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19 aprile 1942
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18 dicembre 1970
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20 settembre 1975
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1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
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Art. 252.
((Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.))
Qualora il figlio ((nato fuori del matrimonio)) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro ((genitore)) che abbia effettuato il riconoscimento. ((In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.)) ((223))
Qualora il figlio ((...)) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia ((...)) e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio ((...))
E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore ((...)) che abbia effettuato il riconoscimento.
((In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.)) ------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c)) che al secondo comma "le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"".
((Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.))
Qualora il figlio ((nato fuori del matrimonio)) di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)) nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro ((genitore)) che abbia effettuato il riconoscimento. ((In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.)) ((223))
Qualora il figlio ((...)) sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia ((...)) e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio ((...))
E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore ((...)) che abbia effettuato il riconoscimento.
((In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.)) ------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c)) che al secondo comma "le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"".
Commentari • 110
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 797 del 19https://www.laleggepertutti.it/ · 125.175
[…] esponendo che il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 aveva reintrodotto la previsione sulla decadenza (D.L. n. 7 del 1970, art. 22) e, ai sensi dell'art. 252 disp. att. c.c., il termine di decadenza aveva ripreso a decorrere quanto meno dall'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, sicchè era interamente decorso alla data di proposizione dell'azione giudiziaria (25 luglio 2012); ritiene il Collegio che debba essere accolto il motivo; […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lecce, sentenza 02/11/2021, n. 3618Provvedimento: […] viceversa per le differenze pensionistiche maturate prima del 6 luglio 2011, si ritiene vada applicato l'art. 252 disp. att. c.c ( secondo cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede), […] Per quanto concerna l'applicabilità dell'art. 252 att. c.c. anche nella ipotesi di introduzione di un termine di decadenza ex novo valga ricordare come “in materia di prescrizione e decadenza, l'entrata in vigore di una nuova normativa, […] anche per chi già si trovava nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l'unica differenza - sulla base del disposto dell'art. 252 disp. att. cod. civ., […]Leggi di più...
- giudicato sostanziale·
- decadenza triennale·
- prescrizione e decadenza·
- decadenza mobile·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite·
- art. 252 disp. att. c.c.·
- riliquidazione trattamento pensionistico