio, che questi dovesse rispondere soltanto nel caso che il danno non fosse stato risarcito dal venditore).
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l'informativa al cliente sul suo esito e, nell'ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell'atto, costituiscono, salva l'espressa dispensa degli interessati dalla suddetta verifica, obblighi derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché, pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione di mezzi e comportamenti e non di risultato, l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto. Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico. In relazione alla suddetta inosservanza il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui trova applicazione quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve, essendo inapplicabile l'art. 2236 cod. civ. L'accertamento della violazione del dovere sancito dal secondo comma dell'art. 1176 invece che della ricorrenza di una fattispecie di responsabilità attenuata ex art. 2236 cod. civ. è, comunque, riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
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Leggi di più… - 5. Responsabilità del notaio e obblighi complementari ex art. 42 dei Principi di deontologia e 1176 c.c. secondo recente giurisprudenzaAvv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 17 gennaio 2024
Le attività doverose del notaio anche se non esplicitate: gli obblighi complementari per il notaio e l'art. 42 dei Principi di deontologia Responsabilità del notaio e obblighi complementari. Da tempo la giurisprudenza indica che l'attività del notaio nell'espletamento delle sue funzioni non si riduce alla sola raccolta della volontà delle parti, dovendo invece includere le ulteriori prestazioni che si rendano necessarie per l buone esito dell'atto che stipula, obbligo poi codificato nei Principi di deontologia nell'art. 42. Di recente la cassazione ha detto che la violazione di questa norma rileva non solo sul piano disciplinare ma anche civilistico: 2 agosto 2023, n. 23600. Più in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/1999, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CONTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL SO CA SRL IN PERSONA DEL CURATORE ND IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, difeso dall'avvocato ANTONIO CAIAFA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FI EO LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 290, presso lo studio dell'avvocato CARLO DI MARCANTONIO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RI LI;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 14235/97 proposto da:
RI LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MERULANA 141, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ALVITI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
FALL CA SRL IN PERSONA DEL CURATORE ND IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, difeso dall'avvocato ANTONIO CAIFA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
NA RE, FI EO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 940/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 20/02/97 e depositata il 25/03/97 (R.G. 4483/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Claudio CONTI;
udito l'Avvocato Carlo di MARCANTONIO;
udito l'Avvocato Antonio CAIAFA;
udito l'Avvocato Maurizio ALVITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'11.11.1989, il fallimento della s.r.l. CA conveniva davanti al tribunale di Roma RA ER, assumendo che, con atto per notar NN del 9.6.1988, la ER aveva acquistato da BE IR, rappresentata dal marito BU OR, una porzione di immobile sito in Roma, piazzale Clodio 56; che, come precisato nell'atto, detto immobile era pervenuto alla IR per acquisto fattone dalla s.r.l. CA;
che quest'ultimo atto, stipulato da BU nella qualità di rappresentante della CA, era stato dichiarato improduttivo di qualsiasi effetto nei confronti della s.r.l. CA, con sentenza del tribunale di Roma del 23.11.1974 confermata in appello e resa definitiva da sentenza della Cassazione del 13.10.1982. Richiedeva quindi l'attore che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita in favore della ER.
Resisteva alla domanda la ER, che chiamava in causa la IR BE ed il notaio NN EN per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, in caso di accoglimento della domanda. Il Tribunale, con sentenza del 6.6.1994, accoglieva la domanda attrice nei confronti della ER nonché la domanda di rivalsa di quest'ultima nei confronti della IR e rigettava la domanda della ER nei confronti del NN.
Proponeva appello la ER. Gli appellati IR e NN proponevano appello incidentale.
La corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava in solido il NN e la IR al pagamento in favore della ER della complessiva somma di L 211 milioni, pari al prezzo di acquisto dell'immobile ed alle spese accessorie. Respingeva gli appelli incidentali della IR e del NN. Riteneva la corte di merito che esattamente era stata affermata l'inefficacia, nei confronti del fallimento, della vendita dell'immobile, poiché con sentenza del tribunale di Roma del 23.11.1974, passata in giudicato, era stata dichiarata inefficace la vendita dalla CA alla IR;
che detta sentenza risultava trascritta prima della successiva vendita del 9.6.1988; che inefficace era la ratifica effettuata dal BU il 24.7.1984, in quanto il decreto del presidente del tribunale di Roma, che dichiarava che il BU con delibera del 23.7.1984 era stato nominato liquidatore della CA, fu revocato dal tribunale e la revoca fu confermata dalla corte di appello;
che nessun rilievo spiegava la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2445/1993, con cui veniva accertata la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento della CA, perché cassata con sentenza n. 6143/1995. Riteneva, quindi, la corte che correttamente era stata effettuata la notifica dell'atto di chiamata della IR, a norma dell'art. 140 c.p.c.. Inoltre, secondo la corte, sussisteva la responsabilità del notaio NN, per non aver, in violazione dei canoni di una doverosa diligenza professionale, quanto meno informato la ER che esisteva la predetta sentenza trascritta del tribunale di Roma del 23.11.1974 che dichiarava l'inefficacia dell'acquisto della IR;
che la responsabilità tra il NN e la IR era solidale, in quanto le rispettive condotte avevano dato causa allo stesso danno subito dalla ER.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione EN NN. Resistono con controricorso il fallimento della CA, la IR e la ER.
La IR ha anche proposto ricorso incidentale, contro il quale resiste il fallimento della CA con controricorso. Il NN, la ER ed il fallimento hanno presentato memorie. Motivi della decisione
1- Anzitutto vanno riuniti i ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso il notaio EN NN lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che non poteva affermarsi la responsabilità solidale sua con quella della IR, essendo esse assolutamente distinte, per cui la detta statuizione di solidarietà sarebbe contraria all'art. 1292 c.c., stante la diversità dei titoli;
che, peraltro, la sua responsabilità professionale sussiste solo per colpa grave, nella specie mancante.
Secondo il ricorrente, egli può essere ritenuto responsabile solo nell'ipotesi che la IR fosse insolvente, e quindi la sua responsabilità sarebbe solo residuale;
mentre se la sua responsabilità fosse solidale, egli potrebbe rivalersi nei confronti della IR solo per la metà del prezzo pagato, lucrando la IR la restante metà del prezzo ottenuto dalla ER. Con il secondo motivo di ricorso il NN lamenta egualmente la violazione di norme di diritto e l'erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ribadendo che la sua responsabilità professionale può essere fondata solo sulla colpa grave, che nella fattispecie non sussiste, poiché lo stesso giudice del registro aveva emesso un'ordinanza, che confermava quanto da lui ritenuto, e poiché la stessa ER nel corso del giudizio aveva sostenuto che l'atto era legittimo.
Peraltro nei suoi confronti non era stato neppure richiesto il risarcimento del danno, ma esclusivamente la restituzione del prezzo, che egli non aveva percepito, essendo stato esso incassato dalla IR.
2. I motivi suddetti di ricorso, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione;
sicche, la sua opera non può ridursi al mero compito di accertamento della volonta, delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere, e cio, in conformita, allo spirito della legge professionale (art. 1 l. n. 89/1913). Ne consegue che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà, e disponibilità del bene e, più in generale delle risultanze dei registri immobiliari, costituisce, salva l'espressa dispensa degli interessati, un obbligo derivante dall'incarico conferito dal cliente e quindi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale (artt. 1176 e 2230 e segg. cod. civ.) specialmente tesa ad assicurare la serieta, e la certezza degli atti giuridici ( Cass. 24.10.1987,n. 7827; Cass. n. 982/1981; Cass.n. 6073/1980). Infatti il principio secondo cui l'incarico conferito dalle parti al notaio comprende lo svolgimento, ad opera del professionista, delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti stesse, riguarda le attività che concernono le condizioni di validità e perfezione dell'atto, ossia quelle necessarie perché l'atto possa realizzare il suo scopo tipico e quindi sia idoneo a produrre il risultato pratico perseguito (Cass.18.10.1995,n. 10842). Tra esse è compresa la stessa attività di consulenza in relazione allo scopo tipico dell'atto.
Ciò costituisce l'applicazione della regola dell'integrazione del contratto a norma dell'art. 1374 c.c., che conforma il contenuto delle obbligazioni contrattuali all'intento voluto dalle parti (Cass.14.10.1972,n. 3065).
Trattandosi di una responsabilità che si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale, di nessun rilievo è il fatto che la legge professionale non faccia espresso riferimento alla stessa, allorché essa trovi causa in inadempimento di dette attività accessorie alla funzione documentale.
Infatti l'art. 76 l. not. n. 89/1913, che pure fa riferimento alla sola ipotesi di responsabilità che si connettono alla nullità documentale, statuisce che "... oltre al risarcimento dei danni, il notaio deve rimborsare alle parti le somme che gli siano state pagate".
Ne consegue che la responsabilità per danni è fatta salva da detta norma anche con riferimento all'ipotesi da essa trattata (e cioè la nullità documentale), e questa responsabilità non può essere regolata che dalle norme che disciplinano il rapporto privatistico tra il notaio e le parti, e cioè il contratto d'opera professionale. 3. È giurisprudenza pacifica di questa Corte che tra gli obblighi accessori del notaio rogante, per effetto del contratto d'opera professionale, in assenza di una diversa volontà delle parti, vi è anche quello della preventiva visura dei registri immobiliari (Cass.6.5.1998,n. 4556). Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità del notaio NN nei confronti della ER, che le aveva richiesto di predisporre e rogare l'atto di acquisto dell'immobile dalla IR, per non aver sconsigliato la ER dallo stipulare detto contratto in quanto con la sentenza del 23.11.1974 del tribunale di Roma, regolarmente annotata presso la conservatoria dei registri immobiliari, era stata dichiarata l'inefficacia nei confronti della società CA del titolo di acquisto della IR.
In ogni caso ritiene la corte di merito che il notaio doveva quanto meno informare la ER della situazione, secondo i canoni di una doverosa diligenza professionale.
Con adeguata motivazione la sentenza impugnata osserva che di nessuna rilevanza è il decreto del presidente del Tribunale, quale giudice del registro, dell'8.10.1988, che sanciva la validità della nomina del liquidatore BU, poiché, a parte la considerazione che detto decreto fu successivamente annullato, esso era successivo di quattro mesi al rogito del 9.6.1988.
4. Egualmente infondata è la censura, secondo cui nella fattispecie non sussisterebbe responsabilità del notaio, dovendo la stessa valutarsi a norma dell'art. 2236 c.c., e quindi sussistente solo nei casi di dolo o colpa grave.
Si è sottolineato in dottrina che sotto il profilo sistematico le norme sulla diligenza (art. 1176 c.c.) sono previste per tutti i tipi di obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie distinte, per cui il concetto di colpa è unitario.
Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto concetto sia quello previsto dall'art. 1176 c.c., che impone di valutare la colpa con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Pertanto la responsabilità del notaio, per i danni causati al cliente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di notaio implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale.
Infatti il notaio nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176,c.1^, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176,c.2^, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione.
Il richiamo alla diligenza sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo.
Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto, ma ciò solo per escludere che trattisi di diligentia quam in suis, e cioè alla diligenza che normalmente adotta quel determinato debitore.
5. Ricondotta la responsabilità del notaio, nei confronti del cliente nell'ambito della responsabilità contrattuale, trova applicazione diretta l'art. 2236 c.c., a norma del quale, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Sennonché va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del notaio ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza.
Infatti anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il notaio risponde in ogni caso. È stato infatti osservato, in tema di responsabilità del professionista forense, cui sotto questo profilo può essere assimilata la responsabilità del notaio, che questi risponde nei confronti del proprio cliente per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione di quella diligenza media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., mentre ricorre l'ipotesi della responsabilità ex art. 2236 solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (Cass.18.6.1996,n. 5617). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità del notaio non per imperizia (l'unica denotazione dell'elemento soggettivo che avrebbe potuto essere valutata a norma dell'art. 2236, in presenza di speciali difficoltà), ma per non essersi attenuto "ai canoni di una doverosa diligenza professionale" nel non informare la ER che sussisteva una sentenza annotata che dichiarava l'inefficacia del trasferimento effettuato alla IR.
Ne consegue che, trattandosi della violazione dell'obbligo di diligenza, la colpa va valutata a norma dell'art. 1176 C.C., e quindi l'elemento soggettivo è integrato anche dalla colpa lieve. Peraltro l'accertamento della violazione del dovere sancito dall'art. 1176, c.2^, in luogo di quello di cui all'art. 2236 c.c., è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. 18.5.1988,n. 3463). Nella fattispecie ritiene questa corte che la motivazione suddetta dell'impugnata sentenza nell'affermare la responsabilità del notaio per violazione dei doveri di diligenza nei confronti della creditrice della propria prestazione (la ER) è adeguata e congrua.
6. Infondata è anche la censura secondo cui non poteva disporsi la condanna solidale della IR e del NN nei confronti della ER al risarcimento del danno.
Anzitutto di nessun rilievo è l'assunto secondo cui non sarebbe stata richiesta la condanna del notaio al risarcimento del danno, ma solo alla restituzione del prezzo.
Va, a tal fine, premesso che l'interpretazione della domanda rientra nei poteri-doveri del giudice di merito, e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata (Cass. 2.12.1998,n. 12227). Nella fattispecie non sussiste detta incongruità dell'impugnata sentenza, che ha ritenuto che la domanda di restituzione del prezzo costituisse una domanda di risarcimento del danno. Infatti il riferimento al prezzo pagato integra solo la limitazione della domanda a questo tipo particolare di danno emergente.
7. Quanto alla doglianza relativa alla condanna solidale della IR e del NN, va osservato che per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 28.1.1985,n. 488; Cass.4.12.1991,n. 13039; Cass. 10.12.1996,n. 10987).
Ciò discende non tanto, come pure si è sostenuto, dal fatto che l'art. 2055 c.c. costituisca un principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilità contrattuale (Cass.26.5.1995,, n. 7231), ma dai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui l'art. 2055 c.c. è un'esplicitazione in tema di responsabilità extracontrattuale. Ne consegue che, poiché il danno subito dalla ER, trova causa efficiente sia nell'inadempimento contrattuale del notaio (contratto d'opera professionale) sia in quello della IR (contratto di compravendita), entrambi detti soggetti sono responsabili solidalmente nei confronti della ER del risarcimento di detto danno.
Nè può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che la responsabilità del notaio sia residuale, nel solo caso che detto risarcimento non fosse effettuato dalla IR.
Infatti, una volta ritenuto che entrambi detti soggetti inadempienti sono responsabili solidalmente del risarcimento, operano i principi propri della responsabilità solidale, per cui ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.). La sussidiarietà dell'obbligazione di un debitore solidale rispetto a quella di altro debitore solidale (quale si realizza con il c.d. beneficium ordinis e con il beneficium excussionis) costituisce un'eccezione rispetto alla tipica struttura dell'obbligazione solidale (per cui si parla di obbligazioni solidali atipiche o di solidarietà sui generis) e, come tale, è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge o dalla volontà delle parti.
8. Infondato è anche il primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla IR, con cui la stessa lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto riguardanti la notificazione degli atti processuali (art. 137 c.p.c) il principio del contraddittorio (art. 101 e 102 c.p.c.),la disponibilità e valutazione della prova (art. 115, 116 c.p.c.) nonché l'erronea contraddittoria ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Rileva la ricorrente che erroneamente fu dichiarata contumace in primo grado, in quanto la notifica le fu effettuata con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c., in Ostia Lido, via dei Fabbri navali 67, mentre essa era stata sfrattata da detto appartamento dal 1974, come risultava dalla sentenza pretorile esibita. Ritiene la ricorrente, che non essendo essa stata rinvenuta presso la sua residenza, dovevano effettuarsi le ricerche della sua effettiva residenza e queste dovevano risultare nella relazione di notifica.
9. Osserva questa Corte che, contrariamente all'assunto della ricorrente, al fine dell'effettuazione della notificazione con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità del destinatario presso il luogo che sia individuato come sua residenza, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento di detta residenza, salvo che concorrano, nel momento in cui la notifica viene effettuata e non successivamente, specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso (Cass. 20.7.1998,n. 7104; Cass. 28.8.1992,n. 9978). Le ricerche per individuare un indirizzo presso cui eseguire la notificazione devono, invece, necessariamente effettuarsi nel caso in cui la parte ritiene di dover notificare l'atto con il diverso rito di cui all'art. 143 c.p.c. (notifica a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti).
Nella fattispecie, quindi, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la notifica dell'atto di chiamata in causa della IR, effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., era regolare.
10. Quanto alla seconda censura contenuta nel primo motivo, relativamente all'affermazione della sentenza impugnata secondo cui "l'eventuale istanza di chiusura del fallimento doveva essere proposta dall'interessata in altra sede, mentre non è dato vedere perché il curatore del fallimento non avrebbe potuto impugnare la sentenza .... che aveva dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento", la stessa è inammissibile per genericità.
La ricorrente, infatti, si limita a rilevare che "la motivazione della sentenza impugnata è viziata in radice ed è frutto dell'omesso esame e/o dell'errata valutazione della documentazione probatoria versata in atti".
L'obbligo di specificare i motivi, per i quali si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, fissato dall'art. 366 n. 4 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione,
risponde all'esigenza che il ricorso stesso consenta da solo l'individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni su cui la censura si fonda (Cass. S.U. 29.11.1988,n. 6465). 11. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente incidentale IR lamenta la violazione degli artt. 100, 115, 116, c.p.c., 2377 e 2378 c.c., nonché "l'omessa, insufficiente o contraddittoria" motivazione della sentenza.
Assume la ricorrente IR che erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato i primi due motivi dell'appello della ER, ritenendo che l'inefficacia nei confronti della CA s.r.l. dell'atto di vendita IR-ER discendesse dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 18728/1974, senza tener conto che il BU era stato nominato liquidatore con delibera assembleare del 23.7.84 e che il giorno successivo operò la ratifica della vendita effettuata alla IR.
Ritiene in ogni caso la ricorrente incidentale che erroneamente la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle statuizioni della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2545/1993, perché cassata dalla sentenza della Cassazione, n. 6143/1995, mentre proprio dalla motivazione di detta sentenza emerge che era divenuto definitivo per mancanza di impugnazione l'accertamento della legittimazione ad processum del BU, quale legale rappresentante della CA, nel periodo precedente il fallimento, avvenuto il 18.3.1989. 12.1. Osserva, anzitutto, questa Corte che è inammissibile il ricorso nella parte in cui censura la motivazione di rigetto dei primi due, motivi di appello della ER.
Infatti solo questa era legittimata ad impugnare il rigetto dei suoi motivi di appello.
12.2. Inammissibile, per altro verso, è anche la censura relativa agli assunti effetti sananti della ratifica operata dal BU in data 24.7.1984, in quanto essa rappresenta per la IR una questione nuova non avendo fatto ella riferimento ad essa nell'atto di appello. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996;
Cass. 10.5.1995,n. 5106; Cass. 8.7.1994,n. 6428). Costituiscono motivi nuovi anche quelli che, pur essendo stati prospettati da altre parti in appello, non lo siano stati da quella parte, che ne ha fatto motivo di ricorso per cassazione, in quanto la novità della questione va esaminata con riferimento alle singole posizioni difensive assunte nel giudizio, la cui sentenza è impugnata.
12.3. Quanto all'assunta violazione dell'art. 100 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata rilevato "il difetto di interesse ad agire del fallimento, comprovato dalla documentazione in atti", va osservato che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere, mediante l'intervento del giudice, un risultato utile giuridicamente apprezzabile (Cass. 26.6.1984,n. 3737). La censura, quindi, così come formulata si appalesa inammissibile per genericità, non indicando le ragioni di diritto e di fatto sulla base delle quali il fallimento non aveva interesse a far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita tra la ER e la IR. Inoltre, per il principio di autosufficienza , cui si deve conformare il ricorso per cassazione, non può farsi riferimento generico ad altra documentazione processuale a sostegno delle ragioni di impugnazione, ma la stessa (ed il suo contenuto) deve essere specificamente indicata.
12.4. Quanto alla censura secondo cui il giudice di appello avrebbe erroneamente omesso di considerare la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 6143/95, essendosi limitato al dispositivo della stessa, va, anzitutto, rilevato che l'interpretazione di questa sentenza (esterna a questo processo) e la valutazione della sua portata probatoria relativa all'accertamento di fatti, come di ogni elemento documentale prodotto dalle parti, rientrano nei poteri del giudice di merito e sono pertanto insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati. La sentenza impugnata si è limitata a rilevare, con congrua motivazione, che nessun elemento poteva trarsi ai fini dell'accertamento della legittimatio ad processum del BU, quale rappresentante della società CA dalla sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2545/1993, poiché questa sentenza era stata cassata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6143/95. La censura della ricorrente incidentale sul punto si risolve, quindi, in una diversa lettura della risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.
13. I ricorsi vanno pertanto rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dai resistenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Condanna EN NN ed BE IR in solido al pagamento delle spese sostenute da RA ER, liquidate in L. 305.200, oltre L. otto milioni per onorario, nonché la stessa IR al pagamento delle spese sostenute dal fallimento della s.r.l. CA, liquidate in L. 635.200, oltre L. otto milioni per onorario.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999