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1 gennaio 2002
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10 agosto 2005
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18 gennaio 2024
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30 marzo 2024
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Art. 10. Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. ((Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresi' dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.)) ((22)) 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.
------------ AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per i rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Errori del contribuente 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. ((Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresi' dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.)) ((22)) 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.
------------ AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per i rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • +500
- 1. La mancata difesa in giudizio del convenuto non giustifica la compensazione delle speseAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 6 settembre 2024 · 14.398663
Il caso: la Commissione tributaria regionale della Puglia, dopo aver accolto l'appello proposto dal contribuente Tizio in ragione della ritenta fondatezza dell'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere impositivo relativo all'ICI dell'anno 2007, compensava le spese di lite, ravvisando la ricorrenza di «eccezionali ragioni” connesse alla considerazione che: - il Comune non aveva svolto attività difensiva in entrambi i gradi; - non risultava promossa, nello spirito di collaborazione richiamato dall'art. 10 della legge 212/2000, l'azione di autotutela da parte dell'Amministrazione comunale onde prevenire il contenzioso. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/12/2024, n. 2383Provvedimento: […] · Violazione dell'art. 10, legge 212/2000 in tema di affidamento del contribuente. […] Con controdeduzioni la Regione Puglia comunicava che, constatata l'anomalia nella notifica dei relativi avvisi di accertamento, aveva provveduto ad emettere specifico provvedimento di autotutela ex art. 10- quater, legge 212/2000.Leggi di più...
- affidamento del contribuente·
- art. 10 legge 212/2000·
- autotutela amministrativa·
- compensazione spese processuali·
- prescrizione pretesa tributaria·
- cessazione materia del contendere·
- legittimazione passiva·
- bollo auto