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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Di Dionisio. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Francesco Trotta e Francesco Graziadei.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“si insiste affinchè l'Ecc.ma Corte adita voglia in via preliminare di rito ammettere la richiesta
Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata a verificare l'inadeguatezza del contratto derivato “swap” relativamente alla sua causa ed a verificare l'applicazione di tassi di interesse ultra legali applicati e determinati dalla combinazione dei due contratti stipulati dalla Nel merito voglia Parte_1 accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata, con accertamento e dichiarazione della nullità del contratto “swap” dedotto, con conseguente condanna della al pagamento della somma CP_1 di € 45.478,61 indebitamente riscossa ed all'ulteriore somma di € 21.092,61 per interessi ultralegali applicati, o comunque per la diversa somma ritenuta di giustizia. Con condanna della appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in via preliminare, pronunciare l'inammissibilità del presente appello ai sensi degli artt. 342
e 348 bis c.p.c.;
- in via principale, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato
e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Velletri, la Parte_1 [...]
riferendo di avere intrattenuto con la banca rapporti Controparte_1
bancari di lunga durata e in particolare di avere stipulato un contratto di mutuo ipotecario in data 5.7.2006 e un contratto denominato Interest Rate Swap (IRS) il 21.12.2006, rapporti collegati tra loro, dato che il secondo aveva la dichiarata funzione di trasformare il tasso del mutuo da variabile a fisso per far fronte al rischio di aumento dei tassi di interesse.
Nonostante il Reg. n. 11522/1998, art. 31, comma 2, richiedesse che il contraente CP_2
dello swap fosse un operatore qualificato, cioè “in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari”, nel caso di specie il legale rappresentante della non possedeva alcuna competenza o esperienza in materia Parte_1
di strumenti finanziari ed era stato indotto ad aderire alle condizioni generali di contratto in cui era contenuta la predetta dichiarazione, mentre la banca era pienamente consapevole di tale inesperienza e aveva contravvenuto al proprio dovere di informare il cliente sui rischi connessi all'operazione prospettata.
Il contratto era illecito e/o illegittimo, in relazione alla causa, anche in considerazione della unilateralità del rischio posto a carico solo dell'impresa contraente, dato che alla banca era garantito un tasso di rendimento fisso del 6,50%, superiore a quello corrente al momento della contrattazione.
Considerando poi il collegamento tra i due contratti si perveniva alla usurarietà del mutuo concesso.
L'attrice quindi chiedeva, per quanto sopra esposto, la dichiarazione di nullità del contratto IRS e la restituzione della somma pagata, pari a € 45.478,61, nonché l'accertamento dell'applicazione di interessi usurari e la condanna alla restituzione dell'ulteriore importo di € 21.092,61.
2. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 2653/2018, rigettava le domande attoree.
Riteneva in particolare che nel contratto quadro fosse chiaramente esplicata la finalità dei contratti derivati, che la qualifica di operatore qualificato non fosse prevista a pena di invalidità del contratto, e comunque che non era verosimile che solo a dieci anni dalla conclusione del contratto l'attrice eccepisse di non averne capito le finalità a causa della disinformazione ingannevole dell'istituto. Il funzionamento dell'IRS era chiaramente spiegato nella scheda riepilogativa sottoscritta dalla cliente.
Sotto il profilo causale il Tribunale rilevava che la causa era quella di calmierare entro un indice fisso percentuale prestabilito il tasso variabile pattuito con il mutuo. Non vi erano elementi per ritenere che l'alea iniziale non fosse bilaterale, mentre non rilevava il concreto andamento dei tassi in epoca successiva alla stipula del contratto,
Quanto alla contestazione dell'usura, il Tribunale, oltre a non condividere che il criterio contabile basato sul cumulo di tasso del mutuo e quello dello swap, evidenziava che il tasso arbitrariamente calcolato nel 7,06% non superava il tasso soglia dei mutui a tasso fisso del
7,95%.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato il difetto di istruttoria, dato che il Tribunale avrebbe dovuto verificare gli assunti della perizia di parte dell'attrice disponendo una C.T.U..
Con il secondo motivo ha lamentato la contraddittorietà della sentenza la quale, da una parte affermava la non necessità della qualifica di operatore qualificato in capo alla e dall'altra non rilevava la necessità di un'informazione più chiara rispetto alle Parte_1
frasi contenute nel contratto. E infatti il legale rappresentante della si era Parte_1
determinato a sottoscrivere il contratto quadro solo perché suggerito (imposto) dalla banca.
L'inadempimento all'obbligo di informazione era grave e tale da inficiare la validità del contratto derivato.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'assenza di una valida causa che nel caso concreto doveva essere la copertura del rischio prodotto dai tassi variabili. Dalla perizia di parte si evinceva che mentre la banca aveva la possibilità di trarre un profitto certo la non aveva alcuna possibilità di copertura dei rischi del tasso variabile. Parte_1
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato che l'usura era stata esclusa nonostante la sommatoria dei tassi fosse necessitata dal collegamento tra i contratti e che il tasso soglia doveva essere parametrato sui tassi variabili.
3. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
4. Il primo motivo d'appello è infondato atteso che la decisione del Tribunale di non disporre C.T.U. è condivisibile, essendo la decisione fondata su ragioni che non richiedevano un ulteriore approfondimento tecnico, né l'appellante ha specificamente dedotto quali sarebbero state le lacune istruttorie.
5. Il secondo motivo d'appello è infondato, poiché correttamente il Tribunale, dopo avere osservato che la qualifica in sé di operatore qualificato non incideva sulla validità del contratto derivato, ha anche evidenziato che il contenuto del contratto era sufficientemente chiaro, come si evince dall'esame del terzo motivo d'appello, essendo stata idoneamente palesata la funzione di ciascuno della tipologia dei derivati previsti dal contratto quadro.
La qualifica di operatore qualificato è stata ammessa dalla stessa parte contraente e la dichiarazione del legale rappresentante di una persona giuridica costituisce un presunzione semplice.
E' stato anche di recente riaffermato il principio secondo cui - nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all'art. 31, comma 2, Reg.
n. 11522 del 1998 (applicabile rationis temporis alla fattispecie in esame) sottoscritta CP_2
dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza,
l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse (cfr. Cass. n. 8343/2018, n.
20179/2022).
6. Quanto al terzo motivo, dall'esame del testo del contratto quadro si evince chiaramente la funzione del contratto di IRS che consiste in uno scambio di pagamenti basati per il cliente su un tasso fisso e per la banca su un tasso variabile, meccanismo che consente al cliente di evitare i rischi di rialzi eccessivi del tasso variabile. L'alea è comune e dipende dall'andamento dei tassi variabili, mentre l'effettivo andamento è una contingenza concreta che non vale a invalidare il contratto.
7. Quanto al quarto motivo e deve ribadirsi che, pure considerando il tasso del 7,06%
determinato dalla stessa appellante, comunque questo non può che essere rapportato alla soglia usura del tasso fisso a cui l'appellante si era obbligata.
8. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM
n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella