Articolo 618 bis del Codice di procedura civile
Articolo 614 bisArticolo 616
Versione
12 dicembre 1973
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Versione
1 marzo 2006
Art. 618-bis.
(Procedimento).

Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 ((nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza)) .
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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