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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18777/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Antonella D'Albenzo Parte_1
-ricorrente-
contro
nato il [...] a [...] residente in [...]
Grigli 24, presso “RSA Prealpi”
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da ricorso
Per il PM
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/10/2024 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente dello zio e la nomina di un tutore provvisorio.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. pagina 1 di 3 Venivano depositate in atti le dichiarazioni di non opposizione all'interdizione firmate dai prossimi congiunti.
Il G.R., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava tutore provvisorio in suo favore, l'avv. Antonella Emilia Lucia D'Albenzo.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 12/12/2024 sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate. La causa veniva rimessa al
Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da afasia di grado CP_1 grave, aprassia bucco-linguo-facciale e disfagia in esito a ictus cerebrale ischemico da occlusione dell'arteriosa cerebrale media sinistra; come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio.
La Dott. , coordinatrice infermieristica della struttura ove il convenuto è ospitato, all'udienza CP_2 dichiarava che il signor soffre di afasia e non è in grado di parlare da quando ha subito un ictus CP_1 ischemico che gli ha residuato una impossibilità di coordinare i muscoli facciali, con difficoltà a deglutire;
la mobilità è altresì ridotta a causa di una frattura vertebrale conseguenza di una caduta non essendo in grado di muoversi da solo ed essendo totalmente dipendente in tutte le attività della vita;
comprende solamente alcuni ordini semplici.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
pagina 2 di 3 Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] CP_1
DON BOSCO (AT), il 12/05/1942, residente in [...], presso “RSA Prealpi”.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 28.05.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18777/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Antonella D'Albenzo Parte_1
-ricorrente-
contro
nato il [...] a [...] residente in [...]
Grigli 24, presso “RSA Prealpi”
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da ricorso
Per il PM
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/10/2024 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente dello zio e la nomina di un tutore provvisorio.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. pagina 1 di 3 Venivano depositate in atti le dichiarazioni di non opposizione all'interdizione firmate dai prossimi congiunti.
Il G.R., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava tutore provvisorio in suo favore, l'avv. Antonella Emilia Lucia D'Albenzo.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 12/12/2024 sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate. La causa veniva rimessa al
Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da afasia di grado CP_1 grave, aprassia bucco-linguo-facciale e disfagia in esito a ictus cerebrale ischemico da occlusione dell'arteriosa cerebrale media sinistra; come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.O.P. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, non ha risposto alle domande poste dal Giudice, appariva in stato confusionale ed era disorientata nel tempo e nello spazio.
La Dott. , coordinatrice infermieristica della struttura ove il convenuto è ospitato, all'udienza CP_2 dichiarava che il signor soffre di afasia e non è in grado di parlare da quando ha subito un ictus CP_1 ischemico che gli ha residuato una impossibilità di coordinare i muscoli facciali, con difficoltà a deglutire;
la mobilità è altresì ridotta a causa di una frattura vertebrale conseguenza di una caduta non essendo in grado di muoversi da solo ed essendo totalmente dipendente in tutte le attività della vita;
comprende solamente alcuni ordini semplici.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
pagina 2 di 3 Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] CP_1
DON BOSCO (AT), il 12/05/1942, residente in [...], presso “RSA Prealpi”.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 28.05.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3