Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2002 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 agosto 2026 |
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- 1. Accertamento Bancario E Società Di Persone: Riflessi Sui Soci E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 dicembre 2025 · 1
L'accertamento bancario nelle società di persone è una delle forme di controllo fiscale più invasive e pericolose, soprattutto per i soci. Quando l'Agenzia delle Entrate analizza i conti correnti della società o dei singoli soci, tende spesso a presumere automaticamente l'esistenza di ricavi non dichiarati, estendendo le conseguenze fiscali direttamente alle persone fisiche coinvolte. È fondamentale chiarirlo subito: nelle società di persone, l'accertamento bancario può colpire direttamente il patrimonio personale dei soci. Molti accertamenti di questo tipo sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se difesi correttamente. Cos'è …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2025, n. 30657Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11858/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TO IC e TO CC, elettivamente domiciliati in Roma Via Antonio Bertoloni, 44, presso lo studio dell'avvocato DE Civile Sent. Sez. U Num. 30657 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/11/2025 2 di 30 VERGOTTINI PE ([...]), pec giuseppedevergottini@ordineavvocatibopec.it, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZONI IM ([...]), …Leggi di più...
- finalità antielusiva·
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Versioni del testo
- Art. 1. Principi generali 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione ((delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,)) , costituiscono principi generali dell'ordinamento ((tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni)) possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.(10)
(( 3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai principi stabiliti dalla presente legge. )) (( 3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalita' e l'autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto (con lart. 1, comma 265) che "In deroga all' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all' articolo 35, commi 2 , 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , valgano, agli
effetti tributari, come presunzioni semplici." - Art. 2. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
(( 4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati. )) - Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 17) che "In deroga all' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026".