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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere rel. scaduto il termine del 06.06.2025 assegnato ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note sostitutive dell'udienza con ordinanza comunicata il 24.03.2023, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 3739/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6166/2022 pubblicata il 20.06.2022, vertente:
TRA
nata a [...] il [...] (CF: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...] (CF: ), entrambi elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliati in Napoli alla via Chiatamone n. 23 presso l'avv. Riccardo Sgobbo (CF: C.F._3
) che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Guglielmo Sgobbo (CF:
[...]
) in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione a ruolo telematica CodiceFiscale_4
della causa di appello.
APPELLANTI
E
(C.F. ), quale società cessionaria ex art. 58 D. lgs. n. Controparte_1 P.IVA_1
385/1993 del credito della rappresentata processualmente dalla Controparte_2
pagina 1 di 4 (C.F. giusta procura per notar rep. n. 843/510 del CP_3 P.IVA_2 Persona_1
20.01.2022, in persona del dr. abilitato alla rappresentanza societaria giusta procura CP_4
per notar del 19.10.2022, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via Persona_2
Roma n. 58 presso l'avv. Fabio Fiorino (CF: ) da cui è rappresentata e difesa CodiceFiscale_5
in virtù di mandato alle liti prodotto in sede di costituzione telematica in appello.
INTERVENTRICE EX ART. 344 C.P.C.
E
per Az. (CF: ), in persona Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Napoli alla via Cesario Console n. 3
presso il difensore costituito in primo grado, avv. Erik Furno.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 06.09.2022 e hanno Parte_1 Parte_2
appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'azione revocatoria contro di loro proposta dalla a tutela del Controparte_5
credito nascente da contratto di mutuo del 16.05.2006, ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto pubblico per notar del 10.07.2018, rep. n. 19010, racc. n. Per_3
8700, con cui la donava al figlio il diritto di proprietà su due box Pt_1 Parte_2
auto facenti parte del complesso edilizio denominato “Parcheggio Morelli”, sito in Napoli alla via
Domenico Morelli n. 63, 79 e 85, e precisamente del box al piano primo interrato distinto dal n. 25 e riportato nel N.C.E.U. al foglio 3, p.lla 449 sub 128, piano S1, z.c. 12, cat. C6, cl. 6, cons. 17 mq, r.c. €
194,03 nonché del box al piano primo interrato distinto dal n. 24 e riportato nel N.C.E.U. al foglio 3,
p.lla 449 sub 129, piano S1, z.c. 12, cat. C6, cl. 6, cons. 17 mq, r.c. € 194,03.
La è rimasta contumace mentre è volontariamente Controparte_5
intervenuta nel giudizio di appello la società cessionaria ex art. 58 T.U. Controparte_1
pagina 2 di 4 bancario del credito tutelato con l'azione revocatoria, a mezzo della rappresentante processuale volontaria la quale ha chiesto il rigetto del proposto gravame. CP_3
Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con la concessione di un termine perentorio sino al 06.06.2025 per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno presentato delle note di trattazione scritta a firma congiunta dichiarando di aver concluso un accordo transattivo contemplante la rinunzia agli atti del giudizio e la sua accettazione, contestualmente operate, e l'integrale compensazione delle spese processuali.
Più in particolare, il contenuto delle predette note è il seguente: “Premesso che, con Decreto del
24/03/2023, Codesta Ecc.ma Corte ha disposto il rinvio del presente giudizio per la precisazione delle
conclusioni all'udienza del 6/06/2025, sostituendola con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.;
che nelle more le sottoscritte parti, anche con l'ausilio dei rispettivi legali, sono addivenute alla
decisione di transigere e conciliare il presente giudizio e di definire tra loro ogni tipo di rapporto;
che
a tal fine le parti, nonché i sottoscritti rispettivi legali, in data 24/02/2025 hanno sottoscritto un
accordo transattivo (che si allega alle presenti note unitamente alla copia del relativo bonifico
bancario), ove a pag. 6, nell'articolo denominato “DISPOSIZIONI FINALI E ULTERIORI
PRECISAZIONI” è stato stabilito che: “…Ad effettiva contabilizzazione del complessivo incasso di €
76.000,00 (euro SETTANTASEIMILA/00) provvederemo a depositare rinuncia ex art. 306 c.p.c.
nell'ambito del giudizio di appello in epigrafe (C.d.A. Napoli RG 3739/2022) e ad abbandonare tutte le
cause attualmente pendenti…”; che pertanto le sottoscritte parti e i loro rispettivi legali hanno
sottoscritto l'atto di reciproca rinuncia agli atti del presente giudizio, ex art. 306, con reciproche
accettazioni (che si deposita in allegato alle presenti note). Tanto premesso, i sottoscritti difensori,
congiuntamente, CHIEDONO che Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in virtù dell'“atto di reciproca
rinuncia agli atti del presente giudizio, ex art. 306, con reciproche accettazioni”, Voglia: A) dichiarare
l'estinzione del presente giudizio (R.G.: 3739/2022), con integrale compensazione delle spese di lite;
pagina 3 di 4 B) ordinare la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale, presso gli Uffici dei RR.II. di
Napoli 1, in data 4/02/2020 (Reg. Gen. n. 2741, Reg. Part. n. 2074), Repertorio n. 85800 del
29/11/2019, sugli immobili riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione SFE,
Foglio 3, Particella 449, Subalterni nn. 128 e 129, espressamente esonerando il Conservatore del
Registro Immobiliare da ogni responsabilità al riguardo”.
Non resta a questo punto che prendere atto della regolarità di tale rinuncia, formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e della sua correlata accettazione con declaratoria di estinzione del processo che, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c. p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza senza nulla disporre relativamente alle spese in conformità all'accordo in tal senso raggiunto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. Nulla per le spese. Letto l'art. 2668 c.c. ordina la cancellazione,
al passaggio in giudicato della presente pronunzia, della trascrizione della domanda giudiziale operata in data 04.02.2020 presso gli Uffici dei RR.II. di Napoli (Reg. Gen. n. 2741, Reg. Part. n. 2074),
relativa agli immobili riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla Sezione SFE, Foglio 3,
Particella 449, Subalterni nn. 128 e 129.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 09.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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