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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4912 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4912/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LEOGRANDE PASQUALE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv. MURRI DELLO DIAGO COSIMO Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CASTELLANETA ELVIRA CP_2
Resistente
1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ROMEO STEFANO
[...]
Resistente
Oggetto: Opposizione all'esecuzione avverso atto pignoramento presso terzi;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 21.04.2023, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso gli atti di pignoramento presso terzi n. 01484202200002901/001, n. 01484202200002530/001, n.
01484202200002902/001, n. 01484202200002529/001, n. 01484202200002532/001, n. 01484202200002900/001, n. 1484202200002531/001, tutti notificati in data 11.07.2022 per il complessivo importo di € 317.903,47, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, con riferimento e limitatamente ai seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 01420150029277334000, emessa per la complessiva somma di €
27.998,59, recante data di notifica del 12.01.2016;
2) cartella di pagamento n. 01420170017525635000, emessa per la complessiva somma di € 2.531,52, recante data di notifica del 25.09.2017;
3) cartella di pagamento n. 01420170031743921000, emessa per la complessiva somma di € 251,94 recante data di notifica del 18.07.2018;
4) cartella di pagamento n. 01420180000512072000, emessa per la complessiva somma di € 47.029,32, recante data di notifica del 19.06.2018; 5) cartella di pagamento n. 01420190004637619000, emessa per la complessiva somma di €
6.759,66, recante data di notifica del 24.02.2020; 6) avviso di addebito n. 31420150004795879000, emesso per la complessiva somma di € 763,94, recante data di notifica del 22.10.2015;
7) avviso di addebito n. 31420150005490349000, emesso per la complessiva somma di € 4.713,65, recante data di notifica del 15.12.2015;
8) avviso di addebito n. 31420160003278346000, emesso per la complessiva somma di € 5.230,59, recante data di notifica del 11.06.2016; 9) avviso di addebito n. 31420180000012590000, emesso per la complessiva somma di € 98,39, recante data di notifica del 07.02.2018.
A sostegno dell'opposizione, l'istante eccepiva la nullità ed illegittimità degli atti di pignoramento per omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti;
per mancata indicazione del dettaglio dei crediti;
per violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 e difetto di motivazione;
per violazione dell'art. 10, L. n. 212/2000; l'istante, altresì, eccepiva la prescrizione dei crediti il cui pagamento veniva intimato, anche quale fatto estintivo maturato successivamente alla formazione dei titoli esecutivi.
Chiedeva, pertanto, annullarsi gli atti impugnati con i suindicati avvisi di addebito e cartelle di pagamento presupposti e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituendosi, l' eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1 giurisdizione con riferimento alle cartelle esattoriali n. 014 2015 00292773 34000, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell' Controparte_4
e della per tributi IRPEF e Tassa automobilistica, n.
[...] CP_5
014 2017 00175256 35000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia
2 per Tasse automobilistiche, e n. 014 2019 00046376 19000, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell' Controparte_4
per tributo IRPEF. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva con riferimento
[...] all'impugnazione degli avvisi di addebito;
nel merito, sosteneva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' che, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti, concludeva per CP_2 il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, concludendo per l'inammissibilità, improcedibilità e, in ogni CP_3 caso, per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cpc , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21-
6-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n.
23531; Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 08-05-
2014 n. 9936; Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017; Trib. Milano Sez. lavoro 10.05.2016).
In limine litis, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in ordine all'opposizione agli atti di pignoramento presso terzi con riferimento alla cartella esattoriale n. 014 2015 00292773 34000, in quanto avente ad oggetto crediti per tributi IRAP, IRPEF e Tassa automobilistica, alla cartella esattoriale n. 014 2017 00175256 35000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della
Regione Puglia per Tasse automobilistiche, ed alla cartella esattoriale n. 014 2019 00046376 19000, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell' Controparte_4
per tributo IRPEF, trattandosi di pretese creditorie non
[...] ricomprese entro la sfera di attribuzioni di questo giudicante, bensì in quella facente capo alla giurisdizione tributaria, avuto debito riguardo al criterio di riparto della causa petendi ovvero del petitum sostanziale.
Così delimitato l'oggetto dell'odierna cognizione, per il resto, va affermata la competenza funzionale dell'adito Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione alla quale questo giudice ritiene di dover aderire in mancanza di valide argomentazioni di segno contrario “A norma dell'art. 618 bis cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla
L. n. 533 del 1973) nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, le opposizioni agli atti esecutivi, proposte quando è già iniziata l'esecuzione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., comma 2, rientrano nella competenza del giudice della esecuzione, espressamente fatta salva dal citato art. 618 bis, comma 2, che concerne non soltanto la prima fase del processo, ma si estende anche alla cognizione del merito della opposizione fino alla pronuncia della sentenza, quale prevista dal secondo comma dell'art. 618 cod. proc. civ., con esclusione, quindi, in ogni caso della competenza
3 del giudice del lavoro, a differenza dell'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 2, che, ove l'opposizione sia già iniziata, ricade nella competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alla prima fase, mentre per la cognizione del merito quest'ultimo è tenuto ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., a rimettere le parti al giudice del lavoro” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 marzo 2008, n. 6882).
Sul punto, si osserva quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione laddove ha stabilito che “In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell' esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali
(quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (Nella specie, la S.C., con riferimento ad opposizione all'esecuzione proposta dall' nell'ambito di espropriazione presso terzi, ha dichiarato la CP_6 competenza territoriale del tribunale, giudice del lavoro, del luogo nella cui circoscrizione risiedeva il creditore esecutante, ex art. 444, comma 1, c.p.c., a fronte di un credito discendente da sentenza della corte di appello di altro distretto)” (Cass. Lav. n.1622/2016), posto che “In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall' in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. CP_6
77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all' esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 44, terzo comma, cod. proc. civ., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori” (cfr. Cass. civ. n. 22730/2012).
Invero, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., la competenza funzionale del giudice del lavoro investito è limitata alla sola opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., rimanendogli preclusa, in caso di esecuzione iniziata, in quanto di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, ogni statuizione da adottare nelle forme dell'ordinanza nelle ipotesi delineate dal comma 2° dell'art. 615 c.p.c. e dal comma 2° dell'art. 617 c.p.c., secondo quanto espressamente previsto dal comma 2° dell'art. 618 bis c.p.c..
Deve essere, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli enti impositori in quanto tale giudizio, pur incardinato avverso un atto promanante dall'agente della riscossione, ha natura di azione di accertamento negativo delle pretese vantate dagli stessi enti.
Occorre, nel prosieguo, qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in questione, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: rimessione in termini per eventi sismici;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado), l'opposizione va qualificata come opposizione alla iscrizione a ruolo.
4 Nel caso che ci occupa, le somme chieste in pagamento con le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito - (ancora) oggetto della presente cognizione - sottesi agli atti di pignoramento presso terzi sono relative a pretese contributive ed assicurative già azionate.
Difatti, la difesa degli opposti ha documentato che:
- la cartella di pagamento n. 01420170017525635000 è stata notificata in data 25.09.2017, mediante consegna a persona qualificatasi “collega”: tale sig. , addetto alla cassa;
CP_7
- la cartella di pagamento n. 01420170031743921000 è stata notificata ex art.140 c.p.c., decorsi
10 giorni dall'invio del 30.07.2018 della raccomandata informativa a/r n. 57312876984-9, del deposito dell'atto del 18.07.2018 presso la Casa Comunale di Turi, restituita al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella di pagamento n. 01420180000512072000 è stata notificata ex art.140 c.p.c., decorsi
10 giorni dall'invio dell'11.07.2018 della comunicazione, effettuata con raccomandata a/r n.
57313522590-2 24 luglio 2018, del deposito dell'atto del 19.06.2018 Parte_2 presso la Casa Comunale di Turi;
- l'avviso di addebito n. 31420150004795879000 è stato notificato in data 22.10.2015 a mezzo racc. a/r n. 65033269482-2;
- l'avviso di addebito n. 31420150005490349000 è stato notificato in data 15.12.2015 a mezzo racc. a/r n. 65034591946-7;
- l'avviso di addebito n. 31420160003278346000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 11.06.2016, a mezzo racc. a/r n.65035529578-2 restituita al mittente;
- l'avviso di addebito n. 31420180000012590000 è stato notificato in data 07.02.2018 a mezzo racc. a/r n.66546765108-3.
In merito, poi, alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset.
Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da QU l'efficacia della contestazione CP_8 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di
"disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
Il disconoscimento opposto ai sensi dell'art. 2719 c.c. di tutta la documentazione allegata dalla parte resistente, in quanto prodotta in mera copia e priva di qualsivoglia attestazione di conformità all'originale, oltre che non idonea a provare la regolarità della notifica nei propri confronti è, tuttavia, estremamente generico, e come tale irrilevante. Invero, giova ribadire che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “In tema di prova docu-mentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di
5 formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico con-tenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. n. 23902/2017; Cass., sez. II, 16/01/2018, n. 882).
Nel caso di specie, come già detto, non vi sono neppure contestazioni relative a “specifiche difformità”, bensì soltanto un generico disconoscimento.
Inoltre, vale la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nell'odierna parte ricorrente.
Non può, del resto, accedersi alla tesi prospettata dalla parte ricorrente del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto, indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, reperito presso l'indirizzo del soggetto destinatario e la cui firma è stata apposta per ricezione dell'atto.
In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184).
In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”
(Cass.16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
Deve, d'altro canto, ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invero, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al
6 concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione
(v. Cass. 6395/14, 4567/15, 21558/15 e 23511/16).
La tesi circa la presunta necessità che la notifica a mezzo posta sia effettuata da un “soggetto abilitato” è quindi infondata, poiché, come sancito dai giudici di legittimità, è del tutto irrilevante “il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati” (Cass. n. 6395/2014 cit.).
In questi casi, in base alle norme postali di settore, il perfezionamento della notifica si ha con la semplice consegna, a prescindere, si noti, dall'identità del soggetto che riceve la raccomandata, il quale può essere anche soggetto diverso dal destinatario della cartella, per cui è anche irrilevante che la firma sia illegittima (v. Cass. n. 15746/2012 citata che richiama i principi fissati dalle sezioni unite con la più nota sentenza n. 9962/2010: “se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”).
La stessa Corte ha chiarito": La procedura infatti prevede che basti consegnare il plico “presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna”. L'importante è quindi che venga recapitata presso il domicilio corretto. L'art. 26 infatti recita così: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”
Inoltre (v. Cass. n.1091/2013): "se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare
7 accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).”.
Tutto ciò premesso al fine di comprendere l'irrilevanza delle contestazioni relative all'apposizione della firma, dovendosi ricordare, quanto alla presunta non riferibilità proprio alla persona del ricorrente o di una non meglio specificata "persona a lui vicina" per cui l'atto non sarebbe mai entrato nella disponibilità del ricorrente, che la relata fa pubblica fede solo riguardo al fatto che l'atto sia stato ritirato da persona legata al destinatario da una delle relazioni prescritte dagli artt. 32 e 39 del d.m. 9/4/2011, v. ad es. Cass. n. 11708/2011, e non anche del fatto che l'atto non sia poi entrato nella disponibilità del destinatario, circostanza che si fonda invece sulla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. n. 9111/2012); presunzione superabile mediante prova contraria ordinaria, proprio perché trattasi di circostanza non fidefaciente.
Con riguardo, poi, alla notificazione degli atti avvenuta per assenza (temporanea) del destinatario e quindi a mezzo di affissione alla casa comunale del luogo di residenza del destinatario, deve osservarsi quanto segue.
Può al riguardo farsi riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012, la quale ha ritenuto di dover ricondurre a ragionevolezza il sistema, uniformando le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità
“relativa” e di irreperibilità “assoluta” del destinatario.
La prima - irreperibilità “relativa”- è dovuta alla temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto, e non prevede, “nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile”, alcun invio al debitore di una lettera raccomandata recante la notizia del deposito nella casa comunale della cartella di pagamento non potuta notificare per la sua irreperibilità “relativa”. Invero, a norma del terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973: “nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”.
Diversamente, in virtù del primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nei casi di irreperibilità “assoluta”: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: [...] e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. La Corte ha concluso affermando che si doveva restringere la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
“assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
“relativamente” irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”).
8 Pertanto, se ricorre il caso di irreperibilità cosiddetta “relativa”, previsti dall'art. 140 c.p.c., la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario
“relativamente” irreperibile: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3/2010 della C. Cost.). Le modalità di notificazione previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di cosiddetta “irreperibilità assoluta”. In tal caso occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (avviso avente lo stesso contenuto di quello indicato negli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune;
c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. L'irreperibilità “assoluta” del destinatario impedisce, ovviamente, di inviargli la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale. Secondo questo procedimento, dunque, la notificazione ad un destinatario “assolutamente” irreperibile si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale.
Ebbene, nella fattispecie in esame le cartelle di pagamento suindicate risultano ritualmente notificate, sulla base della cartolina e relata versate in atti dal concessionario, per assenza del destinatario, con deposito nella casa comunale ed attestazione di affissione all'albo comunale, essendo state osservate le prescritte formalità, con avviso in cassetta e attestazione di spedizione e ricezione della relativa raccomandata informativa.
Peraltro, è dirimente osservare come dalla documentazione allegata e prodotta dalle parti resistenti
(v. all. fascicolo di parte resistente ) risulti che tutte le cartelle di Controparte_1 pagamento e gli avvisi di addebito sopra indicati, ovverosia le cartelle di pagamento n.
01420170017525635000, n. 01420170031743921000, n. 01420180000512072000 e gli avvisi di addebito n. 31420150004795879000, n. 31420150005490349000, n. 31420160003278346000 e n.
31420180000012590000 sono comunque entrati nella sfera di conoscenza legale della parte ricorrente, come rilevabile dalle emergenze processuali.
Invero, si rileva che parte resistente ha prodotto “Dichiarazione di Controparte_1 adesione alla definizione agevolata”, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 sottoscritta dall'istante in data 29.04.2019 e presentata in data
30.04.2019, relativa alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno CP_6 scrutinio (v. all. fascicolo di ). Controparte_1
In particolare, quanto all'istanza di definizione agevolata, essa ricomprende le cartelle di pagamento identificate coi nn. 1 e 2 e gli avvisi di addebito identificati coi nn. 6, 7 e 8 di cui alle premesse;
inoltre, nell'istanza medesima vengono espressamente indicati i crediti non ricompresi nella definizione agevolata, sottesi alle cartelle identificate con i nn. 3 e 4 ed all'avviso di addebito identificato col n. 9 indicati in premessa.
Risultando, dunque, dalla documentazione prodotta in giudizio da Controparte_1 che la parte ricorrente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata - nell'ambito della quale sono ricompresi o, comunque, espressamente menzionati le cartelle di pagamento ed gli avvisi
9 di addebito oggetto di causa - si inferisce che il contribuente abbia effettivamente ricevuto la notifica degli atti de quibus (giova ribadire, in ogni caso, circostanza nemmeno oggetto di specifica contestazione).
Del resto, è stato osservato che la presentazione di una domanda di definizione agevolata comporta che il contribuente sia pienamente consapevole delle pendenze debitorie oggetto della domanda medesima, che comprendono quelle oggetto del ricorso. Non pare coerente con il sistema, dopo la presentazione di una domanda di definizione agevolata, la riproposizione in sede giudiziale da parte del contribuente di questioni attinenti alla legittimità della emissione e della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento o di altri atti impositivi pregressi o di successivi atti interruttivi della prescrizione, avvisi di addebito e cartelle che il contribuente stesso indica, appunto sul presupposto della sussistenza del debito e della regolarità dell'atto impositivo, come oggetto di definizione agevolata (ciò anche alla luce del fatto che è previsto espressamente la declaratoria di insussistenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la relativa dichiarazione ovvero l'abbandono da parte dell'istante dei giudizi in corso, situazione che se da una parte non può valere come impegno a non azionare nuovi contenziosi, ad esempio in caso di macroscopici errori, anche di tipo contabile, dall'altra conferma la volontà del legislatore che sui crediti per cui si chiede la soluzione vantaggiosa non si aprano nuove discussioni e li si diano per pacifici). L'espressa indicazione da parte dell'interessato dei titoli di cui si discute rende infondata ogni eccezione di mancata notificazione e/o nullità ed illegittimità delle cartelle. D'altronde, la Suprema Corte, pronunciandosi sugli effetti dell'istanza di rateizzazione ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ha sostenuto che: "se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle" (ord. 18/06/2018, n. 16098) [cfr., negli stessi termini, sentenza n.
139/2022 del 03/05/2022 della Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro].
A tal riguardo, sotto un ulteriore profilo di indagine, non ignora il Tribunale che l'adesione del contribuente alla definizione agevolata è stata qualificata anche come atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083, che in motivazione ha affermato che «L'efficacia in tal senso della dichiarazione quale sostanziale riconoscimento del debito»), e pertanto come tale in astratto idoneo, provenendo dal soggetto che ha poteri dispositivi del diritto, ad integrare un atto interruttivo della prescrizione ed anche, se corredato dall'inequivocabile volontà del debitore di non avvalersi della causa estintiva del diritto, una rinuncia tacita alla prescrizione (cfr. Cass. 29 novembre, n. 21248).
Difatti, è stato osservato che la presentazione di istanza di rateazione non solo comporta l'interruzione del termine di prescrizione per tutti i crediti contributivi non ancora prescritti a quella data in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 2944 c.c. secondo cui “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”, ma, come ritenuto dalla Suprema Corte, rappresenta anche una condotta in fatto incompatibile con la volontà della parte istante di far valer la prescrizione con riguardo ai crediti già prescritti in quel momento (cfr. sul punto Cass. ord. n. 26013 del 2015). Ne conseguirebbe che avendo la parte ricorrente con la presentazione dell'istanza di rateazione rinunciato a far valere la prescrizione dei crediti contributivi eventualmente maturata a quella data non potrebbe la medesima adesso dolersi della prescrizione quinquennale di quegli stessi crediti.
10 Tuttavia, - ferma restando la natura di atto interruttivo del corso della prescrizione - si osserva che tale orientamento non è pacifico (v. Cass. 8 febbraio 2017, n. 3347, secondo cui «Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito
o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione
o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (…) Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati).
Ciò posto, chiarita la validità e l'efficacia della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito sopra indicati, deve dunque affermarsi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, che l'esame dei motivi che trovino la loro matrice nel periodo antecedente alla formazione dei titoli esecutivi è inammissibile, così come la relativa domanda.
L'incontrovertibilità del titolo (cartella esattoriale non opposta tempestivamente) impedisce infatti di verificare se i contributi previdenziali iscritti a ruolo fossero o meno prescritti, in quanto l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'opposizione avverso la cartella di pagamento da proporsi entro 40 giorni dalla notifica (ex art. 24 d.lgs. 46/1999).
L'omessa opposizione avverso le cartelle (regolarmente notificate, come sopra evidenziato) ha infatti reso i crediti iscritti a ruolo irrevocabili e definitivi e in quanto tali non più suscettibili di contestazione;
ne consegue l'inammissibilità non solo dell'eccezione di prescrizione dei contributi, ma anche delle eventuali ulteriori eccezioni di decadenza, di inapplicabilità della maggiorazione e CP_ delle sanzioni, di difetto di motivazione, di infondatezza nel merito della pretesa creditoria dell' trattandosi di eccezioni che, come già detto, l'interessata avrebbe dovuto sollevare in sede di opposizione avverso la cartella.
Pertanto, è inammissibile, in questa sede, l'opposizione alla iscrizione a ruolo.
In relazione, poi, ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/73), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999. Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio
2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271), per cui risulta tardiva la presente opposizione alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
In ogni caso, con riferimento ai vizi formali, all'adeguatezza motivazionale dell'atto impugnato e alla pretesa violazione della legge 212/2000, vale osservare come per la regolarità dell'atto non occorra una indicazione "analitica" degli elementi, essendo al tale fine sufficiente l'annesso prospetto recante
11 “Dettaglio del debito”, ovvero l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, ricorrente nel caso di specie.
In ordine, poi, ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
Dunque, con riferimento al capo di domanda relativo all'accertamento dell'estinzione dei crediti per decorso del termine prescrizionale, deve rilevarsi che tale domanda -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all' esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D. Lgs. n. 46/99, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tanto chiarito, in primo luogo, va pure rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
a fronte del motivo di ricorso afferente alla asserita prescrizione dei crediti portati dai
[...] CP_6 titoli esecutivi (avvisi di addebito) sottesi agli atti di pignoramento presso terzi impugnati, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (v. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2019, n.
16425).
In ogni caso, stanti le risultanze documentali in atti sopra analizzate, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La legge n° 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10)”. La normativa sopra riportata è entrata in vigore il 17 agosto 1995, ma il legislatore, quanto ai tempi di attuazione, ha distinto tra i diversi contributi: per quelli destinati alle gestioni pensionistiche provvede la lettera a), che prevede un termine prescrizionale decennale, che si riduce a cinque anni dal 1 gennaio 1996; la lettera b) prevede per tutti gli altri contributi l'immediata entrata in vigore del termine quinquennale. La Suprema Corte a sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale registratosi sull' interpretazione dei commi 9 e 10 della legge citata, con decisione n. 6173 del 07-03-2008 ha chiarito che la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge -salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente- il termine di prescrizione è Controparte_9
12 quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all' art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Nel caso di specie, gli atti impugnati si riferiscono pacificamente ad omissioni contributive ed assicurative dovute relativamente ad anni successivi al 1995, per cui i crediti con esse richiesti soggiacciono senz'altro alla prescrizione estintiva quinquennale.
Così individuato il regime prescrizionale applicabile, va pure detto che non è confortata dalla giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui dalla mancata opposizione delle cartelle esattoriali poste a base delle intimazioni di pagamento discenderebbe la definitività delle stesse ai sensi dell'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. Viceversa, sul punto si deve accedere alla tesi prospettata dall'opponente, in quanto l'art. 2953 c.c. riguarda il caso di diritti riguardo ai quali “è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato” (cd. actio judicati); certamente vi sono anche altre ipotesi assimilabili alla condanna passata in giudicato, ma sempre in caso di un provvedimento giurisdizionale definitivo, non suscettibile di impugnazione, e non nel caso di provvedimenti amministrativi che, pur essendo idonei a costituire titolo esecutivo, non hanno l'idoneità a passare in giudicato;
sul punto, si deve rilevare che Cassazione civile sez. un. 17/11/2016 n. 23397 ha recentemente stabilito che “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative.
"Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Per quanto esposto, la mancata opposizione delle cartelle esattoriali nel termine di 40 giorni dalla notifica determina certamente la decadenza della ricorrente da tutte le eccezioni relative al merito del credito dell' , ma non ne trasforma la prescrizione da quinquennale a CP_6 decennale.
Ciò posto, nell'ipotesi in esame, l'eccezione di prescrizione va disattesa con riferimento a tutti gli atti al vaglio dell'odierna cognizione, ovverosia le cartelle di pagamento n. 01420170017525635000, n.
01420170031743921000, n. 01420180000512072000 e gli avvisi di addebito n.
31420150004795879000, n. 31420150005490349000, n. 31420160003278346000 e n.
31420180000012590000, essendo intercorso un periodo inferiore al quinquennio tra la notifica degli stessi e la notifica dei successivi atti interruttivi - quali, tra gli altri, per tutti, l'intimazione di pagamento n. 014 2021 90031527 10000, riferita a tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, notificata a mezzo p.e.c. il 06.12.2021, di cui vi è prova in atti, ancora, l'istanza di adesione alla definizione agevolata presentata in data 30.04.2019 anch'essa relativa alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno scrutinio - nonché tra questi ultimi e la notifica del luglio 2022 degli atti di pignoramento presso terzi.
Da quanto sopra esposto, discende il rigetto del ricorso, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_10
13 , in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 [...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con atto depositato il 21.04.2023, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle esattoriali n. 014 2015 00292773
34000, n. 014 2019 00046376 19000 e n. 014 2017 00175256 35000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione a titolo di Tasse automobilistiche;
2) rigetta, per il resto, il ricorso;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_3 che liquida in complessivi € 8.100,00, oltre ad
[...] accessori come per legge.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4912/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LEOGRANDE PASQUALE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv. MURRI DELLO DIAGO COSIMO Resistente
nonché nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CASTELLANETA ELVIRA CP_2
Resistente
1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ROMEO STEFANO
[...]
Resistente
Oggetto: Opposizione all'esecuzione avverso atto pignoramento presso terzi;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 21.04.2023, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso gli atti di pignoramento presso terzi n. 01484202200002901/001, n. 01484202200002530/001, n.
01484202200002902/001, n. 01484202200002529/001, n. 01484202200002532/001, n. 01484202200002900/001, n. 1484202200002531/001, tutti notificati in data 11.07.2022 per il complessivo importo di € 317.903,47, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73, con riferimento e limitatamente ai seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento:
1) cartella di pagamento n. 01420150029277334000, emessa per la complessiva somma di €
27.998,59, recante data di notifica del 12.01.2016;
2) cartella di pagamento n. 01420170017525635000, emessa per la complessiva somma di € 2.531,52, recante data di notifica del 25.09.2017;
3) cartella di pagamento n. 01420170031743921000, emessa per la complessiva somma di € 251,94 recante data di notifica del 18.07.2018;
4) cartella di pagamento n. 01420180000512072000, emessa per la complessiva somma di € 47.029,32, recante data di notifica del 19.06.2018; 5) cartella di pagamento n. 01420190004637619000, emessa per la complessiva somma di €
6.759,66, recante data di notifica del 24.02.2020; 6) avviso di addebito n. 31420150004795879000, emesso per la complessiva somma di € 763,94, recante data di notifica del 22.10.2015;
7) avviso di addebito n. 31420150005490349000, emesso per la complessiva somma di € 4.713,65, recante data di notifica del 15.12.2015;
8) avviso di addebito n. 31420160003278346000, emesso per la complessiva somma di € 5.230,59, recante data di notifica del 11.06.2016; 9) avviso di addebito n. 31420180000012590000, emesso per la complessiva somma di € 98,39, recante data di notifica del 07.02.2018.
A sostegno dell'opposizione, l'istante eccepiva la nullità ed illegittimità degli atti di pignoramento per omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti;
per mancata indicazione del dettaglio dei crediti;
per violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 e difetto di motivazione;
per violazione dell'art. 10, L. n. 212/2000; l'istante, altresì, eccepiva la prescrizione dei crediti il cui pagamento veniva intimato, anche quale fatto estintivo maturato successivamente alla formazione dei titoli esecutivi.
Chiedeva, pertanto, annullarsi gli atti impugnati con i suindicati avvisi di addebito e cartelle di pagamento presupposti e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituendosi, l' eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1 giurisdizione con riferimento alle cartelle esattoriali n. 014 2015 00292773 34000, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell' Controparte_4
e della per tributi IRPEF e Tassa automobilistica, n.
[...] CP_5
014 2017 00175256 35000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia
2 per Tasse automobilistiche, e n. 014 2019 00046376 19000, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell' Controparte_4
per tributo IRPEF. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva con riferimento
[...] all'impugnazione degli avvisi di addebito;
nel merito, sosteneva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' che, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti, concludeva per CP_2 il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, concludendo per l'inammissibilità, improcedibilità e, in ogni CP_3 caso, per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cpc , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21-
6-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n.
23531; Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 08-05-
2014 n. 9936; Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017; Trib. Milano Sez. lavoro 10.05.2016).
In limine litis, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in ordine all'opposizione agli atti di pignoramento presso terzi con riferimento alla cartella esattoriale n. 014 2015 00292773 34000, in quanto avente ad oggetto crediti per tributi IRAP, IRPEF e Tassa automobilistica, alla cartella esattoriale n. 014 2017 00175256 35000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della
Regione Puglia per Tasse automobilistiche, ed alla cartella esattoriale n. 014 2019 00046376 19000, emessa a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell' Controparte_4
per tributo IRPEF, trattandosi di pretese creditorie non
[...] ricomprese entro la sfera di attribuzioni di questo giudicante, bensì in quella facente capo alla giurisdizione tributaria, avuto debito riguardo al criterio di riparto della causa petendi ovvero del petitum sostanziale.
Così delimitato l'oggetto dell'odierna cognizione, per il resto, va affermata la competenza funzionale dell'adito Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione alla quale questo giudice ritiene di dover aderire in mancanza di valide argomentazioni di segno contrario “A norma dell'art. 618 bis cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla
L. n. 533 del 1973) nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, le opposizioni agli atti esecutivi, proposte quando è già iniziata l'esecuzione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., comma 2, rientrano nella competenza del giudice della esecuzione, espressamente fatta salva dal citato art. 618 bis, comma 2, che concerne non soltanto la prima fase del processo, ma si estende anche alla cognizione del merito della opposizione fino alla pronuncia della sentenza, quale prevista dal secondo comma dell'art. 618 cod. proc. civ., con esclusione, quindi, in ogni caso della competenza
3 del giudice del lavoro, a differenza dell'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 2, che, ove l'opposizione sia già iniziata, ricade nella competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alla prima fase, mentre per la cognizione del merito quest'ultimo è tenuto ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., a rimettere le parti al giudice del lavoro” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 marzo 2008, n. 6882).
Sul punto, si osserva quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione laddove ha stabilito che “In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, c.p.c., come modificato dalla l. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell' esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali
(quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (Nella specie, la S.C., con riferimento ad opposizione all'esecuzione proposta dall' nell'ambito di espropriazione presso terzi, ha dichiarato la CP_6 competenza territoriale del tribunale, giudice del lavoro, del luogo nella cui circoscrizione risiedeva il creditore esecutante, ex art. 444, comma 1, c.p.c., a fronte di un credito discendente da sentenza della corte di appello di altro distretto)” (Cass. Lav. n.1622/2016), posto che “In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall' in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. CP_6
77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si realizza nelle forme dell'opposizione all' esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 44, terzo comma, cod. proc. civ., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori” (cfr. Cass. civ. n. 22730/2012).
Invero, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., la competenza funzionale del giudice del lavoro investito è limitata alla sola opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., rimanendogli preclusa, in caso di esecuzione iniziata, in quanto di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, ogni statuizione da adottare nelle forme dell'ordinanza nelle ipotesi delineate dal comma 2° dell'art. 615 c.p.c. e dal comma 2° dell'art. 617 c.p.c., secondo quanto espressamente previsto dal comma 2° dell'art. 618 bis c.p.c..
Deve essere, poi, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli enti impositori in quanto tale giudizio, pur incardinato avverso un atto promanante dall'agente della riscossione, ha natura di azione di accertamento negativo delle pretese vantate dagli stessi enti.
Occorre, nel prosieguo, qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in questione, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: rimessione in termini per eventi sismici;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado), l'opposizione va qualificata come opposizione alla iscrizione a ruolo.
4 Nel caso che ci occupa, le somme chieste in pagamento con le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito - (ancora) oggetto della presente cognizione - sottesi agli atti di pignoramento presso terzi sono relative a pretese contributive ed assicurative già azionate.
Difatti, la difesa degli opposti ha documentato che:
- la cartella di pagamento n. 01420170017525635000 è stata notificata in data 25.09.2017, mediante consegna a persona qualificatasi “collega”: tale sig. , addetto alla cassa;
CP_7
- la cartella di pagamento n. 01420170031743921000 è stata notificata ex art.140 c.p.c., decorsi
10 giorni dall'invio del 30.07.2018 della raccomandata informativa a/r n. 57312876984-9, del deposito dell'atto del 18.07.2018 presso la Casa Comunale di Turi, restituita al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella di pagamento n. 01420180000512072000 è stata notificata ex art.140 c.p.c., decorsi
10 giorni dall'invio dell'11.07.2018 della comunicazione, effettuata con raccomandata a/r n.
57313522590-2 24 luglio 2018, del deposito dell'atto del 19.06.2018 Parte_2 presso la Casa Comunale di Turi;
- l'avviso di addebito n. 31420150004795879000 è stato notificato in data 22.10.2015 a mezzo racc. a/r n. 65033269482-2;
- l'avviso di addebito n. 31420150005490349000 è stato notificato in data 15.12.2015 a mezzo racc. a/r n. 65034591946-7;
- l'avviso di addebito n. 31420160003278346000 è stato notificato per compiuta giacenza in data 11.06.2016, a mezzo racc. a/r n.65035529578-2 restituita al mittente;
- l'avviso di addebito n. 31420180000012590000 è stato notificato in data 07.02.2018 a mezzo racc. a/r n.66546765108-3.
In merito, poi, alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset.
Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da QU l'efficacia della contestazione CP_8 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di
"disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
Il disconoscimento opposto ai sensi dell'art. 2719 c.c. di tutta la documentazione allegata dalla parte resistente, in quanto prodotta in mera copia e priva di qualsivoglia attestazione di conformità all'originale, oltre che non idonea a provare la regolarità della notifica nei propri confronti è, tuttavia, estremamente generico, e come tale irrilevante. Invero, giova ribadire che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “In tema di prova docu-mentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di
5 formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico con-tenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. n. 23902/2017; Cass., sez. II, 16/01/2018, n. 882).
Nel caso di specie, come già detto, non vi sono neppure contestazioni relative a “specifiche difformità”, bensì soltanto un generico disconoscimento.
Inoltre, vale la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nell'odierna parte ricorrente.
Non può, del resto, accedersi alla tesi prospettata dalla parte ricorrente del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto, indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, reperito presso l'indirizzo del soggetto destinatario e la cui firma è stata apposta per ricezione dell'atto.
In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184).
In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova”
(Cass.16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
Deve, d'altro canto, ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invero, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al
6 concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione
(v. Cass. 6395/14, 4567/15, 21558/15 e 23511/16).
La tesi circa la presunta necessità che la notifica a mezzo posta sia effettuata da un “soggetto abilitato” è quindi infondata, poiché, come sancito dai giudici di legittimità, è del tutto irrilevante “il fatto che il concessionario, agente della riscossione, non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del comma 1, della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati” (Cass. n. 6395/2014 cit.).
In questi casi, in base alle norme postali di settore, il perfezionamento della notifica si ha con la semplice consegna, a prescindere, si noti, dall'identità del soggetto che riceve la raccomandata, il quale può essere anche soggetto diverso dal destinatario della cartella, per cui è anche irrilevante che la firma sia illegittima (v. Cass. n. 15746/2012 citata che richiama i principi fissati dalle sezioni unite con la più nota sentenza n. 9962/2010: “se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.”).
La stessa Corte ha chiarito": La procedura infatti prevede che basti consegnare il plico “presso il domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittima alla ricezione apponga la firma sul registro di consegna”. L'importante è quindi che venga recapitata presso il domicilio corretto. L'art. 26 infatti recita così: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”
Inoltre (v. Cass. n.1091/2013): "se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare
7 accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).”.
Tutto ciò premesso al fine di comprendere l'irrilevanza delle contestazioni relative all'apposizione della firma, dovendosi ricordare, quanto alla presunta non riferibilità proprio alla persona del ricorrente o di una non meglio specificata "persona a lui vicina" per cui l'atto non sarebbe mai entrato nella disponibilità del ricorrente, che la relata fa pubblica fede solo riguardo al fatto che l'atto sia stato ritirato da persona legata al destinatario da una delle relazioni prescritte dagli artt. 32 e 39 del d.m. 9/4/2011, v. ad es. Cass. n. 11708/2011, e non anche del fatto che l'atto non sia poi entrato nella disponibilità del destinatario, circostanza che si fonda invece sulla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. n. 9111/2012); presunzione superabile mediante prova contraria ordinaria, proprio perché trattasi di circostanza non fidefaciente.
Con riguardo, poi, alla notificazione degli atti avvenuta per assenza (temporanea) del destinatario e quindi a mezzo di affissione alla casa comunale del luogo di residenza del destinatario, deve osservarsi quanto segue.
Può al riguardo farsi riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22.11.2012, la quale ha ritenuto di dover ricondurre a ragionevolezza il sistema, uniformando le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità
“relativa” e di irreperibilità “assoluta” del destinatario.
La prima - irreperibilità “relativa”- è dovuta alla temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto, e non prevede, “nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile”, alcun invio al debitore di una lettera raccomandata recante la notizia del deposito nella casa comunale della cartella di pagamento non potuta notificare per la sua irreperibilità “relativa”. Invero, a norma del terzo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973: “nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune”.
Diversamente, in virtù del primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nei casi di irreperibilità “assoluta”: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: [...] e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”. La Corte ha concluso affermando che si doveva restringere la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
“assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
“relativamente” irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.. In altri termini, la notificazione delle cartelle di pagamento con le modalità indicate dal primo comma, alinea e lettera e), dell'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973 deve essere consentita solo ove sussista lo stesso presupposto richiesto dalla medesima lettera e) per la notificazione degli atti di accertamento: la mancanza, nel Comune, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (irreperibilità “assoluta”).
8 Pertanto, se ricorre il caso di irreperibilità cosiddetta “relativa”, previsti dall'art. 140 c.p.c., la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c. Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario
“relativamente” irreperibile: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (sentenza n. 3/2010 della C. Cost.). Le modalità di notificazione previste dalla lettera e) del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono applicabili, invece, nella diversa ipotesi di cosiddetta “irreperibilità assoluta”. In tal caso occorrono, per perfezionare la notificazione: a) il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito (avviso avente lo stesso contenuto di quello indicato negli artt. 140 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, nell'albo del medesimo Comune;
c) il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. L'irreperibilità “assoluta” del destinatario impedisce, ovviamente, di inviargli la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale. Secondo questo procedimento, dunque, la notificazione ad un destinatario “assolutamente” irreperibile si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale.
Ebbene, nella fattispecie in esame le cartelle di pagamento suindicate risultano ritualmente notificate, sulla base della cartolina e relata versate in atti dal concessionario, per assenza del destinatario, con deposito nella casa comunale ed attestazione di affissione all'albo comunale, essendo state osservate le prescritte formalità, con avviso in cassetta e attestazione di spedizione e ricezione della relativa raccomandata informativa.
Peraltro, è dirimente osservare come dalla documentazione allegata e prodotta dalle parti resistenti
(v. all. fascicolo di parte resistente ) risulti che tutte le cartelle di Controparte_1 pagamento e gli avvisi di addebito sopra indicati, ovverosia le cartelle di pagamento n.
01420170017525635000, n. 01420170031743921000, n. 01420180000512072000 e gli avvisi di addebito n. 31420150004795879000, n. 31420150005490349000, n. 31420160003278346000 e n.
31420180000012590000 sono comunque entrati nella sfera di conoscenza legale della parte ricorrente, come rilevabile dalle emergenze processuali.
Invero, si rileva che parte resistente ha prodotto “Dichiarazione di Controparte_1 adesione alla definizione agevolata”, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 sottoscritta dall'istante in data 29.04.2019 e presentata in data
30.04.2019, relativa alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno CP_6 scrutinio (v. all. fascicolo di ). Controparte_1
In particolare, quanto all'istanza di definizione agevolata, essa ricomprende le cartelle di pagamento identificate coi nn. 1 e 2 e gli avvisi di addebito identificati coi nn. 6, 7 e 8 di cui alle premesse;
inoltre, nell'istanza medesima vengono espressamente indicati i crediti non ricompresi nella definizione agevolata, sottesi alle cartelle identificate con i nn. 3 e 4 ed all'avviso di addebito identificato col n. 9 indicati in premessa.
Risultando, dunque, dalla documentazione prodotta in giudizio da Controparte_1 che la parte ricorrente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata - nell'ambito della quale sono ricompresi o, comunque, espressamente menzionati le cartelle di pagamento ed gli avvisi
9 di addebito oggetto di causa - si inferisce che il contribuente abbia effettivamente ricevuto la notifica degli atti de quibus (giova ribadire, in ogni caso, circostanza nemmeno oggetto di specifica contestazione).
Del resto, è stato osservato che la presentazione di una domanda di definizione agevolata comporta che il contribuente sia pienamente consapevole delle pendenze debitorie oggetto della domanda medesima, che comprendono quelle oggetto del ricorso. Non pare coerente con il sistema, dopo la presentazione di una domanda di definizione agevolata, la riproposizione in sede giudiziale da parte del contribuente di questioni attinenti alla legittimità della emissione e della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento o di altri atti impositivi pregressi o di successivi atti interruttivi della prescrizione, avvisi di addebito e cartelle che il contribuente stesso indica, appunto sul presupposto della sussistenza del debito e della regolarità dell'atto impositivo, come oggetto di definizione agevolata (ciò anche alla luce del fatto che è previsto espressamente la declaratoria di insussistenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la relativa dichiarazione ovvero l'abbandono da parte dell'istante dei giudizi in corso, situazione che se da una parte non può valere come impegno a non azionare nuovi contenziosi, ad esempio in caso di macroscopici errori, anche di tipo contabile, dall'altra conferma la volontà del legislatore che sui crediti per cui si chiede la soluzione vantaggiosa non si aprano nuove discussioni e li si diano per pacifici). L'espressa indicazione da parte dell'interessato dei titoli di cui si discute rende infondata ogni eccezione di mancata notificazione e/o nullità ed illegittimità delle cartelle. D'altronde, la Suprema Corte, pronunciandosi sugli effetti dell'istanza di rateizzazione ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ha sostenuto che: "se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle" (ord. 18/06/2018, n. 16098) [cfr., negli stessi termini, sentenza n.
139/2022 del 03/05/2022 della Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro].
A tal riguardo, sotto un ulteriore profilo di indagine, non ignora il Tribunale che l'adesione del contribuente alla definizione agevolata è stata qualificata anche come atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083, che in motivazione ha affermato che «L'efficacia in tal senso della dichiarazione quale sostanziale riconoscimento del debito»), e pertanto come tale in astratto idoneo, provenendo dal soggetto che ha poteri dispositivi del diritto, ad integrare un atto interruttivo della prescrizione ed anche, se corredato dall'inequivocabile volontà del debitore di non avvalersi della causa estintiva del diritto, una rinuncia tacita alla prescrizione (cfr. Cass. 29 novembre, n. 21248).
Difatti, è stato osservato che la presentazione di istanza di rateazione non solo comporta l'interruzione del termine di prescrizione per tutti i crediti contributivi non ancora prescritti a quella data in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 2944 c.c. secondo cui “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”, ma, come ritenuto dalla Suprema Corte, rappresenta anche una condotta in fatto incompatibile con la volontà della parte istante di far valer la prescrizione con riguardo ai crediti già prescritti in quel momento (cfr. sul punto Cass. ord. n. 26013 del 2015). Ne conseguirebbe che avendo la parte ricorrente con la presentazione dell'istanza di rateazione rinunciato a far valere la prescrizione dei crediti contributivi eventualmente maturata a quella data non potrebbe la medesima adesso dolersi della prescrizione quinquennale di quegli stessi crediti.
10 Tuttavia, - ferma restando la natura di atto interruttivo del corso della prescrizione - si osserva che tale orientamento non è pacifico (v. Cass. 8 febbraio 2017, n. 3347, secondo cui «Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito
o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione
o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (…) Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati).
Ciò posto, chiarita la validità e l'efficacia della notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito sopra indicati, deve dunque affermarsi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, che l'esame dei motivi che trovino la loro matrice nel periodo antecedente alla formazione dei titoli esecutivi è inammissibile, così come la relativa domanda.
L'incontrovertibilità del titolo (cartella esattoriale non opposta tempestivamente) impedisce infatti di verificare se i contributi previdenziali iscritti a ruolo fossero o meno prescritti, in quanto l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'opposizione avverso la cartella di pagamento da proporsi entro 40 giorni dalla notifica (ex art. 24 d.lgs. 46/1999).
L'omessa opposizione avverso le cartelle (regolarmente notificate, come sopra evidenziato) ha infatti reso i crediti iscritti a ruolo irrevocabili e definitivi e in quanto tali non più suscettibili di contestazione;
ne consegue l'inammissibilità non solo dell'eccezione di prescrizione dei contributi, ma anche delle eventuali ulteriori eccezioni di decadenza, di inapplicabilità della maggiorazione e CP_ delle sanzioni, di difetto di motivazione, di infondatezza nel merito della pretesa creditoria dell' trattandosi di eccezioni che, come già detto, l'interessata avrebbe dovuto sollevare in sede di opposizione avverso la cartella.
Pertanto, è inammissibile, in questa sede, l'opposizione alla iscrizione a ruolo.
In relazione, poi, ai motivi che attengano alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/73), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999. Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio
2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271), per cui risulta tardiva la presente opposizione alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
In ogni caso, con riferimento ai vizi formali, all'adeguatezza motivazionale dell'atto impugnato e alla pretesa violazione della legge 212/2000, vale osservare come per la regolarità dell'atto non occorra una indicazione "analitica" degli elementi, essendo al tale fine sufficiente l'annesso prospetto recante
11 “Dettaglio del debito”, ovvero l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, ricorrente nel caso di specie.
In ordine, poi, ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
Dunque, con riferimento al capo di domanda relativo all'accertamento dell'estinzione dei crediti per decorso del termine prescrizionale, deve rilevarsi che tale domanda -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all' esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D. Lgs. n. 46/99, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tanto chiarito, in primo luogo, va pure rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
a fronte del motivo di ricorso afferente alla asserita prescrizione dei crediti portati dai
[...] CP_6 titoli esecutivi (avvisi di addebito) sottesi agli atti di pignoramento presso terzi impugnati, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario (v. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2019, n.
16425).
In ogni caso, stanti le risultanze documentali in atti sopra analizzate, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La legge n° 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10)”. La normativa sopra riportata è entrata in vigore il 17 agosto 1995, ma il legislatore, quanto ai tempi di attuazione, ha distinto tra i diversi contributi: per quelli destinati alle gestioni pensionistiche provvede la lettera a), che prevede un termine prescrizionale decennale, che si riduce a cinque anni dal 1 gennaio 1996; la lettera b) prevede per tutti gli altri contributi l'immediata entrata in vigore del termine quinquennale. La Suprema Corte a sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale registratosi sull' interpretazione dei commi 9 e 10 della legge citata, con decisione n. 6173 del 07-03-2008 ha chiarito che la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge -salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente- il termine di prescrizione è Controparte_9
12 quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all' art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Nel caso di specie, gli atti impugnati si riferiscono pacificamente ad omissioni contributive ed assicurative dovute relativamente ad anni successivi al 1995, per cui i crediti con esse richiesti soggiacciono senz'altro alla prescrizione estintiva quinquennale.
Così individuato il regime prescrizionale applicabile, va pure detto che non è confortata dalla giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui dalla mancata opposizione delle cartelle esattoriali poste a base delle intimazioni di pagamento discenderebbe la definitività delle stesse ai sensi dell'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. Viceversa, sul punto si deve accedere alla tesi prospettata dall'opponente, in quanto l'art. 2953 c.c. riguarda il caso di diritti riguardo ai quali “è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato” (cd. actio judicati); certamente vi sono anche altre ipotesi assimilabili alla condanna passata in giudicato, ma sempre in caso di un provvedimento giurisdizionale definitivo, non suscettibile di impugnazione, e non nel caso di provvedimenti amministrativi che, pur essendo idonei a costituire titolo esecutivo, non hanno l'idoneità a passare in giudicato;
sul punto, si deve rilevare che Cassazione civile sez. un. 17/11/2016 n. 23397 ha recentemente stabilito che “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative.
"Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Per quanto esposto, la mancata opposizione delle cartelle esattoriali nel termine di 40 giorni dalla notifica determina certamente la decadenza della ricorrente da tutte le eccezioni relative al merito del credito dell' , ma non ne trasforma la prescrizione da quinquennale a CP_6 decennale.
Ciò posto, nell'ipotesi in esame, l'eccezione di prescrizione va disattesa con riferimento a tutti gli atti al vaglio dell'odierna cognizione, ovverosia le cartelle di pagamento n. 01420170017525635000, n.
01420170031743921000, n. 01420180000512072000 e gli avvisi di addebito n.
31420150004795879000, n. 31420150005490349000, n. 31420160003278346000 e n.
31420180000012590000, essendo intercorso un periodo inferiore al quinquennio tra la notifica degli stessi e la notifica dei successivi atti interruttivi - quali, tra gli altri, per tutti, l'intimazione di pagamento n. 014 2021 90031527 10000, riferita a tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito, notificata a mezzo p.e.c. il 06.12.2021, di cui vi è prova in atti, ancora, l'istanza di adesione alla definizione agevolata presentata in data 30.04.2019 anch'essa relativa alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno scrutinio - nonché tra questi ultimi e la notifica del luglio 2022 degli atti di pignoramento presso terzi.
Da quanto sopra esposto, discende il rigetto del ricorso, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_10
13 , in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 [...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con atto depositato il 21.04.2023, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle esattoriali n. 014 2015 00292773
34000, n. 014 2019 00046376 19000 e n. 014 2017 00175256 35000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione a titolo di Tasse automobilistiche;
2) rigetta, per il resto, il ricorso;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_3 che liquida in complessivi € 8.100,00, oltre ad
[...] accessori come per legge.
Bari, lì 29.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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