Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2335
CASS
Sentenza 16 febbraio 2001

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In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (nella specie il giudice di merito aveva graduato percentualmente la responsabilità del medico in un caso in cui alla produzione del danno - tetraparesi spastica in neonato - avevano concorso il colposo ritardo nella somministrazione di farmaci ossitociti e nell'esecuzione del parto cesareo con conseguente asfissia neonatale del feto e un episodio di apnea verificatosi al trentaquattresimo giorno di vita; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio).

In materia di risarcimento del danno causato da fatto illecito ad un minore che non svolga attività lavorativa, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno da lucro cessante facendo ricorso a presunzioni, in base al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore effettuerà o avrebbe effettuato in futuro - da accertarsi in relazione, ad esempio, agli studi compiuti, alle inclinazioni manifestate, all'attività lavorativa e alla posizione economico - sociale della famiglia -; in mancanza di tali elementi, il giudice può far riferimento a un reddito presuntivo, quale quello di cui all'articolo 4 della legge n. 39 del 1977, o al reddito medio di un lavoratore dipendente, motivando, in quest'ultimo caso, in ordine agli elementi tenuti presenti nella fissazione di tale reddito.

In tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d'appello ed anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d'acquisto della moneta; tale adeguamento va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2335
Data del deposito : 16 febbraio 2001

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