Decreto cautelare 28 giugno 2021
Sentenza breve 11 novembre 2021
Parere definitivo 24 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/04/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03694/2025REG.PROV.COLL.
N. 01114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2022, proposto dall’Associazione Doglandia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Irene Giannini e Flavio De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli e Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agricola Sannita s.r.l., Fiammetta s.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione II -bis ) n. 11617 dell’11 novembre 2021,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione dirigenziale di Roma Capitale n.333 del 25 febbraio 2021, notificata il successivo 24 marzo 2021, prot. n. CM/17428/2021, recante “ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Via Casale delle Cornacchiole – Associazione Doglandia …- art. 16 L. R. n. 15/08 – fac. disc. 5651”.
2. Tale atto è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per il Lazio dalla Associazione Doglandia, destinataria dell’ordinanza stessa, sulla base dei seguenti motivi: eccesso di potere e illegittimità dell’atto per violazione del principio di ragionevolezza, eccesso di potere, violazione per contraddittorietà e illogicità manifesta dell’atto, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.
3. Con la sentenza n. 11617 dell’11 novembre 2021 il ricorso è stato dichiarato dal T.a.r. per il Lazio irricevibile per tardività del deposito.
4. L’originaria ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il suo appello ad un unico motivo così rubricato: error in iudicando: erroneità della sentenza/ordinanza per intrinseca illogicità della motivazione.
5. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con note del 31 gennaio 2025 le parti hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base dei documenti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza straordinaria del 5 febbraio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. L’associazione appellante ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 11617 dell’11 novembre 2021, relativa al ricorso iscritto al numero RG 6609/2021 proposto per l’annullamento dell’ordinanza di Roma Capitale di demolizione di una serie di manufatti costituiti da una costruzione in legno, un gazebo, una tettoia e un prefabbricato che, per le loro modeste dimensioni e per il fatto di non essere stabilmente infissi al suolo, non avrebbero necessitato di alcun titolo per essere costruiti, essendo ricompresi nella categoria della cd. “edilizia libera”.
9. Il ricorso è stato dichiarato, come detto, irricevibile dal T.a.r. per la tardività del deposito, eseguito dalla ricorrente in data 28 giugno 2021 e non entro il termine di cui all’art. 45 comma 1 c.p.a. (di 30 giorni dal perfezionamento dalla notificazione del ricorso per il destinatario, scaduto il 23 giugno 2021).
10. L’appellante ha lamentato l’erroneità della suddetta pronuncia, deducendo di aver effettuato tempestivamente il deposito, “dapprima in data 22 giugno 2021” - come sarebbe risultato “dalla ricevuta di consegna”, dalla quale sarebbe emerso l’iniziale rifiuto da parte del sistema informatico “a causa di disservizi tecnici del portale Giustizia amministrativa” - e successivamente, con successo questa volta, “il 23 giugno 2021, ancora nei termini”.
11. A prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’appello formulate dalla difesa di Roma Capitale, tali doglianze sono infondate e devono essere respinte in ragione della mancata prova da parte dell’odierna appellante della tempestività del deposito del ricorso di primo grado o della sussistenza di circostanze in grado di giustificare una eventuale rimessione in termini.
12. Per dimostrare di aver comunque effettuato il deposito nell’ultimo giorno utile, il 23 giugno 2021 l’associazione appellante ha, infatti, prodotto documentazione relativa ad altro distinto procedimento, instaurato dinanzi al T.a.r. Lazio per l’impugnazione di altra diversa ordinanza di demolizione (di cui l’Associazione Doglandia ha prodotto anche la sentenza, in luogo di quella oggetto del presente appello) che non può evidentemente avere alcuna efficacia probatoria nel presente giudizio.
13. Da qui l’infondatezza del gravame che, stante anche la mancata rappresentazione di ulteriori fatti che avrebbero potuto giustificare il ritardo nel deposito del ricorso di primo grado, deve essere integralmente respinto.
14. Per la natura e la particolarità delle questioni trattate sussistono, però, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO