Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 802/2022
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 802/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2390/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 28/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 30/06/2022 – notificata in data 15/07/2022,
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, , rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Acerbo ed Parte_2 elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), al Corso Garibaldi nr. 62, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Pirone e Ornella Pirone ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Eboli (SA), alla Via XXIV maggio nr. 36, presso studio difensori.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2390/2022 del Tribunale di Salerno –
Responsabilità contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 14/09/2022 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 23/09/2022, la in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, , proponeva Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 2390/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 28/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
30/06/2022 – notificata in data 15/07/2022, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “-in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento all'attore, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 6.477,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come in motivazione;
- condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 3.052,00, di cui € 314,00, per spese, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA
e CAP, se dovute come per legge”. Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data
25/06/2014 e iscritto a ruolo in data 03/07/2014, conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la esponendo di essere Parte_1 proprietario dell'autovettura Audi Q5 targata DW357EZ e che in data 10/02/2014 aveva effettuato un pieno di carburante (gasolio) presso la stazione di servizio “Gregoil”, in località
Laura di Capaccio, di proprietà della Riferiva che il giorno Parte_1 seguente, alle ore 18.00 circa, , moglie del , mentre era alla guida Persona_1 CP_1 della detta autovettura, rimaneva ferma sulla carreggiata in località Pontecagnano, nei pressi dello svincolo autostradale SA-RC direzione Battipaglia, a causa di un'avaria che provocava l'arresto del veicolo;
in data 13/02/2014, l'autovettura veniva trasportata presso l'officina concessionaria Audi, di Polla (SA), per la verifica dei danni e le Parte_3 conseguenti riparazioni. A seguito di controllo e di successiva relazione del 31/03/2014 a cura del responsabile della emergeva che l'avaria del veicolo era stata Parte_3 provocata dalla presenza all'interno del serbatoio, di carburante non idoneo, ovvero contaminato da altro liquido;
pertanto, in data 01/04/2014 un campione di tale carburante veniva prelevato e sottoposto ad analisi presso l' di Napoli Controparte_2
- laboratorio di Bari -, ove veniva accertato un contenuto di acqua doppio rispetto al massimo pag. 2/6 consentito. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare la responsabilità della nella causazione dei danni subiti e di Parte_1 condannarla al risarcimento dei danni quantificati in € 6.477,93, con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
22/12/2014, si costituiva in giudizio la in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, , quale parte Parte_2 convenuta, che nel merito chiedeva rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di onorario e spese;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi, il giudizio perveniva all'udienza del 03/06/2021 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 2390/2022 emessa e depositata telematicamente in data 28/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 30/06/2022 – notificata in data 15/07/2022, il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la al Parte_1 risarcimento del danno quantificato in € 6.477,93 e al pagamento delle spese di lite in €
3.052,00. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante,
[...]
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
, censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1) Circa Parte_2 la rimessione degli atti alla Procura;
2) Difetto assoluto di prova;
3) Nullità ed inutilizzabilità della prova testimoniale dell'attore, in subordine, sua insufficienza”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Accogliere l'appello e per l'effetto rigettare, ovvero dichiarare inammissibile e improcedibile, la domanda dell'attore così come formulata con l'atto di citazione, e nelle conclusioni ivi rassegnate e/o nelle conclusioni rassegnate in primo grado;
2) con vittoria del compenso professionale del doppio grado del giudizio, da distrarsi per anticipo”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 12/01/2023, si costituiva in giudizio CP_1 quale parte appellata, che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello
[...] ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello. Fissata la prima udienza per il 26/01/2023, disposta la trattazione del giudizio secondo il rito cartolare e pag. 3/6 depositate le note di trattazione scritta, la Corte rinviava per conclusioni all'udienza del
13/07/2023 e del 03/10/2024, al cui esito era assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Depositata la comparsa conclusionale e la memoria di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, che consentono una piena conoscenza dei motivi dell'impugnazione.
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate.
Il fatto si fonda sulla richiesta risarcitoria avanzata da erso la Controparte_1 [...] proprietaria della stazione di servizio “Gregoil” ove in data 10/02/2014 Parte_1
l'appellato ebbe a fare rifornimento di carburante(gasolio) alla vettura Audi Q5 tg.
DW357EZ, ciò in ragione del fermo della vettura avvenuto il giorno successivo per una avaria collegata alla presenza nel serbatoio di un liquido contaminato da altra sostanza. Il giudice di primo grado espletata l'istruttoria ha ritenuto provata la responsabilità della stazione di servizio con conseguente condanna al risarcimento del danno. In premessa,
l'azione è stata ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale, ove al creditore compete la prova dell'inesatto adempimento, mentre al debitore l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento. Nel caso di specie, in primo grado è stato riscontrato che il fatto del rifornimento di gasolio non è contestato, cui seguiva il fermo della vettura il giorno successivo ed il riscontro in officina Audi della rottura della pompa del carburante, circostanza confermata dal teste SS . Il campione di gasolio prelevato Testimone_1 dalla vettura è stato sottoposto ad analisi di laboratorio presso l' Controparte_3 he ha riscontrata la presenza di acqua in percentuale superiore al limite massimo
[...] tollerabile, da ciò il primo giudice ha fatto derivare la prova del nesso causale e la condanna al risarcimento del danno. Tuttavia, nel corso del giudizio la parte convenuta ha documentato l'acquisto dei prodotti petroliferi, con bolle di accompagnamento, e con testi ha dimostrato che nello stesso giorno nessuna altra vettura ha riscontrato lo stesso problema in seguito al rifornimento di carburante. Tale prova non è stata ritenuta sufficiente ha dimostrare l'esatto adempimento. Sulla scorta della decisione assunta l'appellante ha lamentato la mancata verifica di irregolarità fiscali da parte della società, con trasmissione atti al competente giudice pag. 4/6 penale. Detto motivo, tuttavia, è infondato in quanto il supposto reato per come rappresentato dall'appellante attiene a fatti estranei all'oggetto del contendere, per i quali la parte di propria iniziativa ben può procedere alla denuncia, non ricorrendo l'ipotesi di fatti illeciti evidenti costituenti reati venuti all'attenzione e diretta percezione del giudice procedente. Ciò posto è fondato il secondo motivo di appello il relazione alla corretta valutazione della prova formatasi in primo grado in relazione alla responsabilità della stazione di servizio di erogazione del carburante, in particolare in relazione alla prova del diretto rapporto tra il contratto, la sua esecuzione, ed il danno causato, in relazione al nesso causale.
In conducente che lamenta il danno non solo deve provare il fatto, la fonte del danno, ed il danno al motore, ma deve dimostrare il nesso causale. Infatti, in astratto il danno potrebbe derivare da diversi fattori, non solo dalla presenza dell'acqua nel gasolio messo nell'auto al momento del rifornimento, ma anche da un difetto di manutenzione o mal funzionamento della pompa, con accumulo di acqua nel tempo, causa del danno conseguente alla vettura.
Nel nostro caso non vi prova della presenza dell'acqua al momento del rifornimento, nei serbatoi, essendo stata riscontrata solo in fase successiva nella pompa del gasolio, inoltre alcun danno analogo è riferibile alla stazione di rifornimento nella immediatezza dei fatti da parte di altri consumatori. Questo vale ad escludere che possa accertarsi la ricorrenza di indizi gravi precisi e concordanti idonei a dimostrare il nesso causale tra il fatto ed il danno lamentato. (Cass. civ. n. 5029/2022) Tanto chiarito, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata, escludendo la responsabilità dell'appellante per il danno alla vettura. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, , nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_2 Controparte_1
2390/2022 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
28/06/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 30/06/2022 – notificata in data 15/07/2022, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
pag. 5/6 1) accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2390/2022 del Tribunale di Salerno, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in favore di parte appellante in euro 2.700,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, oltre per il secondo grado spese a carico di parte appellata liquidate in euro 355,00 spese, 3.600,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore di parte appellante e con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 29/ 01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6