Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 06/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2025, proposto da
Farmacia Belvedere di Dott.ssa Laura Mangioni e Dott.ssa Barbara Possetti S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Ottino, Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Giovanni Battista Bramard, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Cn1 – Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Cuneo, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota del Responsabile S.S. Farmacia Territoriale prot. n. 33139 del 11/03/2025, avente ad oggetto: “ Assegnazione indennità di residenza biennio 2024-2025 ”, con la quale è stata respinta l’istanza della ricorrente di assegnazione dell’indennità di disagiata residenza ex art. 1 della L. n. 221/1968 per il biennio 2024/2025, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data;
- del parere della Commissione Farmaceutica istituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 21/1991, espresso nella seduta del 24/02/2025, comunicato con nota a mezzo p.e.c. dell’ASL CN1 prot. n. 47775 del 07/04/2025;
- della Deliberazione dell’ASL CN1 n. 298 del 26/02/2025, relativa alla liquidazione dell’indennità di residenza, menzionata nella nota prot. n. 33139 del 11/03/2025 e non nota nel suo contenuto testuale;
- degli atti tutti, antecedenti, prodromici, preordinati, connessi e consequenziali e per ogni ulteriore statuizione di legge;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a percepire l’indennità di disagiata residenza per il biennio 2024/2025, con tutti i benefici ad essa connessi, e la conseguente condanna dell’ASL CN 1 a corrispondere alla ricorrente l’indennità di disagiata residenza relativa al biennio 2024/2025 ed a riconoscerle tutti gli ulteriori benefici di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con la nota del Responsabile S.S. Farmacia Territoriale prot. n. 33139 del 11/03/2025, avente ad oggetto “ Assegnazione indennità di residenza biennio 2024-2025 ”, l’ASL CN 1 respingeva l’istanza della ricorrente di assegnazione dell’indennità di disagiata residenza ex art. 1 della L. n. 221/1968 per il biennio 2024/2025, sulla scorta del parere della Commissione Farmaceutica istituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 21/1991, espresso nella seduta del 24/02/2025, in quanto la frazione Murazzo di Fossano, ove è ubicata la farmacia, non rappresenterebbe “ un agglomerato autonomo sotto il profilo dei servizi destinati alla comunità ”.
Premesso che con ricorso notificato in data 05/05/2025, la ricorrente impugnava i predetti atti davanti a questo Tribunale.
Premesso che, dopo aver ricevuto il ricorso, l’ASL CN 1 ha richiesto alla Commissione Farmaceutica ex art. 8 della L.R. n. 21/1991 di riesaminare la posizione della ricorrente alla luce delle censure contenute nell’atto.
Considerato che nella seduta del 19/05/2025, la Commissione, melius re perpensa , ha deciso “ di rivedere la decisione assunta in data 24/02/2025 e di riconoscere pertanto alla farmacia di Fossano – Fraz. Murazzo l’indennità di residenza per il biennio 2024/2025, nella fascia fino a 1000 abitanti ” (cfr. il verbale della seduta del 19/05/2025, doc. n. 15 di parte ricorrente).
Considerato che con D.D. n. 791 del 20/05/2025 (doc. n. 16 di parte ricorrente), l’ASL CN 1 ha attribuito l’indennità di disagiata residenza alla ricorrente.
Considerato che all’udienza camerale del giorno 4 giugno 2025 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Considerato che sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Ritenuto che, stante l’intervenuta attribuzione dell’indennità di disagiata residenza e la conseguente soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da istanza depositata in data 27 maggio 2025 dalla ricorrente.
Ritenuto che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili, conformemente alla richiesta formulata dalla ricorrente con istanza depositata in data 27/05/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO