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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 380/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 8 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 25/01/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. TROZZI Controparte_1
CORRADO ha concluso come da nota depositata in data 02/04/2025 per essuno è comparso (già contumace). CP_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:54 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 380/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 380/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TROZZI P.IVA_1
CORRADO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via A. Saffi n. 12, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore contro
c.f. ); CP_2 C.F._1
convenuto-contumace
OGGETTO: occupazione sine titulo;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il di Sezze, ente Controparte_1
pubblico esercente attività educative e di istruzione, dipendente dal Controparte_3
, ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor al
[...] CP_2 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.Le Tribunale adito, rejectis contrariis, così statuire: a)in via principale, accertare e dichiarare che il convenuto occupa senza valido ed efficace titolo giuridico l'immobile per cui è controversia, in parte narrativa descritto ed identificato;
b) in via subordinata ed eventuale, quand'anche il titolo giuridico ritenuto tutt'oggi valido ed efficace, accertare e dichiarare che, il convenuto medesimo, risulta, in ogni caso, gravemente inadempiente all'obbligo di corrispondere il corrispettivo mensile a suo tempo pattuito, pronunciandone, conseguentemente, la risoluzione;
c) in ambo i casi, ordinare al convenuto di liberare immediatamente l'unità immobiliare e di consegnarla, senza dilazione, libera da persone
e/o cose, alla parte attrice;
d)vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”, deducendo di aver concesso in locazione ad uso abitativo provvisorio all'odierno convenuto, per un canone mensile pattuito in lire 150.000 pari ad euro 77,46 (all. doc.2), l'appartamento di sua proprietà sito nel Comune di Sezze (LT), Via Corradini n. 15 e catastalmente censito al Foglio 154, Particella 423, sub. 1, 2, 3
(all. doc. 1) e che il predetto detentore del cespite immobiliare in parola, gravemente moroso nel pagamento della predetta indennità, si era sottratto ai numerosi inviti rivoltigli al fine di regolarizzare la propria posizione amministrativa e di formalizzare il rapporto detentivo in un adeguato contratto di locazione (all. doc. 3).
Il convenuto, regolarmente evocato nel presente giudizio, è rimasto contumace.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò posto, ai fini di una corretta qualificazione dell'azione, si osserva come l'attore, premettendo di essere proprietario dell'immobile in parola, occupato sine titulo dall'odierno convenuto, ha agito al fine di ottenere il rilascio del suddetto cespite.
A tale proposito giova rammentare che, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda di natura personale, nella quale è sussumibile l'odierna fattispecie, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova
(Cass. civ., sez. II., 19/02/2002, n. 2392), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2092).
Va premesso, sotto il profilo della distribuzione degli oneri di prova (art. 2697 c.c.) che, alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 c.c.), incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale occupazione dell'immobile da parte del convenuto, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione;
incombe, invece, al convenuto di eccepire e dimostrare di essere legittimo detentore della res in proprietà dell'attore, in virtù di idoneo titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (sulla distribuzione dell'onere probatorio vd. ex plurimis
Cass. n. 4416.2007: "in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo"; conf. Cass. n. 26003.2010; Cass. n. 1929/2009; Cass. n. 11774/2006; Cass. n.
23086/2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio
o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia"; Cass.
n. 13605/2000).
Dalla copiosa documentazione versata in atti e, segnatamente, dalle ricevute di contratto di locazione e, da ultimo, dalla produzione dell'ultima pattuizione di affitto del 14.07.2006, registrato al nr. 5273
(all. 5, seconda memoria istruttoria), nonché dalla contumacia del convenuto nel presente giudizio è emersa in maniera chiara ed univoca la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Nel caso di specie, non è in contestazione, oltre che provato in via documentale, come il convenuto sia pervenuto nella detenzione dell'immobile per cui è causa, già dal lontano 1997, in forza di plurimi contratti di locazione inter partes susseguitisi nel tempo e tutti debitamente sottoscritti (vd. all.ti 2-
5, integrazione alla seconda memoria istruttoria del 22/10/2023), dietro versamento in favore dell'attore di un corrispettivo mensile pattuito originariamente in Lire 150.000,00 come da ricevute di pagamento versate in atti (vd. all. doc. 2, citazione;
all. doc. 01, seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.).
Orbene, è altrettanto pacifico ed incontestato che l'immobile oggetto di causa, concesso in locazione all'odierno convenuto, risulti essere, ad oggi, dallo stesso detenuto senza titolo, posto che, all'ultima pattuizione di affitto del 14.07.2006, registrato al nr. 5273 (all. 5, seconda memoria istruttoria) che vedeva quale termine finale della locazione il 14/06/2014 (vd. art. 2, durata del contratto), non ha fatto seguito alcun rinnovo, risultando parimenti desumibile dal comportamento processuale ed extraprocessuale della parte convenuta l'effettiva permanenza dello stesso nel bene oggetto di causa
(vd. all.ti 3-4, citazione).
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, in accoglimento della domanda attorea, accertata l'occupazione senza titolo da parte di del cespite immobiliare in parola, deve essere CP_2
ordinato al convenuto il rilascio e la riconsegna immediata del predetto bene in favore dell'odierna parte attrice, libero da persone e cose, anche interposte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura documentale e della non particolare complessità della causa, caratterizzata dall'assenza di attività istruttoria e dalla contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accertata l'occupazione senza titolo da parte del convenuto, condanna quest'ultimo al rilascio immediato in favore dell'attore dell'immobile sito in Sezze (LT), Via Corradini n. 15, censito in Catasto al Foglio 154, Particella 423, Sub.
1, 2, 3, libero da persone, anche interposte, e cose;
b) condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi di avvocato, euro 270,55 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv.
Corrado Trozzi.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'8/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini